Consulta su isolamento acustico edifici, costruttore "paga" edificio rumoroso
Rumore
Il rispetto dei requisiti acustici degli edifici (Dpcm 5 dicembre 1997) vale anche nei rapporti tra privati con riferimento agli edifici realizzati tra dicembre 1997 e il 20 luglio 2009. Illegittima la "sanatoria retroattiva" disposta dalla "Comunitaria 2009" (legge 96/2010), il costruttore è responsabile per gli edifici rumorosi.
Lo ha deciso la Corte Costituzionale con la sentenza 29 maggio 2013, n. 103. La "Comunitaria" 2008 (legge 88/2009) aveva stabilito, in attesa del riordino della materia, l'esonero dal rispetto dei parametri di isolamento acustico degli edifici ex Dpcm 5 dicembre 1997 nei rapporti tra privati, ma solo dal 20 luglio 2009, entrata in vigore della stessa legge 88/2009.
La "Comunitaria" 2010 (legge 96/2010) invece ha esteso l'esonero dal rispetto del Dpcm 5 dicembre 1997 anche al passato, sanando le case "rumorose" dal dicembre 1997 al 20 luglio 2009, attraverso un'interpretazione autentica con valore retroattivo della legge-quadro sull'inquinamento acustico 447/1995 (di cui il Dpcm in parola è un attuativo). Per la Corte tale retroattività non trova riscontro nel disegno della legge 447/1995, lede ingiustificatamente l'affidamento dei privati sulle norme pre modifica, e determina disparità di trattamento tra gli acquirenti di immobili.
Rumore - Inquinamento acustico - Requisiti acustici passivi degli edifici (articolo 3, comma 1, lettera e, legge 447/1995) - Interpretazione autentica (legge 96/2010) - Applicazione retroattiva - Condizioni - Limiti - Illegittimità costituzionale
Requisiti acustici passivi degli edifici - Attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera e), legge 26 ottobre 1995, n. 447
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008 - Stralcio
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