Bonifica siti, Albo gestori revisiona i requisiti per l’iscrizione
Danno ambientale e bonifiche
Il requisito della pregressa esecuzione di interventi di bonifica non è più richiesto ai fini dell’iscrizione all’Albo in categoria 9, ad eccezione che per la classe A (la più alta).
Le imprese che intendono iscriversi in classe A della categoria 9 (bonifiche di siti con importo dei lavori cantierabili non inferiore a 7 milioni e 746mila euro), secondo quanto stabilito dalla delibera 30 gennaio 2013 dell’Albo gestori, devono dimostrare di aver eseguito interventi di bonifica, anche parziali entro un intervento complessivo, per un importo complessivo non inferiore a 13 milioni di euro nei 5 anni precedenti alla richiesta, oppure nei migliori 5 anni dell'ultimo decennio. Niente più è invece previsto con riferimento alle classi b)-e) della categoria 9.
Con la formula "importo dei lavori di bonifica cantierabili", precisa inoltre l’Albo, il Dm 406/1998 “intende l'importo degli interventi di bonifica così come individuati dalla Parte quarta, titolo V, del Dlgs 152/2006 e dal decreto del Ministro dell'ambiente 471/1999”.
Categoria 9 - Bonifica dei siti - Criteri e requisiti per l'iscrizione
Requisiti per l'iscrizione all'Albo nella categoria 9 - Bonifica dei siti - Modifiche e integrazioni alla deliberazione 5/2001
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