Abusi edilizi, danno risarcibile (anche) ad associazioni ambientaliste
Territorio
Anche la violazione delle norme relative agli abusi edilizi, idonei a ledere anche l'ambiente, possono essere oggetto di una richiesta di risarcimento del danno da parte delle associazioni ambientaliste.
Così si è espressa la Corte di Cassazione con sentenza 8 aprile 2013, n. 15971 affermando, richiamando la giurisprudenza precedente della Corte medesima, che l'azione risarcitoria, in questo caso, non riguarda il danno all'ambiente inteso come interesse pubblico, bensì i danni direttamente subiti dall'associazione ambientalista per l'attività concretamente svolta a tutela del territorio sul quale incidono i beni oggetto dell'abuso edilizio, danno risarcibile ai sensi dell'articolo 313, comma 7, Dlgs 152/2006.
In tali ipotesi, il danno potrebbe anche avere una valutazione economica in relazione alle spese sostenute dall'ente per l'attività di tutela svolta.
La Corte ricorda infine che, come già in precedenza statuito, la costituzione di parte civile deve essere riconosciuta alle associazioni ambientaliste anche in caso di violazione delle norme sulla tutela del paesaggio urbano, rurale, naturale nonché dei monumenti e dei centri storici, nonchè in caso di delitti di falso ed abuso d'ufficio commessi allo scopo di rendere possibile un abuso edilizio.
Danno ambientale - Abuso edilizio - Associazioni ambientaliste - Legittimazione costituzione parte civile - Ammissibilità
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte VI - Risarcimento del danno ambientale
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