“End of waste”, Corte di Giustizia Ue apre al “Reach”
Rifiuti
Il rispetto delle restrizioni “Reach” sull’utilizzo delle sostanze chimiche pericolose può rilevare ai fini della valutazione sulla cessazione della qualifica di rifiuto (cd. “end of waste”).
Chiamata a esprimersi su dei vecchi pali del telefono trattati con rame e arsenico e utilizzati per costruire un pontile, la Corte di Giustizia (sentenza 7 marzo 2013, causa C-358/11) ha innanzitutto precisato che “il diritto dell’Unione europea non esclude per principio che un rifiuto considerato pericoloso possa cessare di essere un rifiuto (…) se un’operazione di recupero consente di renderlo utilizzabile senza mettere in pericolo la salute umana e senza nuocere all’ambiente (…)”.
Gli stessi obiettivi di tutela sono alla base delle restrizioni all’utilizzo di determinate sostanze chimiche pericolose stabilite dall’allegato XVII del regolamento 1907/2006/Ce (Reach). Il fatto che il recupero di un rifiuto contenenti tali sostanze avvenga sotto forma di un uso autorizzato dall’allegato XVII, quindi, “presenta un interesse” – sono queste le parole della Cge — nella valutazione sulla cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi della direttiva quadro 2008/98/Ce.
Programma "Reach" - Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
Rifiuti pericolosi – End of waste - Articolo 6, direttiva 2008/98/Ce – Vecchi pali per telecomunicazioni trattati con soluzioni Rca (rame, cromo, arsenico) – Articolo 67 e allegato XVII, regolamento 1907/2006/Ce (Reach) – Usi consentiti - Può rilevare
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