News - Aggiornamento normativo

Rifiuti

Milano, 19 marzo 2013

Rottami ferrosi, il recupero va autorizzato

Rifiuti

(Alessandro Geremei)

Rottami ferrosi, il recupero va autorizzato

I materiali ferrosi rientrano nella disciplina sui rifiuti salvo che provengano da un centro autorizzato di gestione e trattamento di rifiuti e presentino le caratteristiche previste dai decreti per il recupero agevolato dei rifiuti.

 

La Corte di Cassazione (sentenza 5868/2013) ha così confermato la condanna per la mancata autorizzazione di un impianto di recupero di rifiuti speciali, escludendo che gli spezzoni di cavo, i tubi di rame rivestiti di plastica e le parti di veicoli a motore accatastati nello stesso potessero rientrare nella nozione di “materia prima secondaria” vigente a seguito del Dlgs 4/2008.

 

Si ricorda che successivamente il Dlgs 205/2010 ha introdotto nel Dlgs 152/2006 la definizione parallela di “end of waste”, con salvezza delle norme “mps” per il recupero semplificato dei rifiuti (tra cui il Dm 5 febbraio 1998) in via transitoria. Dal 9 ottobre 2011, inoltre, è scattato il regolamento 333/2011/Ue che stabilisce i criteri che determinano quando i rottami di ferro, acciaio e alluminio cessano di essere considerati rifiuti.

documenti di riferimento
Dm Ambiente 5 febbraio 1998

Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero

Regolamento Consiglio Ue 333/2011/Ue

Criteri per determinare quando alcuni rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ("end of waste") - Ferro, acciaio e alluminio

Dlgs 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati

Sentenza Corte di Cassazione 6 febbraio 2013, n. 5868

Materiali ferrosi - Impianti di recupero - Mancata Autorizzazione - Articolo 256, Dlgs 152/2006 - Materia prima secondaria - Nozione ante e post Dlgs 4/2008 - Non rientra

© Copyright riservato - riproduzione vietata - ReteAmbiente Srl, Milano - La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 633/1941

Annunci Google
  • ReteAmbiente s.r.l.
  • via privata Giovanni Bensi 12/5,
    20152 Milano

    Tel. 02 45487277
    Fax 0245487333

    R.E.A. MI - 2569357
    Registro Imprese di Milano - Codice Fiscale e Partita IVA 10966180969

Reteambiente.it - Testata registrata presso il Tribunale di Milano (20 settembre 2002 n. 494) - ISSN 2465-2598