Disciplina Clp sostanze pericolose, sanzioni per violazione obblighi pubblicitari
Sostanze pericolose (Normativa Vigente)
A decorrere dal 12 dicembre 2017, chiunque viola le prescrizioni in materia di pubblicità stabilite dal regolamento 1272/2008/Ce sull'etichettatura delle sostanze e delle miscele (cd. "Clp") rischia una sanzione fino a 60mila euro.
La novità è prevista dall'articolo 10-bis del Dlgs 186/2011 (Disciplina sanzionatoria delle violazioni al regolamento 1272/2008/Ce) introdotto, con decorrenza 12 dicembre 2017, dalla legge 167/2017 (Legge europea 2017).
In base alla nuova disposizione sanzionatoria, chiunque viola le prescrizioni in materia di pubblicità di cui all’articolo 48, paragrafi 1 e 2 (primo comma) del regolamento "Clp" sarà punito, salvo che il fatto costituisca reato, con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10mila a 60mila euro.
Il paragrafo 1 citato stabilisce l'obbligo di menzionare le classi o categorie di pericolo di tutte le sostanze classificate come pericolose in "qualsiasi pubblicità". Il paragrafo 2 stabilisce poi che "ogni pubblicità" per una miscela classificata come pericolosa (o contenente una sostanza pericolosa), che permetta a una persona di concludere un contratto d'acquisto senza aver prima preso visione dell'etichetta, deve menzionare il tipo o i tipi di pericoli indicati nell'etichetta stessa.
Disciplina sanzionatoria delle violazioni al regolamento 1272/2008/Ce sulla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio di sostanze e miscele
Classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele ("Clp") - Abrogazione delle direttive 67/548/Ce e 1999/45/Ce
Legge europea 2017 - Stralcio - Disposizioni in materia di tutela delle acque, emissioni inceneritori rifiuti, energie rinnovabili, sanzioni per violazione regolamento "Clp" su classificazione sostanze e miscele
A cura di Vincenzo Dragani e della Redazione Reteambiente
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