Responsabilità "231", sanzione interdittiva alla società solo se motivata
Responsabilità 231
La sanzione interdittiva disposta nei confronti della società in caso di responsabilità amministrativa dell'ente per reato dei manager ex Dlgs 231/2001 va pienamente motivata, non essendo sufficiente una motivazione per relationem col richiamo all'ordinanza di custodia cautelare nei confronti dell'amministratore.
Lo ha ricordato la Corte di Cassazione (sentenza 7 marzo 2013, n. 10903) riformando la sentenza di merito che aveva disposto la sanzione interdittiva del divieto per 6 mesi contrattare con la pubblica Amministrazione per una società responsabile ex Dlgs 231/2001. La ricorrente aveva lamentato l'assoluta carenza di motivazione della sanzione in ordine all'accertamento dei "gravi indizi di colpevolezza" sostenendo che il Giudice del merito aveva fatto rinvio per relationem al contenuto dell'ordinanza di custodia cautelare personale a carico dell'amministratore dell'Ente.
La doglianza è stata condivisa dalla Cassazione che ha stabilito che il mero rinvio al contenuto dell'ordinanza cautelare personale nei confronti del manager della società non poteva sicuramente assolvere all'onere di motivazione richiesto dal modello procedurale di "contraddittorio anticipato" cui si ispira l'articolo 47 del Dlgs 231/2001.
Responsabilità amministrativa Organizzazioni collettive - Dlgs 231/2001 - Ordinanza cautelare applicazione sanzione interdittiva nei confronti dell'ente - Motivazione per relationem - Richiamo alla ordinanza cautelare disposta nei confronti del manager dell'impresa - Carenza di motivazione - Sussiste
Responsabilità amministrativa Organizzazioni collettive - Stralcio (Disciplina generale - Reati ambientali - Violazione norme sicurezza sul lavoro - Altri reati "presupposto" afferenti)
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