Tar Toscana su autorizzazione rifiuti, impianto “sperimentale” anche se c’è lucro
Rifiuti
Ai fini autorizzativi, gli impianti di gestione rifiuti caratterizzati da tecnologia in fase “prototipale” si considerano sperimentali anche quando trattano più di 5 tonnellate al giorno di rifiuti o producono lucro.
In caso contrario, sottolinea il Tar Toscana (sentenza 2023/2012), basterebbe progettare impianti che non rispettano i limiti previsti ai fini dell’autorizzazione degli impianti di ricerca o sperimentali dall’articolo 211 del Dlgs 152/2006 (potenzialità non superiore alle 5 tonnellate e assenza di lucro) per poter liberamente sperimentare senza le limitazioni imposte dalla legge, in violazione del principio fondamentale di precauzione.
Con queste motivazioni il Tar ha annullato un’autorizzazione provinciale per la realizzazione di un impianto di pirogassificazione di rifiuti speciali, mai realizzato prima nella sua concreta conformazione né testato a livello di impatto ambientale, in applicazione della legge regionale vigente che riserva la competenza sulle attività sperimentali alla Regione.
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
Impianti di gestione rifiuti - Pirogassificazione - Impianti sperimentali - Compentenza - Articolo 211 del Dlgs 152/2006 - Applicabilità
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