Dm su bioshopper, ok da Camera ma allargare norme tecniche
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Deve essere consentita la circolazione di sacchetti monouso biodegradabili e compostabili oltre che conformi alla norma Uni En 13432:2002, anche ad altre normative tecniche equivalenti.
Questa una delle condizioni imposte dalla Commissione ambiente della Camera l’11 febbraio 2013 per il rilascio del parere favorevole allo schema di Dm sulle caratteristiche tecniche dei sacchetti per l’asporto merci. La Commissione inoltre auspica l’indicazione nel decreto che le norme riguardano la commercializzazione dei sacchetti in Italia e non fanno riferimento all’estero. Infine va individuato un criterio tecnico che consenta di definire le caratteristiche dei sacchi di grande dimensione per l’asporto di merci nel commercio all’ingrosso, chiarendo che i sacchetti contemplati dal decreto sono quelli per il commercio al dettaglio.
Lo schema di decreto è stato emanato ai sensi del Dl 2/2012, convertito in legge 28/2012. Esso prevede che oltre ai sacchetti monouso biodegradabili e compostabili, possono circolare i sacchetti riutilizzabili composti da polimeri diversi dai precedenti di maniglia esterna superiore 200 micron e composti almeno per il 30% di plastica riciclata (uso alimentare) o di spessore di 100 micron composti almeno per il 10% di plastica riciclata (uso non alimentare). Se la maniglia dei riutilizzabili è interna cambiano gli spessori minimi, rispettivamente 100 micron (uso alimentare) e 60 micron (uso non alimentare), ferme restando le percentuali di utilizzo di plastica riciclata. Ammessi anche sacchi riutilizzabili in carta, tessuti di fibre naturali, fibre di poliammide e materiali diversi dai polimeri.
"Dl Ambiente" - Materiali da riporto - Sacchetti biodegradabili - Emergenza Regione Campania
Conversione in legge, con modificazioni, del Dl 2/2012, recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale - Materiali da riporto - Sacchetti biodegradabili - Emergenza campana
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