Gli scarichi del dentista sono “industriali”
Acque
Per la Cassazione è “insostenibile” la tesi che assimila le acque reflue prodotte da attività di servizio terapeutico a quelle attinenti il metabolismo umano e le attività domestiche. La mancata autorizzazione costa il penale.
La distinzione tra scarichi “domestici” (la cui mancata autorizzazione costa una sanzione amministrativa) e “industriali” (arresto o ammenda), sottolinea la Corte di Cassazione nella sentenza 2340/2013, deve essere valutata “a contrario”, escludendo dalle seconde le acque ricollegabili al metabolismo umano e provenienti dalle realtà domestiche.
Questo non è evidentemente il caso delle acque provenienti dagli studi medici-dentistici, dove oltre a servizi terapeutici – e quindi non domestici — si forniscono ai clienti anche beni, come le protesi dentarie. Ad abundantiam, la Suprema Corte precisa che la presenza nelle acque di sostanze estranee alla vita domestica, come anestetici e farmaci più in generale, esclude anche la possibile disciplina regionale assimilativa.
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte III - Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche
Scarichi - Dlgs 152/2006 - Acque reflue provenienti da servizi terapeutici - Natura domestica - Esclusa - Presenza di sostanze estranee alla vita domestica - Assimilabilità - Esclusa
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