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Regolamento Parlamento europeo e Consiglio Ue 2019/1009/Ue

Norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti - Modifica ai regolamenti 1069/2009/Ce e 1107/2009/Ce - Abrogazione del regolamento 2003/2003/Ce

N.d.R.: Il presente regolamento si applica dal 16 luglio 2022. Tuttavia, secondo quanto previsto dal regime transitorio (articolo 52):

- l'articolo 4, paragrafo 3, e gli articoli 14, 42, 43, 44, 45, 46 e 47 si applicano a decorrere dal 15 luglio 2019;

- gli articoli da 20 a 36 si applicano a decorrere dal 16 aprile 2020.

Versione coordinata con modifiche. Ultima versione disponibile al 23/04/2024

Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea

Regolamento 5 giugno 2019, n. 2019/1009/Ue

(Guue 25 giugno 2019 n. L 170)

Regolamento che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'Ue, che modifica i regolamenti (Ce) n. 1069/2009 e (Ce) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (Ce) n. 2003/2003

(Testo rilevante ai fini del See)

 

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea,

visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria2 ,

considerando quanto segue:

(1) Le condizioni per la messa a disposizione di concimi sul mercato interno sono state parzialmente armonizzate mediante il regolamento (Ce) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio3 , che riguarda quasi esclusivamente i concimi prodotti a partire da materiali inorganici derivanti dall'attività estrattiva od ottenuti per via chimica. Vi è inoltre l'esigenza di utilizzare materiali riciclati od organici per la concimazione. È opportuno fissare condizioni armonizzate per la messa a disposizione sull'intero mercato interno di concimi ottenuti da tali materiali riciclati od organici allo scopo di offrire un consistente incentivo al loro ulteriore impiego. La promozione di un maggiore utilizzo di nutrienti riciclati contribuirebbe ulteriormente allo sviluppo dell'economia circolare e consentirebbe un utilizzo generale dei nutrienti più efficiente sotto il profilo delle risorse, riducendo nel contempo la dipendenza dell'Unione dai nutrienti provenienti da paesi terzi. La portata dell'armonizzazione dovrebbe pertanto essere estesa al fine di includere i materiali riciclati e organici.

(2) Taluni prodotti sono attualmente utilizzati in combinazione con i concimi al fine di migliorare l'efficienza nutrizionale, con il vantaggio di ridurre la quantità di concimi impiegati e quindi il loro impatto ambientale. Allo scopo di agevolarne la libera circolazione nel mercato interno è auspicabile sottoporre ad armonizzazione non soltanto i concimi, vale a dire i prodotti destinati a fornire nutrienti alle piante, ma anche i prodotti destinati a migliorare l'efficienza nutrizionale delle stesse.

(3) Il regolamento (Ce) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio4 stabilisce norme in materia di accreditamento degli organismi di valutazione della conformità, fornisce un quadro per la vigilanza del mercato dei prodotti e per i controlli sui prodotti provenienti dai paesi terzi e stabilisce i principi generali della marcatura Ce. Detto regolamento dovrebbe essere applicabile ai prodotti oggetto del presente regolamento al fine di garantire che i prodotti che beneficiano della libera circolazione delle merci all'interno dell'Unione soddisfino le prescrizioni che assicurano un elevato livello di protezione di interessi pubblici, quali la salute umana, animale e vegetale, la sicurezza e l'ambiente.

(4) La decisione n. 768/2008/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio5 stabilisce principi comuni e disposizioni di riferimento da applicare in tutta la normativa settoriale allo scopo di fornire una base coerente per la revisione o la rifusione di tale normativa. Il regolamento (Ce) n. 2003/2003 dovrebbe pertanto essere sostituito dal presente regolamento, redatto, nella misura del possibile, conformemente a tali principi comuni e disposizioni di riferimento.

(5) Al contrario della maggior parte delle altre misure di armonizzazione dei prodotti nel diritto dell'Unione, il regolamento (Ce) n. 2003/2003 non osta alla messa a disposizione di concimi non armonizzati sul mercato interno conformemente al diritto nazionale e alle norme generali sulla libera circolazione contenute nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Tfue). Considerando il carattere decisamente locale di taluni mercati di prodotti, questa possibilità andrebbe mantenuta. Il rispetto delle norme armonizzate dovrebbe pertanto rimanere facoltativo ed essere richiesto solo per i prodotti destinati a fornire nutrienti alle piante o a migliorarne l'efficienza nutrizionale e che rechino la marcatura Ce al momento della loro messa a disposizione sul mercato. Il presente regolamento non dovrebbe quindi applicarsi a prodotti che non rechino la marcatura Ce al momento della loro messa a disposizione sul mercato.

(6) Le diverse funzioni di un prodotto giustificano prescrizioni differenti in materia di sicurezza e qualità, adeguate ai diversi usi previsti del prodotto. I prodotti fertilizzanti dell'Ue andrebbero dunque suddivisi in categorie funzionali del prodotto e ciascuna categoria dovrebbe essere soggetta a specifiche prescrizioni di sicurezza e qualità.

(7) Un prodotto fertilizzante dell'Ue potrebbe avere più di una delle funzioni descritte nelle categorie funzionali del prodotto indicate nel presente regolamento. Qualora sia dichiarata una sola di dette funzioni, dovrebbe essere sufficiente che il prodotto fertilizzante dell'Ue rispetti le prescrizioni della categoria funzionale del prodotto che descrive la funzione dichiarata. Per contro, ove sia dichiarata più di una di dette funzioni, il prodotto fertilizzante dell'Ue dovrebbe essere considerato come una miscela di due o più prodotti fertilizzanti dell'Ue costituenti, per ognuno dei quali si dovrebbe esigere il rispetto delle prescrizioni relative alla sua funzione. È pertanto opportuno che tali miscele siano disciplinate da una specifica categoria funzionale del prodotto.

(8) Un fabbricante che utilizzi uno o più prodotti fertilizzanti dell'Ue già oggetto di una valutazione di conformità da parte dello stesso o di altro fabbricante potrebbe voler ricorrere a tale valutazione di conformità. Al fine di ridurre al minimo l'onere amministrativo, anche il prodotto fertilizzante dell'Ue risultante dovrebbe essere considerato come una miscela di due o più prodotti fertilizzanti dell'Ue costituenti, e le prescrizioni di conformità supplementari relative alla miscela dovrebbero essere limitate agli aspetti giustificati dalla miscelazione.

(9) I diversi materiali costituenti giustificano prescrizioni relative al processo e meccanismi di controllo differenti, adeguati ai diversi livelli di pericolosità e variabilità potenziali di tali sostanze. È quindi opportuno suddividere i materiali costituenti per prodotti fertilizzanti dell'Ue in categorie diverse, ognuna delle quali dovrebbe essere soggetta a prescrizioni relative al processo e a meccanismi di controllo specifici. Dovrebbe essere possibile mettere a disposizione sul mercato un prodotto fertilizzante dell'Ue che sia composto da più materiali costituenti appartenenti a varie categorie di materiali costituenti, ove ogni materiale rispetti le prescrizioni della categoria a cui appartiene.

(10) I contaminanti presenti nei prodotti fertilizzanti dell'Ue, quali il cadmio, potrebbero presentare un rischio per la salute umana, animale o vegetale, per la sicurezza o per l'ambiente in quanto si accumulano nell'ambiente e penetrano nella catena alimentare. Il loro contenuto nei suddetti prodotti andrebbe pertanto limitato. Inoltre le impurità presenti nei prodotti fertilizzanti dell'Ue derivati dai rifiuti organici, in particolare i polimeri ma anche i metalli e il vetro, dovrebbero essere evitate o limitate nella misura in cui ciò risulti tecnicamente fattibile, tramite l'individuazione di tali impurità nei rifiuti organici raccolti separatamente prima della trasformazione.

(11) In vari Stati membri sono in vigore disposizioni nazionali che limitano il tenore di cadmio nei concimi fosfatici per motivi di tutela della salute umana e dell'ambiente. Qualora uno Stato membro ritenga necessario mantenere tali disposizioni nazionali dopo l'adozione di valori limite armonizzati ai sensi del presente regolamento, e finché tali valori limite armonizzati siano pari o inferiori ai limiti nazionali già in vigore, esso dovrebbe notificare tali valori limite alla Commissione a norma dell'articolo 114, paragrafo 4, Tfue. Inoltre, conformemente all'articolo 114, paragrafo 5, Tfue, qualora uno Stato membro ritenga necessario introdurre nuove disposizioni nazionali, quali disposizioni che limitino il tenore di cadmio nei concimi fosfatici, fondate su nuove prove scientifiche inerenti alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, giustificate da un problema specifico a detto Stato membro insorto dopo l'adozione del presente regolamento, esso notifica le disposizioni previste alla Commissione precisando i motivi dell'introduzione delle stesse. In un caso come nell'altro, la Commissione dovrebbe verificare, in conformità dell'articolo 114, paragrafo 6, Tfue, se le disposizioni nazionali notificate costituiscano uno strumento di discriminazione arbitraria, una restrizione dissimulata al commercio o un ostacolo al funzionamento del mercato interno.

(12) In considerazione del fatto che alcuni Stati membri hanno ottenuto, in conformità del Tfue, deroghe all'articolo 5 del regolamento (Ce) n. 2003/2003 relative al tenore di cadmio nei concimi per motivi, tra l'altro, di tutela della salute umana e dell'ambiente nel contesto delle particolari condizioni pedoclimatiche esistenti negli Stati membri in questione, e poiché circostanze di fatto che hanno portato alla concessione di tali deroghe da parte della Commissione persistono, detti Stati membri dovrebbero poter continuare ad applicare i rispettivi valori limite nazionali per il tenore di cadmio fino a quando non si applichino, a livello dell'Unione, valori limite armonizzati per il tenore di cadmio nei concimi fosfatici che siano uguali o inferiori ai precitati valori limite nazionali.

(13) Al fine di facilitare la conformità dei concimi fosfatici alle prescrizioni del presente regolamento e stimolare l'innovazione, si dovrebbero prevedere sufficienti incentivi per lo sviluppo delle tecnologie pertinenti, in particolare le tecnologie di scadmiatura, e per la gestione dei rifiuti pericolosi ad alto tenore di cadmio sotto forma di risorse finanziarie necessarie nel quadro di Orizzonte Europa, della piattaforma di sostegno finanziario all'economia circolare o attraverso la Banca europea per gli investimenti. Tali incentivi dovrebbero mirare a soluzioni di rimozione del cadmio economicamente sostenibili su scala industriale e in grado di consentire il trattamento dei rifiuti prodotti.

(14) Un prodotto fertilizzante dell'Ue che ottemperi alle prescrizioni del presente regolamento dovrebbe essere autorizzato a circolare liberamente nel mercato interno. Qualora uno o più materiali costituenti siano prodotti derivati ai sensi del regolamento (Ce) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio6 , ma abbiano raggiunto un punto della catena di fabbricazione oltre il quale non rappresentano più un rischio per la salute umana, animale o vegetale, per la sicurezza o per l'ambiente («punto finale nella catena di fabbricazione»), continuare a sottoporre il prodotto alle disposizioni di tale regolamento costituirebbe un onere amministrativo superfluo. Tali prodotti fertilizzanti andrebbero pertanto esclusi dalle prescrizioni di detto regolamento. È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (Ce) n. 1069/2009.

(15) Per ogni categoria di materiali costituenti che include prodotti derivati ai sensi del regolamento (Ce) n. 1069/2009, in conformità delle procedure di cui a tale regolamento dovrebbe essere determinato il punto finale nella catena di fabbricazione. Qualora tale punto finale sia raggiunto prima che il prodotto fertilizzante dell'Ue sia immesso sul mercato, ma dopo l'inizio del processo di fabbricazione disciplinato in forza del presente regolamento, le prescrizioni relative al processo di cui al regolamento (Ce) n. 1069/2009 e al presente regolamento dovrebbero applicarsi cumulativamente ai prodotti fertilizzanti dell'Ue. Nel caso in cui entrambi i regolamenti disciplinino il medesimo parametro, si applicherebbe la prescrizione più rigorosa.

(16) I prodotti derivati ai sensi del regolamento (Ce) n. 1069/2009 che sono già commercializzati e utilizzati nell'Unione come concimi organici e ammendanti in conformità di tale regolamento costituiscono materie prime promettenti per la produzione di prodotti fertilizzanti innovativi in un'economia circolare. Non appena sia stato stabilito un punto finale nella catena di fabbricazione per il rispettivo prodotto derivato, ai prodotti fertilizzanti dell'Ue contenenti tali prodotti derivati ai sensi del presente regolamento dovrebbe essere concessa la libera circolazione nel mercato interno, senza essere soggetti alle prescrizioni del regolamento (Ce) n. 1069/2009. A tal fine la Commissione dovrebbe, senza indebiti ritardi, effettuare una prima valutazione per verificare se sia possibile stabilire il punto finale nella catena di fabbricazione.

(17) Nell'eventualità di rischi per la salute pubblica o degli animali provocati da prodotti fertilizzanti derivati da sottoprodotti di origine animale, dovrebbe essere possibile ricorrere a misure di salvaguardia a norma del regolamento (Ce) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio7 , come avviene per altre categorie di prodotti derivati da sottoprodotti di origine animale.

(18) La messa a disposizione sul mercato di un sottoprodotto di origine animale o di un prodotto derivato ai sensi del regolamento (Ce) n. 1069/2009 per il quale non sia stato determinato alcun punto finale nella catena di fabbricazione, o per il quale il punto finale determinato non sia stato raggiunto al momento dell'immissione sul mercato, è soggetta alle prescrizioni di tale regolamento. Sarebbe pertanto fuorviante prevedere la marcatura Ce del prodotto a norma del presente regolamento. È pertanto opportuno escludere qualsiasi prodotto contenente tale sottoprodotto di origine animale o prodotto derivato, o che ne è costituito, dall'ambito di applicazione del presente regolamento. I sottoprodotti di origine animale non trattati non dovrebbero essere disciplinati dal presente regolamento.

(19) Per taluni rifiuti recuperati, quali la struvite, il biochar e i prodotti a base di cenere, ai sensi della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio8 si è constatata una domanda del mercato affinché essi possano essere utilizzati come prodotti fertilizzanti. Inoltre per i rifiuti impiegati come materia prima nell'operazione di recupero, per i processi e le tecniche di trattamento nonché per i prodotti fertilizzanti risultanti dall'operazione di recupero sono necessarie alcune prescrizioni al fine di garantire che l'impiego di tali prodotti fertilizzanti non comporti ripercussioni generali nocive all'ambiente o alla salute umana. Per i prodotti fertilizzanti dell'Ue, tali prescrizioni dovrebbero essere stabilite nel presente regolamento. Pertanto, a decorrere dal momento in cui tutte le prescrizioni del presente regolamento saranno ottemperate, tali prodotti dovrebbero cessare di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/Ce e, di conseguenza, i prodotti fertilizzanti contenenti tali rifiuti recuperati o che sono costituiti da questi ultimi dovrebbero poter accedere al mercato interno. Per garantire la certezza del diritto, trarre vantaggio dagli sviluppi tecnici e incoraggiare ulteriormente i produttori a usare maggiormente i flussi di rifiuti di valore, le analisi scientifiche e l'elaborazione di prescrizioni in materia di recupero a livello dell'Unione per tali prodotti dovrebbero iniziare subito dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. Di conseguenza, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 Tfue riguardo alla definizione, senza inutili ritardi, di categorie più ampie o aggiuntive di materiali costituenti idonei all'uso nella fabbricazione di prodotti fertilizzanti dell'Ue.

(20) Taluni sottoprodotti ai sensi della direttiva 2008/98/Ce sono attualmente utilizzati dai fabbricanti come costituenti di prodotti fertilizzanti o si può prevedere che siano utilizzati in futuri mercati emergenti. Per tali costituenti prescrizioni specifiche dovrebbero essere stabilite in una categoria separata di materiali costituenti all'allegato XII del presente regolamento.

(21) Talune sostanze e miscele, comunemente denominate inibitori, migliorano le modalità di rilascio dei nutrienti presenti in un concime ritardando o bloccando l'attività di gruppi specifici di microrganismi o enzimi. Per gli inibitori messi a disposizione sul mercato con l'intenzione di aggiungerle ai prodotti fertilizzanti, il fabbricante dovrebbe avere la responsabilità di assicurare che tali inibitori soddisfino determinati criteri di efficacia. Tali inibitori, pertanto, dovrebbero essere considerati prodotti fertilizzanti dell'Ue a norma del presente regolamento. I prodotti fertilizzanti dell'Ue contenenti tali inibitori dovrebbero inoltre essere soggetti a determinati criteri di efficacia, sicurezza e ambientali. Di conseguenza tali inibitori dovrebbero essere disciplinate anche in qualità di materiali costituenti per prodotti fertilizzanti dell'Ue.

(22) Talune sostanze, miscele e microrganismi, denominati prodotti biostimolanti delle piante, non rappresentano di per sé un apporto di nutrienti ma stimolano comunque i processi nutrizionali naturali delle piante. Laddove tali prodotti siano intesi unicamente a migliorare l'efficienza dell'uso dei nutrienti delle piante, la tolleranza allo stress abiotico, le caratteristiche qualitative o l'aumento della disponibilità di nutrienti confinati nel suolo e nella rizosfera, sono per loro natura più simili ai prodotti fertilizzanti che non alla maggior parte delle categorie di prodotti fitosanitari. Agiscono in aggiunta ai concimi, con lo scopo di ottimizzare di l'efficienza tali concimi e di ridurre il tenore di apporto di nutrienti. Tali prodotti dovrebbero pertanto essere autorizzati a recare la marcatura Ce in forza del presente regolamento ed essere esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento (Ce) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio9 . È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (Ce) n. 1107/2009.

 

(23) I prodotti aventi una o più funzioni, una delle quali rientri nell'ambito di applicazione del regolamento (Ce) n. 1107/2009, sono prodotti fitosanitari rientranti nell'ambito di applicazione di detto regolamento. Tali prodotti dovrebbero rimanere sottoposti al controllo concepito per essi e previsto da tale regolamento. Laddove tali prodotti abbiano anche la funzione di prodotto fertilizzante, sarebbe fuorviante prevederne la marcatura Ce a norma del presente regolamento in quanto la messa a disposizione di un prodotto fitosanitario sul mercato è subordinata a un'autorizzazione del prodotto valida nello Stato membro interessato. È pertanto opportuno escludere tali prodotti dall'ambito di applicazione del presente regolamento.

(24) Il presente regolamento non dovrebbe impedire l'applicazione della vigente legislazione dell'Unione che disciplina aspetti relativi alla protezione della salute umana, animale e vegetale, della sicurezza e dell'ambiente non contemplati dal presente regolamento. Il presente regolamento dovrebbe quindi applicarsi fatti salvi la direttiva 86/278/Cee del Consiglio10 , la direttiva 89/391/Cee del Consiglio11 , la direttiva 91/676/Cee del Consiglio12 , la direttiva 2000/60/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio13 , la direttiva 2001/18/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio14 , il regolamento (Ce) No 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio15 , il regolamento (Ce) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio16 , il regolamento (Ce) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio17 , il regolamento (Ce) n. 1881/2006 della Commissione18 , il regolamento (Ce) n. 834/2007 del Consiglio19 , il regolamento (Ce) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio20 , il regolamento (Ue) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio21 il regolamento (Ue) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio22 , il regolamento (Ue) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio23 , la direttiva (Ue) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio24 e il regolamento (Ue) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio25 .

(25) In linea con la prassi consueta, si dovrebbe fare riferimento a azoto, fosforo e potassio come "macroelementi principali", e a calcio, magnesio, sodio e zolfo come "macroelementi secondari". Sempre in linea con la prassi consueta, si dovrebbe fare riferimento ai concimi come "semplici" quando contengono un solo macroelemento — principale o secondario — o un solo macroelemento principale in combinazione con uno o più macroelementi secondari. In linea con la stessa prassi, si dovrebbe fare riferimento ai concimi come "composti" quando contengono più di un macroelemento principale — indipendentemente dal fatto che contengano anche uno o più macroelementi secondari — o non contengono alcun macroelemento principale ma più di un macroelemento secondario.

(26) Laddove un prodotto fertilizzante dell'Ue contenga una sostanza o una miscela ai sensi del regolamento (Ce) n. 1907/2006, la sicurezza delle sostanze che lo compongono con riguardo all'uso previsto andrebbe stabilita mediante la registrazione a norma di tale regolamento. Le prescrizioni in materia di informazione dovrebbero garantire che la sicurezza dell'uso previsto del prodotto fertilizzante dell'Ue sia dimostrata in modo paragonabile a quanto conseguito mediante altri regimi normativi concernenti prodotti destinati a essere utilizzati su terreni coltivabili o seminativi, in particolare la legislazione nazionale degli Stati membri sui concimi e il regolamento (Ce) n. 1107/2009. Pertanto, se i quantitativi effettivamente immessi sul mercato sono inferiori a 10 tonnellate annue per società, quale condizione per l'uso in prodotti fertilizzanti dell'Ue dovrebbero applicarsi in via eccezionale le prescrizioni in materia di informazione stabilite dal regolamento (Ce) n. 1907/2006 per la registrazione delle sostanze in quantitativi compresi tra 10 e 100 tonnellate. Tali prescrizioni in materia di informazione dovrebbero applicarsi alle sostanze effettivamente contenute nel prodotto fertilizzante recante la marcatura Ue, contrariamente ai precursori utilizzati per la fabbricazione di tali sostanze. I precursori stessi, quali l'acido solforico utilizzato come precursore per la produzione di perfosfato semplice, non dovrebbero essere regolamentati come materiali costituenti ai fini del presente regolamento, dato che la sicurezza chimica sarà assicurata meglio regolamentando come materiali costituenti le sostanze costituite dai precursori ed effettivamente contenute nel prodotto fertilizzante dell'Ue. A tali sostanze si dovrebbe pertanto applicare l'obbligo di rispettare tutte le prescrizioni di una categoria di materiali costituenti.

(27) Nel caso in cui i quantitativi effettivi di sostanze nei prodotti fertilizzanti dell'Ue disciplinati dal presente regolamento siano superiori a 100 tonnellate, dovrebbero applicarsi direttamente, in virtù del regolamento (Ce) n. 1907/2006, le prescrizioni complementari in materia di informazioni di cui al medesimo regolamento. Anche l'applicazione delle altre disposizioni del regolamento (Ce) n. 1907/2006 dovrebbe rimanere impregiudicata dal presente regolamento.

(28) Gli operatori economici dovrebbero essere responsabili della conformità dei prodotti fertilizzanti dell'Ue al presente regolamento, in funzione del rispettivo ruolo nella catena di fornitura, in modo da garantire un elevato livello di protezione degli aspetti di interesse pubblico oggetto del presente regolamento, nonché una concorrenza leale sul mercato interno. Ove opportuno, i fabbricanti e gli importatori dovrebbero eseguire una prova a campione sui prodotti fertilizzanti dell'Ue che hanno messo a disposizione sul mercato, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei consumatori e l'ambiente.

(29) È necessario stabilire una ripartizione chiara e proporzionata degli obblighi corrispondenti al ruolo di ogni operatore economico nella catena di fornitura e distribuzione.

(30) Il fabbricante, che possiede conoscenze dettagliate relative al processo di progettazione e produzione, si trova nella posizione migliore per eseguire la procedura di valutazione della conformità. La valutazione della conformità dei prodotti fertilizzanti dell'Ue dovrebbe quindi rimanere obbligo esclusivo del fabbricante.

(31) È necessario garantire che i prodotti fertilizzanti dell'Ue provenienti da paesi terzi che entrano nel mercato interno siano conformi al presente regolamento e in particolare che i fabbricanti abbiano applicato adeguate procedure di valutazione della conformità in merito a tali prodotti fertilizzanti dell'Ue. È pertanto opportuno disporre che gli importatori si accertino che i prodotti fertilizzanti dell'Ue da essi immessi sul mercato siano conformi alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento e che non immettano sul mercato prodotti fertilizzanti dell'Ue che non siano conformi a tali prescrizioni o presentino un rischio per la salute umana, animale o vegetale, per la sicurezza o per l'ambiente. È opportuno altresì disporre che gli importatori si assicurino che siano state applicate le procedure di valutazione della conformità e che la marcatura dei prodotti fertilizzanti dell'Ue e la documentazione elaborata dai fabbricanti siano a disposizione delle Autorità nazionali competenti a fini di controllo.

(32) All'atto dell'immissione sul mercato di un prodotto fertilizzante dell'Ue, gli importatori dovrebbero indicare sull'imballaggio del prodotto fertilizzante il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio registrato e l'indirizzo postale al quale possono essere contattati, al fine di consentire la vigilanza del mercato.

(33) Dal momento che i distributori mettono a disposizione sul mercato un prodotto fertilizzante dell'Ue dopo che il fabbricante o l'importatore lo hanno immesso sul mercato, dovrebbero agire con la dovuta cautela per garantire che la manipolazione del prodotto fertilizzante dell'Ue non incida negativamente sulla sua conformità al presente regolamento.

(34) Gli operatori economici che immettono sul mercato un prodotto fertilizzante dell'Ue con il proprio nome o marchio commerciale o che modificano un prodotto fertilizzante dell'Ue in modo tale da incidere sulla conformità al presente regolamento dovrebbero esserne considerati i fabbricanti e assumersi pertanto i relativi obblighi. In altri casi, gli operatori economici che si limitano a confezionare o riconfezionare prodotti fertilizzanti dell'Ue già immessi sul mercato da altri operatori economici dovrebbero poter dimostrare la mancata incidenza sulla conformità al presente regolamento indicando la loro identità sull'imballaggio e conservando una copia delle informazioni di etichettatura originali.

(35) I distributori e gli importatori, vista la loro vicinanza al mercato, dovrebbero essere coinvolti nei compiti di vigilanza del mercato svolti dalle competenti Autorità nazionali e dovrebbero essere tenuti a parteciparvi attivamente e a fornire a tali Autorità tutte le informazioni necessarie sul prodotto fertilizzante dell'Ue.

(36) Garantire la tracciabilità di un prodotto fertilizzante dell'Ue lungo l'intera catena di fornitura aiuta a semplificare la vigilanza del mercato e a migliorarne l'efficienza. Un sistema efficiente di tracciabilità facilita il compito delle Autorità di vigilanza del mercato di rintracciare l'operatore economico che ha messo a disposizione sul mercato prodotti fertilizzanti dell'Ue non conformi. Nel conservare le informazioni richieste per l'identificazione di altri operatori economici, gli operatori economici non dovrebbero essere tenuti ad aggiornare tali informazioni concernenti altri operatori economici che hanno fornito loro un prodotto fertilizzante dell'Ue o ai quali essi hanno fornito un prodotto fertilizzante dell'Ue, giacché solitamente non dispongono di tali informazioni aggiornate.

(37) Per agevolare la valutazione della conformità alle prescrizioni del presente regolamento è necessario conferire la presunzione di conformità ai prodotti fertilizzanti dell'Ue che rispettano le norme armonizzate adottate conformemente al regolamento (Ue) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio26 o a specifiche comuni adottate in conformità del presente regolamento.

(38) Per consentire agli operatori economici e alle Autorità competenti rispettivamente di dimostrare e di verificare che i prodotti fertilizzanti dell'Ue messi a disposizione sul mercato sono conformi alle prescrizioni del presente regolamento, è necessario disporre procedure di valutazione della conformità. La decisione n. 768/2008/Ce contiene una serie di moduli per le procedure di valutazione della conformità, dalla procedura meno rigorosa a quella più rigorosa, proporzionalmente al livello di rischio effettivo e di sicurezza richiesto. Per garantire la coerenza intersettoriale ed evitare varianti ad hoc, è opportuno che le procedure di valutazione della conformità siano scelte tra questi moduli. I fabbricanti dovrebbero avere la possibilità di scegliere una procedura di valutazione della conformità più rigorosa per la valutazione di un prodotto fertilizzante dell'Ue assoggettabile a una procedura meno rigorosa, in quanto ciò potrebbe consentire loro di razionalizzare la propria amministrazione senza compromettere la conformità del prodotto fertilizzante dell'Ue. Inoltre, è necessario adattare i moduli stabiliti dalla decisione n. 768/2008/Ce per tenere conto di aspetti specifici dei prodotti fertilizzanti. In particolare è necessario rafforzare i sistemi di qualità e l'intervento degli organismi notificati nella valutazione della conformità di taluni prodotti fertilizzanti dell'Ue derivati da rifiuti recuperati.

(39) Al fine di garantire che i concimi a base di nitrato di ammonio ad elevato tenore di azoto non compromettano la sicurezza e per assicurare che tali concimi non siano impiegati a fini diversi da quelli cui sono destinati, ad esempio come esplosivi, tali concimi dovrebbero essere oggetto di prescrizioni specifiche riguardanti le prove di resistenza alla detonazione e la tracciabilità.

(40) Per garantire un accesso effettivo alle informazioni a fini di vigilanza del mercato, è opportuno fornire le informazioni riguardanti la conformità a tutti gli atti dell'Unione applicabili ai prodotti fertilizzanti dell'Ue sotto forma di una dichiarazione di conformità Ue unica. Al fine di ridurre l'onere amministrativo a carico degli operatori economici, tale dichiarazione di conformità Ue unica dovrebbe poter consistere in un fascicolo comprendente le dichiarazioni di conformità individuali pertinenti.

(41) La marcatura Ce, che indica la conformità di un prodotto fertilizzante dell'Ue al presente regolamento, è la conseguenza visibile di un intero processo che comprende la valutazione della conformità in senso lato. I principi generali che disciplinano la marcatura Ce e la sua relazione con altre marcature sono esposti nel regolamento (Ce) n. 765/2008. È opportuno stabilire norme specifiche relative all'apposizione della marcatura Ce nel caso dei prodotti fertilizzanti dell'Ue.

(42) Talune procedure di valutazione della conformità di cui al presente regolamento richiedono l'intervento di organismi di valutazione della conformità, che sono notificati dagli Stati membri alla Commissione.

(43) È indispensabile che tutti gli organismi notificati svolgano le proprie funzioni allo stesso livello e nelle stesse condizioni di concorrenza leale. A tal fine è necessario stabilire prescrizioni obbligatorie per gli organismi di valutazione della conformità che desiderano essere notificati per fornire servizi di valutazione della conformità.

(44) Qualora un organismo di valutazione della conformità dimostri di ottemperare ai criteri fissati nelle norme armonizzate, si dovrebbe presumere che sia conforme alle corrispondenti prescrizioni fissate nel presente regolamento.

(45) Per garantire un livello uniforme di qualità nello svolgimento della valutazione della conformità dei prodotti fertilizzanti dell'Ue, è altresì necessario stabilire prescrizioni da applicare alle Autorità di notifica e agli altri organismi che intervengono nella valutazione, nella notifica e nel controllo degli organismi notificati.

(46) Il sistema disposto dal presente regolamento dovrebbe essere completato dal sistema di accreditamento di cui al regolamento (Ce) n. 765/2008. Poiché l'accreditamento è uno strumento essenziale per la verifica della competenza degli organismi di valutazione della conformità, è opportuno impiegarlo anche ai fini della notifica.

(47) In considerazione della natura variabile di taluni materiali costituenti di prodotti fertilizzanti dell'Ue e della natura potenzialmente irreversibile di alcuni dei danni che l'esposizione del suolo e delle colture alle impurità potrebbe provocare, l'unico mezzo per dimostrare la competenza tecnica degli organismi di valutazione della conformità dovrebbe essere un accreditamento trasparente, quale previsto dal regolamento (Ce) n. 765/2008,che garantisca il necessario livello di fiducia nei certificati di conformità dei prodotti fertilizzanti dell'Ue.

(48) Spesso gli organismi di valutazione della conformità subappaltano parti delle loro attività connesse alla valutazione della conformità o fanno ricorso a un'affiliata. Al fine di salvaguardare il livello di protezione richiesto per i prodotti fertilizzanti dell'Ue da immettere sul mercato, è indispensabile che i subappaltatori e le affiliate incaricati della valutazione della conformità rispettino le stesse prescrizioni applicate agli organismi notificati in relazione allo svolgimento dei compiti di valutazione della conformità. È quindi importante che la valutazione della competenza e delle prestazioni degli organismi da notificare e il controllo degli organismi già notificati siano estesi anche alle attività eseguite dai subappaltatori e dalle affiliate.

(49) È necessario predisporre una procedura di notifica efficiente e trasparente e, in particolare, adattarla alle nuove tecnologie in modo da consentire la notifica elettronica.

(50) Poiché i servizi offerti dagli organismi notificati in uno Stato membro potrebbero riguardare prodotti fertilizzanti dell'Ue messi a disposizione sul mercato in tutta l'Unione, è opportuno conferire agli altri Stati membri e alla Commissione la possibilità di sollevare obiezioni in merito a un organismo notificato. È dunque importante prevedere un periodo durante il quale sia possibile chiarire eventuali dubbi o preoccupazioni circa la competenza degli organismi di valutazione della conformità prima che essi inizino ad operare in qualità di organismi notificati.

(51) Al fine di agevolare l'accesso al mercato, è fondamentale che gli organismi notificati applichino le procedure di valutazione della conformità senza creare oneri superflui per gli operatori economici. Per lo stesso motivo, e al fine di assicurare parità di trattamento agli operatori economici, occorre garantire un'applicazione tecnica coerente delle procedure di valutazione della conformità, che può essere ottenuta più agevolmente mediante un coordinamento e una cooperazione appropriati tra organismi notificati.

(52) Per garantire la certezza del diritto, è necessario chiarire che ai prodotti fertilizzanti dell'Ue disciplinati dal presente regolamento si applicano le norme di vigilanza del mercato interno e di controllo sui prodotti che entrano nel mercato interno di cui al regolamento (Ce) n. 765/2008. Il presente regolamento non dovrebbe impedire agli Stati membri di scegliere le Autorità competenti a svolgere tali compiti.

(53) I prodotti fertilizzanti dell'Ue dovrebbero essere immessi sul mercato solo se sono sufficientemente efficaci e non presentano un rischio per la salute umana, animale o vegetale, per la sicurezza o per l'ambiente se sono adeguatamente immagazzinati e usati ai fini cui sono destinati o in condizioni d'uso ragionevolmente prevedibili, vale a dire quando tale uso possa derivare da un comportamento umano lecito e facilmente prevedibile.

(54) Il regolamento (Ce) n. 2003/2003 stabilisce una procedura di salvaguardia che consente alla Commissione di esaminare la fondatezza di un provvedimento preso da uno Stato membro nei confronti di concimi Ce considerati un rischio. Per aumentare la trasparenza e ridurre i tempi procedurali è necessario migliorare la procedura di salvaguardia attuale al fine di migliorarne l'efficienza e avvalersi delle conoscenze disponibili negli Stati membri.

(55) È opportuno integrare il sistema attuale con una procedura che consenta di informare le parti interessate in merito ai provvedimenti di cui è prevista l'adozione in relazione ai prodotti fertilizzanti dell'Ue che presentano un rischio per la salute umana, animale o vegetale, per la sicurezza o per l'ambiente. Tale procedura dovrebbe inoltre consentire alle Autorità di vigilanza del mercato, in cooperazione con gli operatori economici pertinenti, di intervenire in una fase precoce per quanto riguarda i suddetti prodotti fertilizzanti dell'Ue.

(56) Gli obblighi per le Autorità di vigilanza del mercato, ai sensi del presente regolamento, di chiedere agli operatori economici di adottare misure correttive dovrebbero applicarsi soltanto ai prodotti fertilizzanti recanti la marcatura Ce al momento della loro messa a disposizione sul mercato. Tali obblighi dovrebbero pertanto lasciare impregiudicata l'eventuale possibilità prevista dal diritto nazionale di consentire all'operatore economico di rimuovere la marcatura Ce e di immettere legalmente il prodotto sul mercato come prodotto non rientrante nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

(57) Al fine di conseguire gli obiettivi del presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo all'adeguamento al progresso tecnico, in particolare nel campo della fabbricazione di prodotti fertilizzanti a partire da sottoprodotti di origine animale e nel campo del recupero dei rifiuti, nonché nel settore agricolo e nell'industria agroalimentare.

(58) Si compiono progressi tecnici promettenti nei settori del riciclaggio dei rifiuti, come il riciclaggio del fosforo dai fanghi di depurazione, e della fabbricazione di prodotti fertilizzanti a partire da sottoprodotti di origine animale, come il biochar. I prodotti contenenti tali materiali o che ne sono costituiti dovrebbero poter accedere al mercato interno senza inutili ritardi una volta che siano stati scientificamente analizzati i processi di fabbricazione e che siano state stabilite a livello dell'Unione le prescrizioni relative al processo. A tal fine, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 Tfue riguardo alla definizione e introduzione di materiali costituenti aggiuntivi che possono essere autorizzati nella fabbricazione di prodotti fertilizzanti dell'Ue e di corrispondenti valori limite per i contaminanti in tali prodotti. Tale delega di potere dovrebbe applicarsi solo nella misura giustificata dai progressi tecnici stabiliti dopo l'adozione del presente regolamento e non allo scopo di modificare elementi del presente regolamento in assenza di nuove prove di tali progressi. Al fine di fondare l'introduzione di nuovi valori limite per i contaminanti nei prodotti fertilizzanti dell'Ue sulla piena considerazione dell'impatto diretto e indiretto sulla sicurezza degli alimenti e dei mangimi e sull'ambiente, è opportuno chiedere i pareri scientifici dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare, dell'agenzia europea per le sostanze chimiche o del Centro comune di ricerca, a seconda dei casi prima di adottare nuovi valori limite per i contaminanti. Per i prodotti derivati ai sensi del regolamento (Ce) n. 1069/2009, è opportuno ampliare o aggiungere categorie di materiali costituenti soltanto nella misura in cui sia stato stabilito un punto finale nella catena di fabbricazione in conformità delle procedure di cui a tale regolamento, poiché i prodotti derivati per i quali non sia stato determinato tale punto finale sono in ogni caso esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento.

(59) Poiché non sono soggetti a registrazione ai sensi del regolamento (Ce) n. 1907/2006 o di qualsiasi altra normativa orizzontale dell'Unione che faccia obbligo ai fabbricanti di dimostrare che l'uso previsto è sicuro, i microrganismi dovrebbero essere autorizzati come materiali costituenti di prodotti fertilizzanti dell'Ue solo nella misura in cui siano stati chiaramente identificati, siano supportati da dati che dimostrino che il loro uso è sicuro e siano indicati in un elenco esaustivo adottato su tale base. È opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 Tfue riguardo all'aggiunta di nuovi microrganismi a tale elenco esaustivo sulla stessa base.

(60) Un prodotto fertilizzante dell'Ue può contenere polimeri diversi da polimeri nutrienti. Ciò dovrebbe però limitarsi ai casi in cui la finalità del polimero è controllare il rilascio dei nutrienti o aumentare la capacità di ritenzione idrica o la bagnabilità del prodotto fertilizzante dell'Ue. Dovrebbe essere possibile permettere l'accesso al mercato interno di prodotti innovativi contenenti tali polimeri. Al fine di ridurre al minimo i rischi per la salute umana, per la sicurezza o per l'ambiente che potrebbero essere presentati da polimeri diversi da polimeri nutrienti, dovrebbero essere stabiliti i criteri per la loro biodegradabilità, affinché essi possano subire una decomposizione fisica e biologica. A tal fine, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 Tfue riguardo alla definizione dei criteri per la conversione del carbonio polimerico in biossido di carbonio (CO2) e del relativo metodo di prova. I polimeri che non sono conformi a tali criteri dovrebbero essere vietati dopo un periodo transitorio.

(61) Dovrebbe inoltre essere possibile reagire immediatamente a nuove prove scientifiche riguardanti le condizioni in cui i prodotti fertilizzanti dell'Ue sono sufficientemente efficaci e a nuove valutazioni dei rischi concernenti la salute umana, animale o vegetale, la sicurezza o l'ambiente. A tal fine, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 Tfue per modificare le prescrizioni applicabili alle diverse categorie di prodotti fertilizzanti dell'Ue.

(62) Nell'adottare atti delegati ai sensi del presente regolamento, è di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano condotte nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio"27 . In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(63) Al fine di garantire condizioni uniformi di applicazione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per adottare atti al fine di determinare se le misure adottate dagli Stati membri nei confronti dei prodotti fertilizzanti dell'Ue non conformi siano giustificate o meno. Poiché tali atti riguarderanno la fondatezza delle misure nazionali, non è necessario che siano soggetti al controllo degli Stati membri.

(64) Al fine di garantire ulteriori condizioni uniformi di applicazione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (Ue) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio28 .

(65) È opportuno ricorrere alla procedura consultiva per l'adozione di atti di esecuzione che richiedono allo Stato membro di notifica di adottare le necessarie misure correttive nei confronti degli organismi notificati che non soddisfano o non soddisfano più i requisiti per la loro notifica.

(66) È opportuno applicare la procedura d'esame per l'adozione di atti di esecuzione che stabiliscano in specifiche comuni condizioni uniformi per l'attuazione delle prescrizioni del presente regolamento e prove per verificare la conformità del prodotto fertilizzante dell'Ue laddove non siano state adottate norme armonizzate o queste non soddisfino le prescrizioni del presente regolamento o laddove vi siano indebiti ritardi nel processo di adozione o aggiornamento di tali norme; per modificare o abrogare le specifiche comuni ove la conformità del prodotto fertilizzante dell'Ue la non conformità possa essere attribuita a carenze di tali specifiche comuni; per determinare se una misura nazionale adottata nei confronti di un prodotto fertilizzante dell'Ue che, pur conforme al presente regolamento, presenti un rischio per la salute umana, animale o vegetale, per la sicurezza o per l'ambiente sia giustificata o meno

(67) Ove sussistano, in casi debitamente giustificati connessi alla protezione della salute umana, animale o vegetale, nonché della sicurezza o dell'ambiente imperativi motivi di urgenza, è opportuno che la Commissione adotti atti di esecuzione immediatamente applicabili che determinino se una misura nazionale adottata nei confronti di un prodotto fertilizzante dell'Ue che, pur conforme al presente regolamento, presenti un rischio sia giustificata o meno.

(68) Gli Stati membri dovrebbero stabilire norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento ed assicurarne l'esecuzione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

(69) Considerata la necessità di garantire un livello elevato di tutela ambientale e di tener conto di nuovi sviluppi sulla base di riscontri scientifici, la Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che includa una clausola di riesame in relazione ai livelli limite per il tenore di cadmio.

(70) Occorre disporre un regime transitorio che consenta di mettere a disposizione sul mercato, senza che sia necessario rispettare altre prescrizioni sui prodotti, i concimi Ce che sono già stati immessi sul mercato a norma del regolamento (Ce) n. 2003/2003 prima della data di applicazione del presente regolamento. I distributori dovrebbero quindi poter fornire i concimi Ce già immessi sul mercato, vale a dire le scorte che si trovano già nella catena di distribuzione, prima della data di applicazione del presente regolamento.

(71) È necessario prevedere un periodo di tempo sufficiente affinché gli operatori economici ottemperino agli obblighi che incombono loro in virtù del presente regolamento e affinché gli Stati membri istituiscano le infrastrutture amministrative necessarie all'applicazione del medesimo. È pertanto opportuno rinviare l'applicazione a una data in cui tali preparativi possano ragionevolmente essere completati.

(72) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, ossia garantire il funzionamento del mercato interno assicurando nel contempo che i prodotti fertilizzanti dell'Ue sul mercato soddisfino prescrizioni che offrano un elevato livello di protezione della salute umana, animale e vegetale, nonché della sicurezza e dell'ambiente, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

Hanno adottato il presente regolamento:

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai prodotti fertilizzanti dell'Ue.

Il presente regolamento non si applica:

a) ai sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati che sono soggetti alle prescrizioni del regolamento (Ce) n. 1069/2009 quando sono messi a disposizione sul mercato;

b) ai prodotti fitosanitari rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento (Ce) n. 1107/2009.

2. Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione dei seguenti atti giuridici:

a) la direttiva 86/278/Cee;

b) la direttiva 89/391/Cee;

c) la direttiva 91/676/Cee;

d) la direttiva 2000/60/Ce;

e) la direttiva 2001/18/Ce;

f) il regolamento (Ce) n. 852/2004;

g) il regolamento (Ce) n. 882/2004;

h) il regolamento (Ce) n. 1881/2006;

i) il regolamento (Ce) n. 1907/2006;

j) il regolamento (Ce) n. 834/2007;

k) il regolamento (Ce) n. 1272/2008;

l) il regolamento (Ue) n. 98/2013;

m) il regolamento (Ue) n. 1143/2014;

n) il regolamento (Ue) 2016/2031;

o) la direttiva (Ue) 2016/2284;

p) il regolamento (Ue) 2017/625.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1) "prodotto fertilizzante": una sostanza, una miscela, un microrganismo o qualsiasi altro materiale, applicato o che si intende applicare alle piante o alla loro rizosfera oppure ai funghi o alla loro micosfera, o destinato a costituire la rizosfera o la micosfera, da solo o in associazione ad un altro materiale, allo scopo di fornire nutrienti alle piante o ai funghi o di migliorarne l'efficienza nutrizionale;

2) "prodotto fertilizzante dell'Ue": un prodotto fertilizzante che rechi la marcatura Ce quando messo a disposizione sul mercato;

3) "sostanza": una sostanza quale definita all'articolo 3, punto 1), del regolamento (Ce) n. 1907/2006;

4) "miscela": una miscela quale definita all'articolo 3, punto 2), del regolamento (Ce) n. 1907/2006;

5) "microrganismo": un microrganismo quale definita all'articolo 3, punto 15), del regolamento (Ce) n. 1107/2009;

6) "forma liquida": una sospensione o una soluzione, dove per sospensione si intende una dispersione bifasica in cui le particelle solide sono mantenute in sospensione nella fase liquida e per soluzione si intende un liquido esente da particelle solide, oppure un gel, ivi comprese le paste;

7) "forma solida": una forma caratterizzata da rigidità strutturale e resistenza alle variazioni di forma o volume e nella quale gli atomi sono tenuti insieme da legami forti, in un reticolo geometricamente regolare (solidi cristallini) o in modo irregolare (solido amorfo);

8) "percentuale in massa": una percentuale della massa dell'intero prodotto fertilizzante dell'Ue nella forma in cui è messo a disposizione sul mercato;

9) "messa a disposizione sul mercato": la fornitura di un prodotto fertilizzante dell'Ue per la distribuzione o l'uso sul mercato dell'Unione nell'ambito di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;

10) "immissione sul mercato": la prima messa a disposizione di un prodotto fertilizzante dell'Ue sul mercato dell'Unione;

11) "fabbricante": qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto fertilizzante dell'Ue oppure lo fa formulare o fabbricare e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio;

12) "rappresentante autorizzato": qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che abbia ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti;

13) "importatore": qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immette sul mercato dell'Unione un prodotto fertilizzante dell'Ue originario di un paese terzo;

14) "distributore": qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato un prodotto fertilizzante dell'Ue;

15) "operatori economici": il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore e il distributore;

16) "specifica tecnica": un documento che prescrive i requisiti tecnici che un prodotto fertilizzante dell'Ue, il relativo processo di produzione o i relativi metodi di campionamento e di analisi devono soddisfare;

17) "norma armonizzata": una norma armonizzata ai sensi dell'articolo 2, punto 1), lettera c), del regolamento (Ue) n. 1025/2012;

18) "accreditamento": l'accreditamento quale definito all'articolo 2, punto 10), del regolamento (Ce) n. 765/2008;

19) "organismo nazionale di accreditamento": l'organismo nazionale di accreditamento quale definito all'articolo 2, punto 11), del regolamento (Ce) n. 765/2008;

20) "valutazione della conformità": la procedura atta a dimostrare se le prescrizioni del presente regolamento relative a un prodotto fertilizzante dell'Ue sono state rispettate;

21) "organismo di valutazione della conformità": un organismo che svolge attività di valutazione della conformità, fra cui prove, certificazioni e ispezioni;

22) "richiamo": qualsiasi provvedimento volto a ottenere la restituzione di un prodotto fertilizzante dell'Ue già messo a disposizione dell'utilizzatore finale;

23) "ritiro": qualsiasi provvedimento volto a impedire la messa a disposizione sul mercato di un prodotto fertilizzante dell'Ue presente nella catena di fornitura;

24) "normativa di armonizzazione dell'Unione": la normativa dell'Unione che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti;

25) "marcatura Ce": una marcatura mediante la quale il fabbricante indica che il prodotto fertilizzante dell'Ue è conforme alle prescrizioni applicabili stabilite dalla normativa di armonizzazione dell'Unione che ne prevede l'apposizione.

Articolo 3

Libera circolazione

1. Gli Stati membri non ostacolano, per motivi legati alla composizione, all'etichettatura o ad altri aspetti disciplinati dal presente regolamento, la messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'Ue conformi al presente regolamento.

2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, lo Stato membro che, al 14 luglio 2019, benefici di una deroga all'articolo 5 del regolamento (Ce) n. 2003/2003, concessa conformemente all'articolo 114, paragrafo 4, Tfue, in relazione al tenore di cadmio nei concimi, può continuare ad applicare ai prodotti fertilizzanti dell'Ue i valori limite nazionali per il tenore di cadmio nei concimi applicabili in tali Stati membri al 14 luglio 2019 fino a quando non si applichino, a livello dell'Unione, valori limite armonizzati per il tenore di cadmio nei concimi fosfatici che siano uguali o inferiori ai valori limite applicabili nello Stato membro interessato al 14 luglio 2019.

3. Il presente regolamento non osta a che gli Stati membri mantengano o adottino disposizioni riguardanti l'uso di prodotti fertilizzanti dell'Ue volte a proteggere la salute umana e l'ambiente che siano conformi ai trattati, purché tali disposizioni non richiedano la modifica di prodotti fertilizzanti dell'Ue conformi al presente regolamento e non influenzino le condizioni per la loro messa a disposizione sul mercato.

Articolo 4

Prescrizioni sui prodotti

1. Un prodotto fertilizzante dell'Ue:

a) soddisfa le prescrizioni stabilite nell'allegato I per la pertinente categoria funzionale del prodotto;

b) soddisfa le prescrizioni stabilite nell'allegato II per la categoria o le categorie pertinenti di materiali costituenti; e

c) è etichettato conformemente alle prescrizioni di etichettatura di cui all'allegato III.

2. Per gli aspetti non disciplinati dagli allegati I o II, i prodotti fertilizzanti dell'Ue non presentano un rischio per la salute umana, animale o vegetale, per la sicurezza o per l'ambiente.

3. Entro il 16 luglio 2020, la Commissione pubblica un documento di orientamento per i fabbricanti e le Autorità di vigilanza del mercato con informazioni chiare ed esempi sull'aspetto che dovrebbe avere l'etichetta di cui all'allegato III.

Articolo 5

Messa a disposizione sul mercato

I prodotti fertilizzanti dell'Ue sono messi a disposizione sul mercato soltanto se sono conformi al presente regolamento.

Capo II

Obblighi degli operatori economici

Articolo 6

Obblighi dei fabbricanti

1. Al momento dell'immissione sul mercato dei prodotti fertilizzanti dell'Ue, i fabbricanti garantiscono che essi siano stati formulati e fabbricati conformemente alle prescrizioni di cui agli allegati I e II.

2. Prima dell'immissione sul mercato dei prodotti fertilizzanti dell'Ue, i fabbricanti redigono la documentazione tecnica ed eseguono o fanno eseguire la pertinente procedura di valutazione della conformità di cui all'articolo 15.

Qualora la conformità di un prodotto fertilizzante dell'Ue alle prescrizioni applicabili stabilite nel presente regolamento sia stata dimostrata dalla procedura di valutazione della conformità, i fabbricanti redigono una dichiarazione Ue di conformità e appongono la marcatura Ce.

3. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione Ue di conformità per un periodo di cinque anni a decorrere dall'immissione sul mercato del prodotto fertilizzante dell'Ue contemplato dai suddetti documenti.

Su richiesta, i fabbricanti mettono una copia della dichiarazione Ue di conformità a disposizione di altri operatori economici.

4. I fabbricanti si assicurano che siano predisposte le procedure necessarie affinché i prodotti fertilizzanti dell'Ue che sono fabbricati nell'ambito di una produzione in serie rimangano conformi al presente regolamento. Si tiene debitamente conto delle modifiche del processo produttivo o delle caratteristiche dei prodotti fertilizzanti dell'Ue in questione, nonché delle modifiche delle norme armonizzate, delle specifiche comuni di cui all'articolo 14 o delle altre specifiche tecniche con riferimento alle quali è dichiarata o mediante applicazione delle quali è verificata la conformità di un prodotto fertilizzante dell'Ue.

Laddove ritenuto necessario in considerazione delle prestazioni o dei rischi presentati da un prodotto fertilizzante dell'Ue, i fabbricanti eseguono una prova a campione su tali prodotti fertilizzanti dell'Ue messi a disposizione sul mercato, esaminano i reclami, i prodotti fertilizzanti dell'Ue non conformi e i loro richiami, tengono, se del caso, un registro degli stessi e informano i distributori di tale monitoraggio.

5. I fabbricanti si accertano che sull'imballaggio dei prodotti fertilizzanti dell'Ue da loro immessi sul mercato sia apposto un numero di tipo, un numero di lotto oppure qualsiasi altro elemento che ne consenta l'identificazione o, se i prodotti fertilizzanti dell'Ue sono forniti senza imballaggio, che le informazioni prescritte siano fornite in un documento di accompagnamento per ciascun prodotto fertilizzante.

6. I fabbricanti indicano il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo postale al quale possono essere contattati sull'imballaggio del prodotto fertilizzante dell'Ue oppure, se quest'ultimo è fornito senza imballaggio, in un documento di accompagnamento del prodotto fertilizzante dell'Ue. L'indirizzo postale indica un unico recapito presso il quale il fabbricante può essere contattato. Tali informazioni sono redatte in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali e le Autorità di vigilanza del mercato e sono chiare, comprensibili e leggibili.

7. I fabbricanti garantiscono che i prodotti fertilizzanti dell'Ue siano accompagnati dalle informazioni richieste ai sensi dell'allegato III. Se il prodotto fertilizzante dell'Ue è fornito in un imballaggio, le informazioni sono riportate su un'etichetta apposta sull'imballaggio. Se l'imballaggio è di dimensioni troppo piccole per contenere tutte le informazioni, le informazioni che non possono essere fornite riportate sull'etichetta sono fornite in un foglietto separato che accompagna l'imballaggio. Tale foglietto è considerato parte dell'etichetta. Se il prodotto fertilizzante dell'Ue è fornito senza imballaggio, tutte le informazioni sono fornite in un foglietto. L'etichetta e il foglietto sono accessibili a fini ispettivi quando il prodotto fertilizzante dell'Ue è messo a disposizione sul mercato. Le informazioni sono redatte in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali, secondo quanto stabilito dallo Stato membro interessato, e sono chiare, comprensibili e intelligibili.

8. I fabbricanti che ritengano o abbiano motivo di ritenere che un prodotto fertilizzante dell'Ue da essi immesso sul mercato non sia conforme al presente regolamento prendono immediatamente le misure correttive necessarie a rendere conforme tale prodotto fertilizzante dell'Ue, a ritirarlo o a richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, i fabbricanti che ritengano o abbiano motivo di ritenere che un prodotto fertilizzante dell'Ue da essi immesso sul mercato presenti un rischio per la salute umana, animale o vegetale, per la sicurezza o per l'ambiente, ne informano immediatamente le Autorità nazionali competenti degli Stati membri sul cui mercato hanno messo a disposizione i prodotti fertilizzanti dell'Ue, fornendo in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata.

9. A seguito di una richiesta motivata presentata da un'Autorità nazionale competente, i fabbricanti forniscono a quest'ultima, in forma cartacea o elettronica, tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del prodotto fertilizzante dell'Ue al presente regolamento, in una lingua facilmente comprensibile da tale Autorità. Essi collaborano con tale Autorità, su sua richiesta, riguardo a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati da un prodotto fertilizzante dell'Ue che hanno immesso sul mercato.

Articolo 7

Rappresentante autorizzato

1. Il fabbricante può nominare, mediante mandato scritto, un rappresentante autorizzato.

Gli obblighi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e l'obbligo di stesura della documentazione tecnica cui fa riferimento l'articolo 6, paragrafo 2, non rientrano nel mandato del rappresentante autorizzato.

2. Il rappresentante autorizzato esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante. Il mandato consente al rappresentante autorizzato di eseguire almeno i seguenti compiti:

a) tenere a disposizione delle Autorità nazionali di vigilanza del mercato la dichiarazione Ue di conformità e la documentazione tecnica per un periodo di cinque anni a decorrere dall'immissione sul mercato del prodotto fertilizzante dell'Ue contemplato dai suddetti documenti;

b) fornire a un'Autorità nazionale competente, a seguito di una richiesta motivata presentata da quest'ultima, tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un prodotto fertilizzante dell'Ue;

c) collaborare con le Autorità nazionali competenti, se queste lo richiedono, riguardo a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti fertilizzanti dell'Ue che rientrano nel mandato del rappresentante autorizzato.

Articolo 8

Obblighi degli importatori

1. Gli importatori immettono sul mercato solo prodotti fertilizzanti dell'Ue conformi.

2. Prima dell'immissione sul mercato dei prodotti fertilizzanti dell'Ue, gli importatori assicurano che il fabbricante abbia eseguito la procedura di valutazione della conformità appropriata di cui all'articolo 15. Essi si assicurano che il fabbricante abbia redatto la documentazione tecnica, che il prodotto fertilizzante dell'Ue sia accompagnato dai documenti prescritti e che il fabbricante abbia soddisfatto le prescrizioni di cui all'articolo 6, paragrafi 5 e 6.

L'importatore che ritenga o abbia motivo di ritenere che un prodotto fertilizzante dell'Ue non sia conforme al presente regolamento, non immette il prodotto fertilizzante dell'Ue sul mercato fino a quando non sia stato reso conforme. Inoltre, qualora il prodotto fertilizzante dell'Ue presenti un rischio per la salute umana, animale o vegetale, per la sicurezza o per l'ambiente, l'importatore ne informa il fabbricante e le Autorità di vigilanza del mercato.

3. Gli importatori indicano il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo postale al quale possono essere contattati sull'imballaggio del prodotto fertilizzante dell'Ue oppure, se quest'ultimo è fornito senza imballaggio, in un documento di accompagnamento del prodotto fertilizzante dell'Ue. I dati di recapito sono redatti in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali e le Autorità di vigilanza del mercato.

4. Gli importatori garantiscono che i prodotti fertilizzanti dell'Ue siano accompagnati dalle informazioni richieste ai sensi dell'allegato III. Se il prodotto fertilizzante dell'Ue è fornito in un imballaggio, le informazioni sono riportate su un'etichetta apposta sull'imballaggio. Se l'imballaggio è di dimensioni troppo piccole per contenere tutte le informazioni, le informazioni che non possono essere fornite sull'etichetta sono fornite in un foglietto separato che accompagna l'imballaggio. Tale foglietto è considerato parte dell'etichetta. Se il prodotto fertilizzante dell'Ue è fornito senza imballaggio, tutte le informazioni sono fornite in un foglietto. L'etichetta e il foglietto sono accessibili a fini ispettivi quando il prodotto fertilizzante dell'Ue è messo a disposizione sul mercato. Le informazioni sono redatte in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali, secondo quanto stabilito dallo Stato membro interessato.

5. Gli importatori si assicurano che, per il periodo in cui un prodotto fertilizzante dell'Ue è sotto la loro responsabilità, le condizioni di magazzinaggio o di trasporto non ne compromettano la conformità alle prescrizioni di cui all'allegato I o III.

6. Laddove ritenuto opportuno in considerazione delle prestazioni o dei rischi presentati da un prodotto fertilizzante dell'Ue, gli importatori eseguono una prova a campione su tali prodotti fertilizzanti dell'Ue messi a disposizione sul mercato, esaminano i reclami, i prodotti fertilizzanti dell'Ue non conformi e i loro richiami, tengono, se del caso, un registro degli stessi e informano i distributori di tale monitoraggio.

7. Gli importatori che ritengano o abbiano motivo di ritenere che un prodotto fertilizzante dell'Ue da essi immesso sul mercato non sia conforme al presente regolamento prendono immediatamente le misure correttive necessarie a rendere conforme tale prodotto fertilizzante dell'Ue, a ritirarlo o a richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, gli importatori che ritengano o abbiano motivo di ritenere che un prodotto fertilizzante dell'Ue da essi messo a disposizione sul mercato presenti un rischio per la salute umana, animale o vegetale, per la sicurezza o per l'ambiente, ne informano immediatamente le Autorità nazionali competenti degli Stati membri sul cui mercato hanno messo a disposizione il prodotto fertilizzante dell'Ue, fornendo in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata.

8. Gli importatori tengono una copia della dichiarazione Ue di conformità a disposizione delle Autorità di vigilanza del mercato per un periodo di cinque anni a decorrere dall'immissione sul mercato del prodotto fertilizzante dell'Ue e si assicurano che la documentazione tecnica possa essere resa disponibile a tali Autorità, su richiesta.

Su richiesta, gli importatori mettono una copia della dichiarazione Ue di conformità a disposizione degli altri operatori economici.

9. A seguito di una richiesta motivata presentata da un'Autorità nazionale competente, gli importatori forniscono a quest'ultima, in forma cartacea o elettronica, tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del prodotto fertilizzante dell'Ue al presente regolamento, in una lingua facilmente comprensibile da tale Autorità. Essi collaborano con tale Autorità, su sua richiesta, riguardo a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati da un prodotto fertilizzante dell'Ue che hanno immesso sul mercato.

Articolo 9

Obblighi dei distributori

1. Quando mettono un prodotto fertilizzante dell'Ue a disposizione sul mercato, i distributori esercitano la dovuta diligenza per soddisfare le prescrizioni del presente regolamento.

2. Prima di mettere un prodotto fertilizzante dell'Ue a disposizione sul mercato, i distributori verificano che esso sia accompagnato dai documenti prescritti, comprese le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 7, o all'articolo 8, paragrafo 4, fornite nel modo ivi specificato, in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali nello Stato membro sul cui mercato il prodotto fertilizzante dell'Ue deve essere messo a disposizione, come pure che il fabbricante e l'importatore abbiano rispettato le prescrizioni di cui, rispettivamente, all'articolo 6, paragrafi 5 e 6, e all'articolo 8, paragrafo 3.

Il distributore che ritenga o abbia motivo di ritenere che un prodotto fertilizzante dell'Ue non sia conforme al presente regolamento non mette il prodotto fertilizzante dell'Ue a disposizione sul mercato fino a quando non sia stato reso conforme. Inoltre, qualora il prodotto fertilizzante dell'Ue presenti un rischio per la salute umana, animale o vegetale, per la sicurezza o per l'ambiente, il distributore ne informa il fabbricante o l'importatore, nonché le Autorità di vigilanza del mercato.

3. I distributori si assicurano che, per il periodo in cui un prodotto fertilizzante dell'Ue è sotto la loro responsabilità, le condizioni di magazzinaggio o di trasporto non ne compromettano la conformità alle prescrizioni di cui all'allegato I o III.

4. I distributori che ritengano o abbiano motivo di ritenere che un prodotto fertilizzante dell'Ue da essi messo a disposizione sul mercato non sia conforme al presente regolamento si assicurano che siano prese le misure correttive necessarie a renderlo conforme, a ritirarlo o a richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, i distributori che ritengano o abbiano motivo di ritenere che un prodotto fertilizzante dell'Ue da essi messo a disposizione sul mercato presenti un rischio per la salute umana, animale o vegetale, per la sicurezza o per l'ambiente, ne informano immediatamente le Autorità nazionali competenti degli Stati membri sul cui mercato hanno messo a disposizione il prodotto fertilizzante dell'Ue, fornendo in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata.

5. A seguito di una richiesta motivata presentata da un'Autorità nazionale competente, i distributori forniscono a quest'ultima, in forma cartacea o elettronica, tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del prodotto fertilizzante dell'Ue al presente regolamento. Essi collaborano con tale Autorità, su sua richiesta, riguardo a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti fertilizzanti dell'Ue da essi messi a disposizione sul mercato.

Articolo 10

Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori

Un importatore o distributore è ritenuto un fabbricante ai fini del presente regolamento, ed è soggetto agli obblighi del fabbricante di cui all'articolo 6, quando immette sul mercato un prodotto fertilizzante dell'Ue con il proprio nome o marchio commerciale o modifica un prodotto fertilizzante dell'Ue già immesso sul mercato in modo tale da poter incidere sulla conformità alle prescrizioni del presente regolamento.

Articolo 11

Confezionamento e riconfezionamento da parte degli importatori e dei distributori

L'importatore o il distributore che confeziona o riconfeziona un prodotto fertilizzante dell'Ue e non è considerato un fabbricante ai sensi dell'articolo 10:

a) provvede affinché sull'imballaggio figurino il suo nome, la sua denominazione commerciale registrata o il suo marchio registrato e l'indirizzo postale, preceduti dalla dicitura "confezionato da" o "riconfezionato da"; e

b) tiene a disposizione delle Autorità di vigilanza del mercato un facsimile delle informazioni originali di cui all'articolo 6, paragrafo 7, o all'articolo 8, paragrafo 4, per un periodo di cinque anni dalla messa a disposizione sul mercato del prodotto fertilizzante dell'Ue.

Articolo 12

Identificazione degli operatori economici

1. Gli operatori economici indicano alle Autorità di vigilanza del mercato che ne facciano richiesta:

a) qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro un prodotto fertilizzante dell'Ue;

b) qualsiasi operatore economico cui essi abbiano fornito un prodotto fertilizzante dell'Ue.

2. Gli operatori economici sono in grado di fornire le informazioni di cui al paragrafo 1 per cinque anni dal momento in cui sia stato loro fornito il prodotto fertilizzante dell'Ue e per cinque anni dal momento in cui essi abbiano fornito il prodotto fertilizzante dell'Ue.

Capo III

Conformità dei prodotti fertilizzanti dell'Ue

Articolo 13

Presunzione di conformità

1. I prodotti fertilizzanti dell'Ue conformi alle norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, sono considerati conformi alle prescrizioni di cui agli allegati I, II e III contemplate da tali norme o parti di esse.

2. Le prove volte a verificare la conformità dei prodotti fertilizzanti dell'Ue alle prescrizioni di cui agli allegati I, II e III sono effettuate in modo affidabile e riproducibile. Le prove conformi alle norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, sono considerate affidabili e riproducibili nella misura in cui dette prove sono contemplate da tali norme o parti di esse.

Articolo 14

Specifiche comuni

1. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono specifiche comuni per le prescrizioni di cui all'allegato I, II o III o le prove di cui all'articolo 13, paragrafo 2, qualora:

a) tali prescrizioni o prove non siano contemplate dalle norme armonizzate o da parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

b) rilevi indebiti ritardi nell'adozione delle norme armonizzate richieste; o

c) abbia deciso, conformemente alla procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (Ue) n. 1025/2012, di mantenere con limitazioni o ritirare i riferimenti alle norme armonizzate o a parti di esse da cui tali prescrizioni o prove siano contemplate.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 45, paragrafo 3.

2. I prodotti fertilizzanti dell'Ue conformi a specifiche comuni o a parti di esse sono considerati conformi alle prescrizioni di cui agli allegati I, II e III contemplate da tali specifiche comuni o parti di esse.

3. Le prove volte a verificare la conformità dei prodotti fertilizzanti dell'Ue alle prescrizioni di cui agli allegati I, II e III che sono conformi a specifiche comuni o a parti di esse sono considerate affidabili e riproducibili nella misura in cui le prove sono contemplate da tali specifiche comuni o parti di esse.

Articolo 15

Procedure di valutazione della conformità

1. La valutazione della conformità di un prodotto fertilizzante dell'Ue alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento è effettuata secondo la procedura di valutazione della conformità applicabile ai sensi dell'allegato IV.

2. I documenti e la corrispondenza relativi alle procedure di valutazione della conformità sono redatti nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui è stabilito l'organismo notificato che esegue le procedure di valutazione della conformità, o in una lingua accettata da tale organismo.

Articolo 16

Dichiarazione Ue di conformità

1. La dichiarazione Ue di conformità attesta che è stata dimostrata la conformità alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento.

2. La dichiarazione Ue di conformità ha la struttura tipo di cui all'allegato V, contiene gli elementi specificati nei pertinenti moduli di cui all'allegato IV ed è continuamente aggiornata. È tradotta nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro sul cui mercato il prodotto fertilizzante dell'Ue è immesso o messo a disposizione.

3. Se a un prodotto fertilizzante dell'Ue si applicano più atti dell'Unione che prescrivono una dichiarazione Ue di conformità, viene compilata un'unica dichiarazione Ue di conformità in rapporto a tutti questi atti dell'Unione. Tale dichiarazione indica gli atti dell'Unione interessati e i riferimenti della loro pubblicazione. Può consistere in un fascicolo comprendente le singole dichiarazioni Ue di conformità pertinenti.

4. Con la dichiarazione Ue di conformità il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del prodotto fertilizzante dell'Ue alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento.

Articolo 17

Principi generali della marcatura Ce

La marcatura Ce è soggetta ai principi generali esposti all'articolo 30 del regolamento (Ce) n. 765/2008.

Articolo 18

Regole e condizioni per l'apposizione della marcatura Ce

1. La marcatura Ce è apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sull'imballaggio del prodotto fertilizzante dell'Ue oppure, se quest'ultimo è fornito senza imballaggio, su un documento di accompagnamento del prodotto fertilizzante dell'Ue.

2. La marcatura Ce è apposta prima che il prodotto fertilizzante dell'Ue sia immesso sul mercato.

3. La marcatura Ce è seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato, ove richiesto ai sensi dell'allegato IV.

Il numero di identificazione dell'organismo notificato è apposto dall'organismo stesso o, in base alle sue istruzioni, dal fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato.

4. Gli Stati membri si avvalgono dei meccanismi esistenti per garantire un'applicazione corretta del regime che disciplina la marcatura Ce e promuovono le azioni opportune in caso di uso improprio di tale marcatura.

Articolo 19

Cessazione della qualifica di rifiuto

Il presente regolamento definisce criteri in conformità dei quali un materiale che costituisce un rifiuto secondo la definizione di cui alla direttiva 2008/98/Ce può cessare di essere un rifiuto se contenuto in un prodotto fertilizzante dell'Ue conforme. In tali casi l'operazione di recupero ai sensi del presente regolamento viene eseguita prima che il materiale cessi di essere un rifiuto e il materiale è ritenuto conforme alle condizioni di cui all'articolo 6 di tale direttiva e si considera pertanto che abbia cessato di essere un rifiuto dal momento in cui è stata redatta la dichiarazione Ue di conformità.

Capo IV

Notifica degli organismi di valutazione della conformità

Articolo 20

Notifica

Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri gli organismi autorizzati a svolgere, in qualità di terzi, compiti di valutazione della conformità a norma del presente regolamento.

Articolo 21

Autorità di notifica

1. Gli Stati membri designano un'Autorità di notifica responsabile dell'elaborazione e dell'esecuzione delle procedure necessarie per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità e il controllo degli organismi notificati, anche per quanto riguarda l'ottemperanza all'articolo 26.

2. Gli Stati membri possono decidere che la valutazione e il controllo di cui al paragrafo 1 del presente articolo siano eseguiti da un organismo nazionale di accreditamento ai sensi e in conformità del regolamento (Ce) n. 765/2008.

3. Se l'Autorità di notifica delega o altrimenti affida la valutazione, la notifica o il controllo di cui al paragrafo 1 del presente articolo a un organismo che non è un ente pubblico, detto organismo è una persona giuridica e rispetta mutatis mutandis le prescrizioni di cui all'articolo 22. Inoltre tale organismo adotta disposizioni per coprire la responsabilità civile connessa alle proprie attività.

4. L'Autorità di notifica si assume la piena responsabilità dei compiti svolti dall'organismo di cui al paragrafo 3.

Articolo 22

Prescrizioni relative alle Autorità di notifica

1. L'Autorità di notifica è stabilita in modo che non sorgano conflitti d'interesse con gli organismi di valutazione della conformità.

2. L'Autorità di notifica è organizzata e gestita in modo che sia salvaguardata l'obiettività e l'imparzialità delle sue attività.

3. L'Autorità di notifica è organizzata in modo che ogni decisione relativa alla notifica di un organismo di valutazione della conformità sia presa da persone competenti, diverse da quelle che hanno effettuato la valutazione.

4. L'Autorità di notifica non offre né svolge attività eseguite dagli organismi di valutazione della conformità o servizi di consulenza su base commerciale o concorrenziale.

5. L'Autorità di notifica salvaguarda la riservatezza delle informazioni ottenute.

6. L'Autorità di notifica ha a sua disposizione un numero di dipendenti competenti sufficiente per l'adeguata esecuzione dei suoi compiti.

Articolo 23

Obbligo di informazione a carico delle Autorità di notifica

Gli Stati membri informano la Commissione delle loro procedure per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità e per il controllo degli organismi notificati, nonché di qualsiasi modifica delle stesse.

La Commissione rende pubbliche tali informazioni.

Articolo 24

Prescrizioni relative agli organismi notificati

1. Ai fini della notifica, l'organismo di valutazione della conformità rispetta le prescrizioni di cui ai paragrafi da 2 a 11.

g L'organismo di valutazione della conformità è stabilito a norma della legge nazionale di uno Stato membro e ha personalità giuridica.

3. L'organismo di valutazione della conformità è un organismo terzo indipendente dall'organizzazione o dai prodotti fertilizzanti dell'Ue che valuta.

4. L'organismo di valutazione della conformità, i suoi alti dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformità non sono né il progettista, né il fabbricante, né il fornitore, né l'acquirente, né il proprietario o l'utilizzatore dei prodotti fertilizzanti, né il rappresentante di uno di questi soggetti. Ciò non preclude l'uso dei prodotti fertilizzanti che sono necessari al funzionamento dell'organismo di valutazione della conformità o l'uso dei prodotti fertilizzanti per fini privati.

L'organismo di valutazione della conformità, i suoi alti dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformità non intervengono direttamente nella progettazione, nella fabbricazione, nella commercializzazione o nell'uso dei prodotti fertilizzanti, né rappresentano i soggetti coinvolti in tali attività. Non intraprendono alcuna attività che possa essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio o la loro integrità per quanto riguarda le attività di valutazione della conformità per cui sono notificati. Ciò vale in particolare per i servizi di consulenza.

Gli organismi di valutazione della conformità si accertano che le attività delle loro affiliate o dei loro subappaltatori non pregiudichino la riservatezza, l'obiettività o l'imparzialità delle proprie attività di valutazione della conformità.

5. Gli organismi di valutazione della conformità e il loro personale svolgono le attività di valutazione della conformità con il massimo grado di integrità professionale e con la competenza tecnica richiesta nel campo specifico e sono liberi da qualsiasi pressione e incentivo, soprattutto di ordine finanziario, che possa influenzare il loro giudizio o i risultati delle loro attività di valutazione della conformità, in particolare da parte di persone o gruppi di persone interessati ai risultati di tali attività.

6. L'organismo di valutazione della conformità è in grado di eseguire tutti i compiti di valutazione della conformità assegnatigli in base all'allegato IV e per i quali è stato notificato, indipendentemente dal fatto che tali compiti siano eseguiti dall'organismo stesso o per suo conto e sotto la sua responsabilità.

In ogni momento, per ogni procedura di valutazione della conformità e per ogni tipo o categoria di prodotti fertilizzanti dell'Ue per i quali è stato notificato, l'organismo di valutazione della conformità ha a sua disposizione:

a) personale con conoscenze tecniche ed esperienza sufficiente e appropriata per eseguire i compiti di valutazione della conformità;

b) la descrizione delle procedure in base alle quali è svolta la valutazione della conformità, al fine di garantire la trasparenza e la capacità di riprodurre tali procedure; esso predispone politiche e procedure appropriate che distinguano i compiti che svolge in qualità di organismo notificato dalle altre attività;

c) procedure per svolgere le attività che tengano debitamente conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessità della tecnologia del prodotto in questione e della natura di massa o seriale del processo produttivo.

L'organismo di valutazione della conformità dispone dei mezzi necessari per eseguire in modo appropriato i compiti tecnici e amministrativi connessi alle attività di valutazione della conformità e ha accesso a tutti gli strumenti o impianti necessari.

7. Il personale responsabile dell'esecuzione dei compiti di valutazione della conformità dispone di quanto segue:

a) una formazione tecnica e professionale solida per tutte le attività di valutazione della conformità in relazione alle quali l'organismo di valutazione della conformità è stato notificato;

b) soddisfacenti conoscenze delle prescrizioni relative alle valutazioni che esegue e un'adeguata Autorità per eseguire tali valutazioni;

c) una conoscenza e una comprensione adeguate delle prescrizioni di cui agli allegati I, II e III, delle norme armonizzate applicabili di cui all'articolo 13, delle specifiche comuni di cui all'articolo 14 e delle disposizioni pertinenti della normativa di armonizzazione dell'Unione, nonché della normativa nazionale;

d) la capacità di elaborare certificati, documenti e relazioni atti a dimostrare che le valutazioni sono state eseguite.

8. È garantita l'imparzialità degli organismi di valutazione della conformità, dei loro alti dirigenti e del personale addetto alla valutazione della conformità.

La remunerazione degli alti dirigenti e del personale addetto alla valutazione della conformità di un organismo di valutazione della conformità non dipende dal numero di valutazioni eseguite o dai risultati di tali valutazioni.

9. Gli organismi di valutazione della conformità sottoscrivono un contratto di assicurazione per la responsabilità civile, a meno che detta responsabilità non sia direttamente coperta dallo Stato a norma del diritto nazionale o che lo Stato membro stesso non sia direttamente responsabile della valutazione della conformità.

10. Il personale di un organismo di valutazione della conformità è tenuto al segreto professionale per tutto ciò di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni a norma dell'allegato IV, ma non nei confronti delle Autorità competenti dello Stato membro in cui esercita le sue attività. Sono tutelati i diritti di proprietà.

11. Gli organismi di valutazione della conformità partecipano alle attività di normazione pertinenti e alle attività del gruppo di coordinamento degli organismi notificati istituito a norma dell'articolo 36 o garantiscono che il loro personale addetto alla valutazione della conformità ne sia informato, e applicano come guida generale le decisioni e i documenti amministrativi prodotti come risultato del lavoro di tale gruppo.

Articolo 25

Presunzione di conformità degli organismi notificati

Qualora un organismo di valutazione della conformità dimostri la propria conformità ai criteri stabiliti nelle pertinenti norme armonizzate o in parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, si presume che sia conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 24 nella misura in cui le norme armonizzate applicabili contemplano tali prescrizioni.

Articolo 26

Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati

1. Un organismo notificato, qualora subappalti compiti specifici connessi alla valutazione della conformità oppure ricorra a un'affiliata, si accerta che il subappaltatore o l'affiliata rispettino le prescrizioni di cui all'articolo 24 e ne informa l'Autorità di notifica.

2. Gli organismi notificati si assumono la piena responsabilità dei compiti eseguiti da subappaltatori o affiliate, ovunque questi siano stabiliti.

3. Le attività possono essere subappaltate o eseguite da un'affiliata soltanto previo consenso del cliente.

4. Gli organismi notificati tengono a disposizione dell'Autorità di notifica i documenti pertinenti riguardanti la valutazione delle qualifiche del subappaltatore o dell'affiliata e il lavoro da essi eseguito a norma dell'allegato IV.

Articolo 27

Domanda di notifica

1. L'organismo di valutazione della conformità presenta una domanda di notifica all'Autorità di notifica dello Stato membro in cui è stabilito.

2. La domanda di notifica è accompagnata da una descrizione delle attività di valutazione della conformità, del modulo o dei moduli di valutazione della conformità e del prodotto o dei prodotti fertilizzanti dell'Ue per i quali tale organismo dichiara di essere competente, nonché da un certificato di accreditamento rilasciato da un organismo nazionale di accreditamento che attesti che l'organismo di valutazione della conformità soddisfa le prescrizioni di cui all'articolo 24.

Articolo 28

Procedura di notifica

1. Le Autorità di notifica possono notificare solo gli organismi di valutazione della conformità che soddisfino le prescrizioni di cui all'articolo 24.

2. Esse notificano tali organismi alla Commissione e agli altri Stati membri utilizzando lo strumento elettronico di notifica elaborato e gestito dalla Commissione.

3. La notifica include tutti i dettagli riguardanti le attività di valutazione della conformità, il modulo o i moduli di valutazione della conformità e il prodotto o i prodotti fertilizzanti dell'Ue interessati, nonché il certificato di accreditamento di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

4. L'organismo interessato può eseguire le attività di un organismo notificato solo se non sono sollevate obiezioni da parte della Commissione o degli altri Stati membri entro due settimane dalla notifica.

Solo tale organismo è considerato un organismo notificato ai fini del presente regolamento.

5. L'Autorità di notifica informa la Commissione e gli altri Stati membri di eventuali successive modifiche di rilievo apportate alla notifica.

Articolo 29

Numeri di identificazione ed elenchi degli organismi notificati

1. La Commissione assegna un numero di identificazione all'organismo notificato.

La Commissione assegna un numero unico anche se l'organismo è notificato ai sensi di diversi atti dell'Unione.

2. La Commissione rende pubblico l'elenco degli organismi notificati ai sensi del presente regolamento, compresi i numeri di identificazione loro assegnati e le attività per le quali sono stati notificati.

La Commissione garantisce che tale elenco sia tenuto aggiornato.

Articolo 30

Modifiche delle notifiche

1. Qualora accerti o sia informata che un organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 24 o non adempie ai suoi obblighi, l'Autorità di notifica limita, sospende o revoca la notifica, a seconda dei casi, in funzione della gravità del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi. L'Autorità di notifica ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri.

2. Nei casi di limitazione, sospensione o revoca della notifica, oppure di cessazione dell'attività dell'organismo notificato, lo Stato membro di notifica prende le misure appropriate per garantire che i fascicoli di tale organismo siano evasi da un altro organismo notificato o siano messi a disposizione delle competenti Autorità di notifica e di vigilanza del mercato, su loro richiesta.

Articolo 31

Contestazione della competenza degli organismi notificati

1. La Commissione indaga su tutti i casi in cui nutra dubbi o siano sottoposti alla sua attenzione dubbi sulla competenza di un organismo notificato o sulla continua ottemperanza di un organismo notificato alle prescrizioni e alle responsabilità cui è sottoposto.

2. Lo Stato membro di notifica fornisce alla Commissione, su richiesta, tutte le informazioni relative alla base della notifica o del mantenimento della competenza dell'organismo notificato in questione.

3. La Commissione garantisce la riservatezza di tutte le informazioni sensibili raccolte nel corso delle sue indagini.

4. La Commissione, qualora accerti che un organismo notificato non soddisfa o non soddisfa più le prescrizioni per la sua notifica, adotta un atto di esecuzione con cui richiede allo Stato membro di notifica di adottare le misure correttive necessarie e, all'occorrenza, di revocare la notifica.

Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 45, paragrafo 2.

Articolo 32

Obblighi operativi degli organismi notificati

1. Gli organismi notificati eseguono le valutazioni della conformità conformemente alle procedure di valutazione della conformità di cui all'allegato IV.

2. Le valutazioni della conformità sono eseguite in modo proporzionato, evitando oneri superflui per gli operatori economici. Gli organismi notificati svolgono le loro attività tenendo debitamente conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui essa opera, della sua struttura, del grado di complessità della tecnologia del prodotto in questione e della natura seriale o di massa del processo di produzione.

Nel farlo rispettano tuttavia il grado di rigore e il livello di protezione necessari per la conformità del prodotto fertilizzante dell'Ue alle prescrizioni del presente regolamento.

3. Qualora riscontri che le prescrizioni di cui all'allegato I, II o III o alle norme armonizzate corrispondenti, alle specifiche comuni di cui all'articolo 14 o ad altre specifiche tecniche non siano state rispettate da un fabbricante, un organismo notificato chiede a tale fabbricante di prendere le misure correttive appropriate e non rilascia un certificato o un'approvazione.

4. Un organismo notificato che, nel corso del controllo della conformità successivo al rilascio di un certificato o di un'approvazione, riscontri che un prodotto fertilizzante dell'Ue non è più conforme chiede al fabbricante di adottare le misure correttive appropriate e, all'occorrenza, sospende o revoca il certificato o l'approvazione.

5. In mancanza di misure correttive o se queste non producono l'effetto desiderato, l'organismo notificato limita, sospende o revoca i certificati o le approvazioni, a seconda dei casi.

Articolo 33

Ricorso contro le decisioni degli organismi notificati

Gli Stati membri provvedono affinché sia disponibile una procedura di ricorso contro le decisioni degli organismi notificati.

Articolo 34

Obbligo di informazione a carico degli organismi notificati

1. Gli organismi notificati informano l'Autorità di notifica:

a) di qualunque rifiuto, limitazione, sospensione o revoca di un certificato o di un'approvazione;

b) di qualunque circostanza che possa influire sull'ambito o sulle condizioni della notifica;

c) di eventuali richieste di informazioni ricevute dalle Autorità di vigilanza del mercato in relazione alle attività di valutazione della conformità;

d) su richiesta, delle attività di valutazione della conformità eseguite nell'ambito della loro notifica e di qualsiasi altra attività, incluse quelle transfrontaliere e di subappalto.

2. Gli organismi notificati forniscono agli altri organismi notificati a norma del presente regolamento, le cui attività di valutazione della conformità sono simili e hanno come oggetto gli stessi prodotti fertilizzanti dell'Ue, informazioni pertinenti su questioni relative ai risultati negativi e, su richiesta, positivi della valutazione della conformità.

Articolo 35

Scambio di esperienze

La Commissione provvede all'organizzazione di uno scambio di esperienze tra le Autorità nazionali degli Stati membri responsabili della politica di notifica.

Articolo 36

Coordinamento degli organismi notificati

La Commissione garantisce l'istituzione e il corretto funzionamento di un coordinamento e di una cooperazione appropriati tra organismi notificati a norma del presente regolamento sotto forma di un gruppo settoriale di organismi notificati.

Gli organismi notificati partecipano al lavoro di tale gruppo, direttamente o mediante rappresentanti designati.

Capo V

Vigilanza del mercato dell'unione, controlli sui prodotti fertilizzanti dell'Ue che entrano nel mercato dell'unione e procedura di salvaguardia dell'Unione

Articolo 37

Vigilanza del mercato dell'Unione e controlli sui prodotti fertilizzanti dell'Ue che entrano nel mercato dell'Unione

Ai prodotti fertilizzanti dell'Ue si applicano gli articoli da 16 a 29 del regolamento (Ce) n. 765/2008.

Articolo 38

Procedura a livello nazionale per i prodotti fertilizzanti dell'Ue che presentano rischi

1. Qualora abbiano motivi sufficienti per ritenere che un prodotto fertilizzante dell'Ue presenti un rischio per la salute umana, animale o vegetale, per la sicurezza o per l'ambiente, le Autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro effettuano una valutazione del prodotto fertilizzante dell'Ue interessato che investa tutte le prescrizioni pertinenti di cui al presente regolamento. A tal fine gli operatori economici interessati cooperano ove necessario con le Autorità di vigilanza del mercato.

Se, nel corso della valutazione di cui al primo comma, constatano che il prodotto fertilizzante dell'Ue non rispetta le prescrizioni di cui al presente regolamento, le Autorità di vigilanza del mercato chiedono tempestivamente all'operatore economico interessato di adottare, entro un periodo di tempo ragionevole prescritto dalle Autorità di vigilanza del mercato e proporzionato alla natura del rischio, tutte le misure correttive del caso al fine di rendere il prodotto fertilizzante dell'Ue conforme alle suddette prescrizioni oppure di ritirarlo dal mercato o di richiamarlo.

Le Autorità di vigilanza del mercato ne informano l'organismo notificato competente.

L'articolo 21 del regolamento (Ce) n. 765/2008 si applica alle misure di cui al secondo comma del presente paragrafo.

2. Qualora ritengano che la non conformità non sia limitata al loro territorio nazionale, le Autorità di vigilanza del mercato informano la Commissione e gli altri Stati membri dei risultati della valutazione e dei provvedimenti che hanno chiesto all'operatore economico di prendere.

3. L'operatore economico si assicura che siano adottate tutte le opportune misure correttive nei confronti di tutti i prodotti fertilizzanti dell'Ue interessati che lo stesso messo a disposizione sul mercato in tutta l'Unione.

4. Qualora l'operatore economico interessato non adotti le misure correttive adeguate entro il termine di cui al paragrafo 1, secondo comma, le Autorità di vigilanza del mercato adottano tutte le opportune misure provvisorie per vietare o limitare la messa a disposizione sul proprio mercato nazionale del prodotto fertilizzante dell'Ue, per ritirarlo da tale mercato o per richiamarlo.

Le Autorità di vigilanza del mercato informano tempestivamente la Commissione e gli altri Stati membri di tali misure.

5. Le informazioni di cui al paragrafo 4, secondo comma, includono tutti i particolari disponibili, segnatamente i dati necessari all'identificazione del prodotto fertilizzante dell'Ue non conforme, la sua origine, la natura della presunta non conformità e i rischi connessi, la natura e la durata delle misure nazionali adottate, nonché le argomentazioni avanzate dall'operatore economico interessato. In particolare, le Autorità di vigilanza del mercato indicano se la non conformità sia dovuta a una delle circostanze seguenti:

a) il prodotto fertilizzante dell'Ue non soddisfa le prescrizioni di cui all'allegato I, II o III;

b) carenze delle norme armonizzate di cui all'articolo 13;

c) carenze delle specifiche comuni di cui all'articolo 14.

6. Gli Stati membri diversi da quello che ha avviato la procedura a norma del presente articolo comunicano senza indugio alla Commissione e agli altri Stati membri le eventuali misure adottate, qualsiasi informazione supplementare a loro disposizione riguardante la non conformità del prodotto fertilizzante dell'Ue interessato e, in caso di disaccordo con la misura nazionale adottata, le loro obiezioni.

7. Qualora, entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 4, secondo comma, uno Stato membro o la Commissione non sollevino obiezioni contro la misura provvisoria presa da uno Stato membro, tale misura è ritenuta giustificata.

8. Gli Stati membri si assicurano che nei confronti del prodotto fertilizzante dell'Ue interessato siano adottate tempestivamente le misure restrittive del caso, ad esempio il ritiro del prodotto fertilizzante dell'Ue dal mercato.

9. Gli obblighi delle Autorità di vigilanza ai sensi del presente articolo lasciano impregiudicata la possibilità degli Stati membri di disciplinare i prodotti fertilizzanti che non sono prodotti fertilizzanti dell'Ue.

Articolo 39

Procedura di salvaguardia dell'Unione

1. Se, in esito alla procedura di cui all'articolo 38, paragrafi 3 e 4, sono sollevate obiezioni contro una misura presa da uno Stato membro o se la Commissione considera una misura nazionale contraria al diritto dell'Unione, la Commissione avvia tempestivamente consultazioni con gli Stati membri e con l'operatore o gli operatori economici interessati e valuta la misura nazionale. In base ai risultati di tale valutazione, la Commissione determina, mediante un atto di esecuzione che assume la forma di una decisione, se la misura nazionale sia giustificata o meno.

Se la misura nazionale è ritenuta giustificata, la decisione impone a tutti gli Stati membri di adottare le misure necessarie per garantire che il prodotto fertilizzante dell'Ue non conforme sia ritirato dal loro mercato e di informarne la Commissione.

Se la misura nazionale è ritenuta ingiustificata, la decisione impone allo Stato membro interessato di revocare tale misura.

La Commissione indirizza la propria decisione a tutti gli Stati membri e la comunica immediatamente ad essi e all'operatore o agli operatori economici interessati.

2. Se la misura nazionale è ritenuta giustificata e la non conformità del prodotto fertilizzante dell'Ue è attribuita a carenze delle norme armonizzate di cui all'articolo 38, paragrafo 5, lettera b), del presente regolamento la Commissione applica la procedura di cui all'articolo 11 del regolamento (Ue) n. 1025/2012.

3. Se la misura nazionale è ritenuta giustificata e la non conformità del prodotto fertilizzante dell'Ue è attribuita a carenze delle specifiche comuni di cui all'articolo 38, paragrafo 5, lettera c), la Commissione adotta senza indugio atti di esecuzione che modificano o abrogano le specifiche comuni di cui trattasi.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 45, paragrafo 3.

Articolo 40

Prodotti fertilizzanti dell'Ue conformi che presentano un rischio

1. Se, dopo aver effettuato una valutazione ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, uno Stato membro ritiene che un prodotto fertilizzante dell'Ue, pur conforme al presente regolamento, presenti un rischio per la salute umana, animale o vegetale, per la sicurezza o per l'ambiente, chiede tempestivamente all'operatore economico interessato di prendere, entro un periodo di tempo ragionevole prescritto dall'Autorità di vigilanza del mercato e proporzionato alla natura del rischio, tutte le misure del caso per garantire che tale prodotto fertilizzante dell'Ue, al momento della sua messa a disposizione sul mercato, non presenti più tale rischio o che sia ritirato dal mercato o richiamato.

2. L'operatore economico assicura che siano prese misure correttive nei confronti di tutti i prodotti fertilizzanti dell'Ue interessati che ha messo a disposizione sull'intero mercato dell'Unione.

3. Lo Stato membro informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri. Tali informazioni includono tutti i particolari disponibili, segnatamente i dati necessari all'identificazione del prodotto fertilizzante dell'Ue interessato, l'origine e la catena di fornitura di tale prodotto fertilizzante dell'Ue, la natura dei rischi connessi, nonché la natura e la durata delle misure nazionali adottate.

4. La Commissione avvia tempestivamente consultazioni con gli Stati membri e con l'operatore o gli operatori economici interessati e valuta le misure nazionali adottate. In base ai risultati di tale valutazione, la Commissione determina, mediante un atto di esecuzione che assume la forma di una decisione, se la misura nazionale sia giustificata o meno e impone, all'occorrenza, le misure del caso.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 45, paragrafo 3.

Per motivi imperativi di urgenza debitamente giustificati connessi alla protezione della salute umana, animale o vegetale, nonché della sicurezza o dell'ambiente, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili, secondo la procedura di cui all'articolo 45, paragrafo 4.

5. La Commissione indirizza la propria decisione a tutti gli Stati membri e la comunica immediatamente ad essi e all'operatore o agli operatori economici interessati.

Articolo 41

Non conformità formale

1. Fatto salvo l'articolo 38, se uno Stato membro giunge a una delle seguenti conclusioni in merito a un prodotto fertilizzante dell'Ue chiede all'operatore economico interessato di porre fine allo stato di non conformità in questione:

a) la marcatura Ce è stata apposta in violazione dell'articolo 30 del regolamento (Ce) n. 765/2008 o dell'articolo 18 del presente regolamento;

b) il numero di identificazione dell'organismo notificato è stato apposto in violazione dell'articolo 18 o non è stato apposto, pur essendo necessario a norma dell'articolo 18;

c) la dichiarazione Ue di conformità non è stata compilata o non è stata compilata correttamente;

d) la documentazione tecnica non è disponibile o è incompleta;

e) le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 6, o all'articolo 8, paragrafo 3, sono assenti, false o incomplete;

f) qualsiasi altra prescrizione amministrativa di cui all'articolo 6 o all'articolo 8 non è rispettata.

2. Se la non conformità di cui al paragrafo 1 permane, lo Stato membro interessato adotta tutte le misure del caso per limitare o vietare la messa a disposizione sul mercato del prodotto fertilizzante dell'Ue o per garantire che sia richiamato o ritirato dal mercato.

Gli obblighi degli Stati membri a tale riguardo lasciano impregiudicata la loro possibilità di disciplinare i prodotti fertilizzanti che non sono prodotti fertilizzanti dell'Ue.

Capo 6

Delega di potere e procedura di comitato

Articolo 42

Modifiche degli allegati

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 44 al fine di modificare l'allegato I, a eccezione dei valori limite per il cadmio e delle definizioni, o altri elementi relativi all'ambito di applicazione, delle categorie funzionali del prodotto, e di modificare gli allegati II, III e IV, al fine di adeguare tali allegati ai progressi tecnici e per agevolare l'accesso al mercato interno e la libera circolazione dei prodotti fertilizzanti dell'Ue:

a) che potrebbero essere oggetto di scambi significativi per il mercato interno, e

b) per i quali esistono prove scientifiche che dimostrano che:

i) non presentano un rischio per la salute umana, animale o vegetale, la sicurezza o l'ambiente; e

ii) garantiscono l'efficienza agronomica.

Quando adotta atti delegati che introducono nell'allegato I nuovi valori limite per i contaminanti, la Commissione tiene conto dei pareri scientifici dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare, dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche o del Centro comune di ricerca, a seconda dei casi.

Quando la Commissione adotta atti delegati per aggiungere o rivedere le categorie di materiali costituenti al fine di includervi materiali che possono essere considerati come rifiuti recuperati o sottoprodotti ai sensi della direttiva 2008/98/Ce, tali atti delegati escludono esplicitamente detti materiali dalle categorie di materiali costituenti 1 e 11 dell'allegato II del presente regolamento.

Quando adotta atti delegati ai sensi del presente paragrafo, la Commissione accorda priorità, in particolare, ai sottoprodotti di origine animale, ai sottoprodotti ai sensi della direttiva 2008/98/Ce e ai rifiuti recuperati, in particolare nel settore agricolo e nell'industria agroalimentare, nonché ai materiali e prodotti già immessi legalmente sul mercato in uno o più Stati membri.

2. Senza indebito ritardo dopo il 15 luglio 2019, la Commissione valuta la struvite, il biochar e i prodotti a base di cenere. Se la valutazione conclude che sono rispettati i criteri di cui al paragrafo 1, lettera b), la Commissione adotta atti delegati in conformità del paragrafo 1 al fine di includere tali materiali nell'allegato II.

3. La Commissione può adottare atti delegati a norma del paragrafo 1 solo per modificare l'allegato II del presente regolamento al fine di includere nelle categorie dei materiali costituenti i materiali che cessano di essere rifiuti a seguito di un'operazione di recupero se le norme in materia di recupero figuranti in tale allegato, adottate prima dell'inclusione, garantiscono che i materiali soddisfino le condizioni di cui all'articolo 6 della direttiva 2008/98/Ce.

4. La Commissione può adottare atti delegati a norma del paragrafo 1 solo per modificare l'allegato II per aggiungere nuovi microrganismi o ceppi di microorganismi, o metodi di trasformazione aggiuntivi alla categoria di materiali costituenti tali organismi dopo aver verificato quali ceppi del microrganismo aggiuntivo sono conformi ai criteri del paragrafo 1, lettera b), sulla base dei seguenti dati:

a) nome del microrganismo;

b) classificazione tassonomica del microrganismo: genere, specie, ceppo e metodo di acquisizione;

c) letteratura scientifica riguardante la produzione, la conservazione e l'uso sicuri del microrganismo;

d) relazione tassonomica con specie di microrganismi che soddisfano le prescrizioni per la presunzione qualificata di sicurezza, secondo quanto stabilito dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare;

e) informazioni sul processo di produzione, compresi, ove pertinente, metodi di trasformazione come essiccazione a spruzzo, essiccazione in un letto fluido, essiccazione statica, centrifugazione, disattivazione a caldo, filtrazione e macinazione;

f) informazioni sull'identità e sui livelli residui dei prodotti intermedi residuali, delle tossine o dei metaboliti microbici presenti nel materiale costituente; e

g) la presenza naturale, la sopravvivenza e la mobilità nell'ambiente.

5. La Commissione può adottare atti delegati a norma del paragrafo 1 solo per modificare l'allegato II del presente regolamento per aggiungere i prodotti derivati ai sensi del regolamento (Ce) n. 1069/2009 nelle categorie dei materiali costituenti se è stato stabilito un punto finale nella catena di fabbricazione in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, di tale regolamento.

La Commissione valuta tali prodotti derivati con riguardo agli aspetti pertinenti non tenuti in considerazione ai fini della determinazione di un punto finale nella catena di fabbricazione in conformità del regolamento (Ce) n. 1069/2009. Se la valutazione conclude che sono rispettati i criteri di cui al paragrafo 1, lettera b),del presente articolo la Commissione adotta atti delegati in conformità del paragrafo 1 per includere detti materiali nella tabella della categoria 10 di materiali costituenti della parte II dell'allegato II del presente regolamento senza indebiti ritardi ogniqualvolta sia determinato un tale punto finale.

6. Entro il 16 luglio 2024 la Commissione valuta i criteri per la biodegradabilità dei polimeri di cui al punto 2 della categoria 9 di materiali costituenti della parte II dell'allegato II e i metodi di prova per verificare la conformità con tali criteri e, ove opportuno, adotta atti delegati in conformità del paragrafo 1 che definiscono detti criteri.

Tali criteri garantiscono che:

a) il polimero possa subire una decomposizione fisico-biologica in condizioni pedologiche naturali e ambienti acquatici in tutta l'Unione, in modo tale che, in ultima analisi, si decompone solo in anidride carbonica, biomassa e acqua;

b) il polimero contenga almeno il 90 % del carbonio organico convertito in anidride carbonica in un periodo massimo di 48 mesi dopo la fine del periodo di funzionalità dichiarato del prodotto fertilizzante dell'Ue indicato sull'etichetta, rispetto a una norma appropriata nella prova di biodegradazione; e

c) l'uso di polimeri non porti a un accumulo di materie plastiche nell'ambiente.

7. Entro il 16 luglio 2022 la Commissione adotta atti delegati a norma dell'articolo 44 al fine di integrare il punto 3 della categoria 11 di materiali costituenti nella parte II dell'allegato II del presente regolamento stabilendo criteri in materia di efficienza agronomica e sicurezza per l'uso dei sottoprodotti ai sensi della direttiva 2008/98/Ce nei prodotti fertilizzanti dell'Ue. Tali criteri rispecchiano le attuali pratiche di fabbricazione dei prodotti, gli sviluppi tecnologici e i più recenti dati scientifici.

8. Alla Commissione è conferito altresì il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 44 per modificare l'allegato I, ad eccezione dei valori limite per il cadmio, e gli allegati II, III e IV alla luce delle nuove acquisizioni scientifiche. La Commissione si avvale di tale potere qualora, sulla base di una valutazione del rischio, risulti necessario procedere a una modifica per garantire che nessun prodotto fertilizzante dell'Ue conforme alle prescrizioni del presente regolamento presenti, nelle normali condizioni d'uso, un rischio per la salute umana, animale o vegetale, per la sicurezza o per l'ambiente.

Articolo 43

Atti delegati distinti per le diverse categorie di materiali costituenti

Nell'esercizio del suo potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 42, la Commissione adotta un atto delegato distinto per ciascuna categoria di materiali costituenti di cui all'allegato II. Tali atti delegati includono eventuali modifiche degli allegati I, III e IV necessarie a seguito della modifica dell'allegato II.

Articolo 44

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 42 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 15 luglio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. La delega di potere di cui all'articolo 42 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016«Legiferare meglio».

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 42 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 45

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato per i prodotti fertilizzanti. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (Ue) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (Ue) n. 182/2011.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (Ue) n. 182/2011.

4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (Ue) n. 182/2011 in combinato disposto con il suo articolo 5.

Capo VII

Modifiche

Articolo 46

Modifiche del regolamento (Ce) n. 1069/2009

Il regolamento (Ce) n. 1069/2009 è così modificato:

1) all'articolo 5, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2. Per i prodotti derivati di cui agli articoli 32, 35 e 36 che non presentano più rischi significativi per la salute umana o degli animali, può essere stabilito un punto finale nella catena di fabbricazione oltre il quale non sono più soggetti alle prescrizioni del presente regolamento.

Tali prodotti derivati possono successivamente essere immessi sul mercato senza restrizioni a norma del presente regolamento e non sono più soggetti a controlli ufficiali conformemente al presente regolamento.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 51 bis, con cui integra il presente regolamento determinando un punto finale nella catena di fabbricazione oltre il quale i prodotti derivati di cui al presente paragrafo non sono più soggetti alle prescrizioni del presente regolamento.

3. Nel caso di rischi per la salute umana o degli animali, gli articoli 53 e 54 del regolamento (Ce) n. 178/2002 riguardanti le misure sanitarie di emergenza si applicano, mutatis mutandis, ai prodotti derivati di cui agli articoli 32, 33 e 36 del presente regolamento.

4. Entro sei mesi dal 15 luglio 2019, la Commissione avvia una prima valutazione dei prodotti derivati di cui all'articolo 32 già ampiamente utilizzati nell'Unione come concimi organici e ammendanti del suolo. Tale valutazione copre almeno i seguenti prodotti: farine di carne, farine di ossa, farine di carne e ossa, sangue di animali, proteine idrolizzate di materiali di categoria 3, letame trasformato, compost, residui della digestione di biogas, farina di piume, glicerina e altri prodotti di materiali di categoria 2 o 3 derivati dalla produzione di biodiesel e di carburanti rinnovabili, nonché mangimi e alimenti per animali da compagnia, articoli masticabili per cani che sono stati respinti per motivi commerciali o difficoltà tecniche e i prodotti derivati da sangue di animali, cuoio e pelli, zoccoli e corna, guano di pipistrelli e uccelli, lana e crini, penne e piume e setole di suini. Ove la valutazione concluda che tali prodotti derivati non pongono più rischi rilevanti per la salute umana o degli animali, la Commissione determina un punto finale nella catena di fabbricazione a norma del paragrafo 2 del presente articolo tempestivamente e comunque non oltre sei mesi dopo il completamento della valutazione.";

2) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 51-bis

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 15 luglio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. La delega di potere di cui all'articolo 5, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio" (*).

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*)  Gu L 123 del 12 maggio 2016, pag. 1."."

Articolo 47

Modifiche del regolamento (Ce) n. 1107/2009

Il regolamento (Ce) n. 1107/2009 è così modificato:

1) all'articolo 2, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) influire sui processi vitali dei vegetali, ad esempio nel caso di sostanze, diverse dai nutrienti o dai biostimolanti delle piante, che influiscono sulla loro crescita;";

2) all'articolo 3 è aggiunto il seguente punto:

"34. "Biostimolante delle piante" qualunque prodotto che stimola i processi nutrizionali delle piante indipendentemente dal suo tenore di nutrienti, con l'unica finalità di migliorare una o più delle seguenti caratteristiche della pianta o della rizosfera della pianta:

a) efficienza dell'uso dei nutrienti;

b) tolleranza allo stress abiotico;

c) caratteristiche qualitative;

d) disponibilità di nutrienti confinati nel suolo o nella rizosfera.";

3) all'articolo 80 è aggiunto il paragrafo seguente:

"8. Un prodotto cui è stata concessa un'autorizzazione a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, sulla base di una domanda presentata anteriormente al 15 luglio 2019 e che, dopo tale data, rientra nella definizione di cui all'articolo 3, punto 34), resta soggetto al presente regolamento per la durata indicata nell'autorizzazione.".

Capo VIII

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 48

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione del presente regolamento e adottano le misure necessarie ad assicurare che tali sanzioni siano applicate. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione tali norme e misure, nonché eventuali successive modifiche delle stesse.

Articolo 49

Relazione

Entro il 16 luglio 2026, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta l'applicazione del presente regolamento e il suo impatto complessivo per quanto concerne il raggiungimento dei relativi obiettivi, ivi compreso l'impatto sulle piccole e medie imprese. Tale relazione include:

a) una valutazione del funzionamento del mercato interno per quanto riguarda i prodotti fertilizzanti, compresa l'efficacia della valutazione della conformità e della vigilanza del mercato e un'analisi degli effetti dell'armonizzazione opzionale sulla produzione, sulle quote di mercato e sui flussi commerciali dei prodotti fertilizzanti dell'Ue e dei prodotti fertilizzanti immessi sul mercato in base alle norme nazionali;

b) un riesame dei valori limite per il tenore di cadmio nei concimi fosfatici, al fine di valutare la fattibilità di ridurre tali valori limite a un livello inferiore appropriato sulla base delle tecnologie disponibili e dei dati scientifici relativi all'esposizione al cadmio e al suo accumulo nell'ambiente, tenendo conto dei fattori ambientali, in particolare nel contesto delle condizioni pedoclimatiche e dei fattori sanitari, come pure dei fattori socioeconomici, tra cui considerazioni di sicurezza dell'approvvigionamento;

c) una valutazione dell'applicazione delle limitazioni ai livelli di contaminanti fissati all'allegato I e una valutazione di eventuali nuovi dati scientifici pertinenti relativi alla tossicità e alla cancerogenicità dei contaminanti che diventino disponibili, inclusi i rischi derivanti dalla contaminazione da uranio nei prodotti fertilizzanti.

La relazione tiene debitamente conto del progresso tecnologico e dell'innovazione nonché dei processi di normazione che incidono sulla produzione e sull'uso di prodotti fertilizzanti. È corredata, se del caso, di una proposta legislativa.

Articolo 50

Riesame della biodegradabilità

Entro 16 luglio 2024, la Commissione procede a un riesame al fine di valutare la possibilità di determinare criteri di biodegradabilità per i teli pacciamanti e di integrarli nella categoria 9 dei materiali costituenti dell'allegato II, parte II.

Articolo 51

Abrogazione del regolamento (Ce) n. 2003/2003

Il regolamento (Ce) n. 2003/2003 è abrogato a decorrere dal 16 luglio 2022.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 52

Disposizioni transitorie

Gli Stati membri non ostacolano la messa a disposizione sul mercato dei prodotti che sono stati immessi sul mercato come concimi classificati "concimi Ce" a norma del regolamento (Ce) n. 2003/2003 prima del 16 luglio 2022. Le disposizioni del Capo V del presente regolamento si applicano tuttavia mutatis mutandis ai suddetti prodotti.

Articolo 53

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 16 luglio 2022.

Tuttavia:

a) l'articolo 4, paragrafo 3, e gli articoli 14, 42, 43, 44, 45, 46 e 47 si applicano a decorrere dal 15 luglio 2019; e

b) gli articoli da 20 a 36 si applicano a decorrere dal 16 aprile 2020.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 2019

Allegato I

Allegato II

Categorie di materiali costituenti (Cmc)

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 161 KB


Allegato III1

Prescrizioni di etichettatura

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 180 KB


Allegato IV

Procedure di valutazione della conformità

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 3,39 MB


Allegato V

Dichiarazione Ue di conformità (n. XXX)

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 107 KB


Note ufficiali

1.

Gu C 389 del 21 ottobre 2016, pag. 80.

2.

Posizione del Parlamento europeo del 27 marzo 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 21 maggio 2019.

3.

Regolamento (Ce) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi (Gu L 304 del 21 novembre 2003, pag. 1).

4.

Regolamento (Ce) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (Cee) n. 339/93 (Gu L 218 del 13 agosto 2008, pag. 30).

5.

Decisione n. 768/2008/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/Cee del Consiglio (Gu L 218 del 13 agosto 2008, pag. 82).

6.

Regolamento (Ce) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (Ce) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (Gu L 300 del 14 novembre 2009, pag. 1).

7.

Regolamento (Ce) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (Gu L 31 dell'1 febbraio 2002, pag. 1).

8.

Direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (Gu L 312 del 22 novembre 2008, pag. 3).

9.

Regolamento (Ce) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/Cee e 91/414/Cee (Gu L 309 del 24 novembre 2009, pag. 1).

10.

Direttiva 86/278/Cee del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura (Gu L 181 del 4 luglio 1986, pag. 6).

11.

Direttiva 89/391/Cee del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (Gu L 183 del 29 giugno 1989, pag. 1).

12.

Direttiva 91/676/Cee del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (Gu L 375 del 31 dicembre 1991, pag. 1).

13.

Direttiva 2000/60/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (Gu L 327 del 22 dicembre 2000, pag. 1).

14.

Direttiva 2001/18/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/Cee del Consiglio (Gu L 106 del 17 aprile 2001, pag. 1).

15.

Regolamento (Ce) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (Gu L 139 del 30 aprile 2004, pag. 1).

16.

Regolamento (Ce) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (Gu L 165 del 30 aprile 2004, pag. 1).

17.

Regolamento (Ce) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (Reach), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/Ce e che abroga il regolamento (Cee) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (Ce) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/Cee del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/Cee, 93/67/Cee, 93/105/Ce e 2000/21/Ce (Gu L 396 del 30 dicembre 2006, pag. 1).

18.

Regolamento (Ce) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (Gu L 364 del 20 dicembre 2006, pag. 5).

19.

Regolamento (Ce) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (Cee) n. 2092/91 (Gu L 189 del 20 luglio 2007, pag. 1).

20.

Regolamento (Ce) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/Cee e 1999/45/Ce e che reca modifica al regolamento (Ce) n. 1907/2006 (Gu L 353 del 31 dicembre 2008, pag. 1).

21.

Regolamento (Ue) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi (Gu L 39 del 9 febbraio 2013, pag. 1).

22.

Regolamento (Ue) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (Gu L 317 del 4 novembre 2014, pag. 35).

23.

Regolamento (Ue) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (Ue) n. 228/2013, (Ue) n. 652/2014 e (Ue) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/Cee, 74/647/Cee, 93/85/Cee, 98/57/Ce, 2000/29/Ce, 2006/91/Ce e 2007/33/Ce del Consiglio (Gu L 317 del 23 novembre 2016, pag. 4).

24.

Direttiva (Ue) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/Ce e abroga la direttiva 2001/81/Ce (Gu L 344 del 17 dicembre 2016, pag. 1).

25.

Regolamento (Ue) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (Ce) n. 999/2001, (Ce) n. 396/2005, (Ce) n. 1069/2009, (Ce) n. 1107/2009, (Ue) n. 1151/2012, (Ue) n. 652/2014, (Ue) 2016/429 e (Ue) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (Ce) n. 1/2005 e (Ce) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/Ce, 1999/74/Ce, 2007/43/Ce, 2008/119/Ce e 2008/120/Ce del Consiglio, e che abroga i regolamenti (Ce) n. 854/2004 e (Ce) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/Cee, 89/662/Cee, 90/425/Cee, 91/496/Cee, 96/23/Ce, 96/93/Ce e 97/78/Ce del Consiglio e la decisione 92/438/Cee del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (Gu L 95 del 7 aprile 2017, pag. 1).

26.

Regolamento (Ue) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/Cee e 93/15/Cee del Consiglio nonché le direttive 94/9/Ce, 94/25/Ce, 95/16/Ce, 97/23/Ce, 98/34/Ce, 2004/22/Ce, 2007/23/Ce, 2009/23/Ce e 2009/105/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/Cee del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14 novembre 2012, pag. 12).

27.

Gu L 123 del 12 maggio 2016, pag. 1.

28.

Regolamento (Ue) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (Gu L 55 del 28 febbraio 2011, pag. 13).

Note redazionali

1.

Le voci relative al "pH" delle sezioni "PFC 3: AMMENDANTE" e "PFC 4: SUBSTRATO DI COLTIVAZIONE", rispettivamente a pagina 17 e 18 dell'allegato, sono stati così rettificate con avviso pubblicato sulla Guue 22 novembre 2019 n. L 170:

1. "tabella "PFC 3: AMMENDANTE", prima voce:
anziché:
"pH ± 1,0 % del valore dichiarato"
leggasi:
"pH ± 1,0 del valore dichiarato".


2. Pagina 85, tabella "PFC 4: SUBSTRATO DI COLTIVAZIONE" seconda voce:
anziché:
"pH ± 1,0 % del valore dichiarato"
leggasi:
"pH ± 1,0 del valore dichiarato".".

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