Impianto mobile frantumazione pietrisco, va autorizzato
Aria
La sola produzione di sostanze (eventualmente nocive) che vengono immesse nell'atmosfera è sufficiente a rendere necessaria l'autorizzazione prevista dall'articolo 279, Dlgs 152/2006, a nulla rilevando il fatto che a procurarle sia un impianto mobile o fisso.
Secondo la Cassazione (sentenza 7 gennaio 2013, n. 191) infatti, un impianto singolo dotato di autonomia operativa rientra pur sempre nel concetto di "stabilimento" di cui all'articolo 268, lettera h), Dlgs 152/2006 per il quale è previsto l'obbligo di autorizzazione. L'unica ipotesi in cui i singoli impianti (mobili o non) non necessitano di autorizzazione si ha quando gli stessi sono "coperti" dall'autorizzazione di una più vasta realtà produttiva.
L'emissione di polveri provenienti dall'impianto mobile oggetto della sentenza, accertato che vi sono state consistenti emissioni di polveri, risultato della frantumazione, inoltre, integra il reato di "getto pericoloso di cose", previsto dall'articolo 674 del Codice penale, e consistente nel "gettare o versare cose atte a offendere, imbrattare o molestare persone".
Aria - Dlgs 152/2006 - Emissioni - Stabilimento - Nozione - Singolo impianto mobile - Autorizzazione - Necessità
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte V - Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera
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