News - Aggiornamento normativo

Acque

Milano, 24 marzo 2014

Scarichi industriali, il reato è istantaneo (salvo prova contraria)

Acque

(Alessandro Geremei)

Scarichi industriali, il reato è istantaneo (salvo prova contraria)

Il reato di scarico con superamento dei limiti di accettabilità fissati dalla legge non può essere ritenuto di natura permanente, a meno che non si provi “in concreto” che trattasi di scarico continuo.

 

Lo scarico è continuo, sottolinea la Corte di Cassazione (sentenza 8688/2014) richiamandosi a un proprio precedente, solo quando “l'alterazione dell'accettabilità ecologica del corpo recettore si protrae nel tempo senza soluzione di continuità per effetto della persistente condotta volontaria del titolare dello scarico”.

 

Al di fuori di tali ipotesi, due superamenti dei valori limite riscontrati in due distinte occasioni rappresentano due condotte distinte ai fini della sanzione (articolo 137, comma 5, Dlgs 152/2006). Trattandosi di contravvenzione colposa, inoltre, non può neanche riconoscersi il vincolo della continuazione.

 

Confermata quindi la duplice condanna per una ditta di pulizia/smerigliatura di manufatti in metallo che, omettendo di controllare il funzionamento del proprio impianto, ha causato per negligenza il superamento nei limiti previsti per rame e zinco, sostanze pericolose elencate nella tabella 5 del Dlgs 152/2006.

documenti di riferimento
Sentenza Corte di Cassazione 22 gennaio 2014, n. 8688

Acque - Scarichi che superano i limiti di legge - Reato - Natura istantanea - Prova contraria - Dlgs 152/2006, articolo 137, comma 5 - Scarico di sostanze pericolose - Condotte distinte - Continuità - Esclusa

Dlgs 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte III - Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche

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