Sostanze pericolose, anche alle Regioni i proventi delle sanzioni
Sostanze pericolose
La disciplina sanzionatoria (Dlgs 186/2011) per la violazione del regolamento 1272/2008/Ce (classificazione, etichettatura e imballaggio sostanze e miscele, cd. Clp) non può prevedere che i proventi delle sanzioni siano tutte attribuiti al bilancio dello Stato.
La Corte costituzionale (sentenza 30 novembre 2012, n. 271) ha dichiarato l'illegittimità della previsione contenuta nell'articolo 13, comma 3, Dlgs 27 ottobre 2011, n. 186 nella parte in cui prevede che anche le sanzioni di competenza regionale siano attribuite al bilancio dello Stato. Infatti, poichè l'articolo 14 del medesimo decreto legislativo prevede che siano le Regioni e le Province autonome, nell'ambito delle proprie competenze, ad irrogorare le relative sanzioni, è a tali enti, e non allo Stato, che i proventi delle sanzioni devono essere versate.
Ciò in applicazione di quanto stabilito in modo chiaro ed inequivocabile dall'articolo 29, legge 24 novembre 1981, n. 689 in base al quale nelle materie di competenza regionale i proventi spettano alle Regioni.
Modifiche al sistema penale - Capo I sulle sanzioni amministrative - Stralcio
Sostanze pericolose - Classificazione, etichettatura, imballaggio - Sanzioni - Proventi - Destinatari
Classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele ("Clp") - Abrogazione delle direttive 67/548/Ce e 1999/45/Ce
Disciplina sanzionatoria delle violazioni al regolamento 1272/2008/Ce sulla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio di sostanze e miscele
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