Rottami ferrosi, il recupero va autorizzato
Rifiuti
I materiali ferrosi rientrano nella disciplina sui rifiuti salvo che provengano da un centro autorizzato di gestione e trattamento di rifiuti e presentino le caratteristiche previste dai decreti per il recupero agevolato dei rifiuti.
La Corte di Cassazione (sentenza 5868/2013) ha così confermato la condanna per la mancata autorizzazione di un impianto di recupero di rifiuti speciali, escludendo che gli spezzoni di cavo, i tubi di rame rivestiti di plastica e le parti di veicoli a motore accatastati nello stesso potessero rientrare nella nozione di “materia prima secondaria” vigente a seguito del Dlgs 4/2008.
Si ricorda che successivamente il Dlgs 205/2010 ha introdotto nel Dlgs 152/2006 la definizione parallela di “end of waste”, con salvezza delle norme “mps” per il recupero semplificato dei rifiuti (tra cui il Dm 5 febbraio 1998) in via transitoria. Dal 9 ottobre 2011, inoltre, è scattato il regolamento 333/2011/Ue che stabilisce i criteri che determinano quando i rottami di ferro, acciaio e alluminio cessano di essere considerati rifiuti.
Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero
Criteri per determinare quando alcuni rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ("end of waste") - Ferro, acciaio e alluminio
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
Materiali ferrosi - Impianti di recupero - Mancata Autorizzazione - Articolo 256, Dlgs 152/2006 - Materia prima secondaria - Nozione ante e post Dlgs 4/2008 - Non rientra
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