Recupero ambientale, i parametri valgono anche post chiusura
Rifiuti
Nel caso le analisi segnalino una violazione dei parametri previsti per il recupero ambientale, è legittima l’ordinanza provinciale che, a distanza di anni, diffida a smaltire/recuperare i rifiuti abbancati in cava (R10).
Con queste motivazioni il Tar Marche (sentenza 737/2012) ha respinto il ricorso presentato contro una diffida emanata ai sensi dell’articolo 208 del Dlgs 152/2006.
L’argomentazione del ricorrente secondo la quale, una volta ultimati i lavori di deposito permanente in cava dei rifiuti (R10), l’applicazione della disciplina in materia di rifiuti (Parte IV del Dlgs 152/2006) debba lasciare spazio a quella relativa ai siti contaminati (Titolo V della Parte IV), viene ritenuta “poco sensata” dal Tar che la esclude nel caso le analisi, anche successive alla chiusura delle operazioni e quindi non necessariamente sul “tal quale”, segnalino una violazione delle prescrizioni stabilite per il recupero.
Tale principio può essere escluso solo quando siano intervenute circostanze particolari o estranee al recupero, tali da dare origine a una nuova fattispecie.
Rifiuti - Recupero ambientale (R10) - Dlgs 152/2006 - Applicabilità del Dm 5 febbraio 1998 - Violazione limiti - Assenza di circostanze particolari - Applicabilità normativa sui rifiuti - Sussiste
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
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