News - Aggiornamento normativo

Rifiuti

Milano, 14 dicembre 2011

Bandi per la messa in sicurezza, indicazioni del CdS per i gruppi di imprese

Rifiuti

(Alessandro Geremei)

Quando il disciplinare di gara non indica la percentuale di opere rientrante nella categoria 9 dell’Albo gestori (bonifica di siti), la mancata iscrizione della società capogruppo all'Albo gestori legittima l'esclusione.

 

Il Consiglio di Stato (sentenza 6328/2011) ha così confermato l’annullamento dell’aggiudicazione di una gara relativa alla messa in sicurezza d’emergenza e alla caratterizzazione di un’ex discarica, motivato dal Tar Lazio con il mancato possesso dell’iscrizione alla categoria 9 dell’Albo nazionale gestori ambientali (bonifiche) da parte dell’impresa capogruppo dell’Ati aggiudicatrice.

 

Il requisito dell’iscrizione all’Albo gestori ha una finalità del tutto diversa rispetto alle ordinarie qualificazioni degli esecutori di lavori pubblici, sottolinea nell’occasione il CdS, tanto che l’appartenenza alla “richiesta categoria OG12 è afferente a lavori di bonifica e protezione ambientale e non implica quella diretta specializzazione nel campo dei rifiuti connessa all’iscrizione all’Albo”.

documenti di riferimento
Dlgs 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati

Dm Ambiente 28 aprile 1998, n. 406

Regolamento Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti

Dlgs 12 aprile 2006, n. 163

Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/Ce e 2004/18/Ce

Sentenza Consiglio di Stato 30 novembre 2011, n. 6328

Rifiuti - Appalti - Iscrizione all'Albo gestori ambientali - Necessità

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