News - Aggiornamento normativo

Acque

Milano, 5 giugno 2013

Acque, sversamento liquami è deturpamento bellezza naturale

Acque

(Lavinia Basso)

Acque, sversamento liquami è deturpamento bellezza naturale

La omessa manutenzione di un impianto di depurazione da parte del gestore del servizio idrico integrato con conseguente blocco dello stesso e sversamento di inquinanti in un corso d'acqua integra il reato di deturpamento di bellezze naturali.

 

Secondo la Corte di Cassazione (sentenza 14 maggio 2013, n. 20737) il reato si configura già nel caso di sola colpa, ossia qualora il responsabile abbia tenuto una condotta negligente, consistita nel caso di specie nella mancata efficiente e tempestiva manutenzione del depuratore cui ha fatto seguito il blocco dell'impianto e lo sversamento di liquami direttamente in un fiume.

 

Ricordiamo che il reato di cui si tratta, previsto dall'articolo 734 del Codice penale, punisce chi "distrugge o altera le bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell'autorità" e prevede un'ammenda da 1032 a 6197 euro.

documenti di riferimento
Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398

Codice penale - Stralcio - Norme attinenti agli illeciti ambientali e alla sicurezza sul lavoro

Sentenza Corte di Cassazione 14 maggio 2013, n. 20737

Acque - Sversamento liquami - Blocco depuratore - Responsabilità - Reato ex articolo 734 C.p. - Sussiste

SPECIALE Codice Ambiente (Dlgs 152/2006)
A cura di Vincenzo Dragani e della Redazione Reteambiente

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