Niente raccolta differenziata: è danno erariale per mancato guadagno
Rifiuti
La mancata effettuazione della raccolta differenziata (articolo 181, Dlgs 152/2006), obbligatoria per legge, comporta un danno all'erario quantificabile nella differenza tra gli introiti ottenibili dalla vendita dei rifiuti differenziati e quelli effettivamente incamerati.
La Corte dei Conti, con sentenza 29 ottobre 2012, n. 1645 ha condannato l'intero Cda di un Consorzio pubblico di gestione dei rifiuti che, nelle parole del Pm, ha utilizzato i soldi pubblici "solo ai fini della soddisfazione delle esigenze degli organi decisionali" e che è stato "totalmente inattivo", non svolgendo materialmente nessuna delle attività ad esso demandate. Il conseguente danno erariale è stato calcolato attorno ai 6 milioni di euro, di cui 1 addebitabile al Consorzio e i rimanenti al Commissariato straordianrio per l'emergenza rifiuti (per omessa vigilanza sull'operato del Consorzio) e ai Comuni consorziati (per aver ostacoltato nei fatti la raccolta differenziata).
Oltre a tale danno, la Corte ha ritenuto sussistente anche il danno all'immagine della Regione Campania, in permanente emergenza rifiuti, che ha anche avuto enorme rilevanza mediatica in Italia e all'estero. Entrambi i danni dovranno essere risarciti in parti uguali da tutti gli amministratori e dirigenti del Consorzio.
Rifiuti - Raccolta differenziata - Non effettuazione - Mancato guadagno - Danno erariale - Danno all'immagine della Regione - Sussistenza
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