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Rifiuti

Milano, 2 luglio 2018 - 13:01

Rovistamento tra rifiuti e abbandono per strada, scatta reato deturpamento

Rifiuti (Giurisprudenza)

(Francesco Petrucci)

Rovistamento tra rifiuti e abbandono per strada, scatta reato deturpamento

Commette il reato di deturpamento di cose altrui (articolo 639, Codice penale) chi rovistando nei sacchi della spazzatura si libera delle cose a lui non utili abbandonandole sulla via pubblica.

 

La Cassazione con la sentenza 22 giugno 2018, n. 29018 ha annullato la decisione del Giudice del merito che aveva assolto un soggetto che in un Comune in provincia di Salerno aveva rovistato nei sacchi dei rifiuti conferiti in regime di raccolta differenziata, e dopo aver rotto i sacchetti asportando quanto di suo interesse, aveva abbandonato il resto nella pubblica via. Il Giudice del merito riconoscendo l'imputato come autore del deturpamento lo aveva assolto ritenendo assente l'elemento soggettivo del reato facendo leva sia sulla condotta non abituale sia sulla assenza del "disfarsi" dei rifiuti a lui non utili momentaneamente abbandonati sul suolo pubblico.

 

Per la Cassazione invece la circostanza che l'agire dell'imputato sia sorretto dalla semplice volontà di disfarsi momentaneamente o accantonare i materiali che non erano a lui utili, non esclude l'elemento soggettivo del reato: infatti questa è la ragione che lo ha spinto a delinquere, profilo estraneo alla dolo cioè alla previsione e volontà del fatto tipico (deturpare la pubblica via coi rifiuti). Per il dolo generico, richiesto per il reato ex articolo 639 del Codice penale è indifferente la ragione per cui il soggetto ha agito, è sufficiente che si sia rappresentato l'evento dannoso; così ha fatto l'imputato che ha selezionato gli oggetti lasciando sulla pubblica via quelli non utili, proprio con l'intento di deturpare e imbrattare.

documenti di riferimento
Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398

Codice penale - Stralcio - Norme attinenti agli illeciti ambientali e alla sicurezza sul lavoro

Sentenza Corte di Cassazione 22 giugno 2018, n. 29018

Rifiuti - Rovistamento tra i sacchetti della raccolta differenziata e abbandono dei materiali non "utili" nella pubblica via - Deturpamento e imbrattamento di immobile pubblico - Articolo 639 del Codice penale - Configurabilità - Sussistenza - Individuazione del motivo per cui ha agito il colpevole - Indifferenza - Elemento soggettivo del reato - Dolo generico - Sufficienza

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