Raccolta differenziata inadeguata, ne rispondono Sindaco e assessori
Rifiuti
Qualora non siano raggiunti i limiti minimi annuali di raccolta differenziata previsti dalla legge a causa di condotte negligenti degli amministratori pubblici, questi rispondono del danno economico subito dal Comune per il versamento in discarica di una quantità superiore di rifiuti.
La Corte dei Conti, Sez. Liguria, con la sentenza del 27 maggio 2013, n. 83 ha così statuito in relazione al mancato raggiungimento degli obbiettivi minimi fissati dal Dlgs 22/1997 (articolo 24) prima e dal Dlgs 152/2006 (articolo 205) adesso, per la raccolta differenziata, in quanto gli Amministratori non avevano mai richiesto al gestore del servizio pubblico di raccolta di adempiere a quanto previsto dal contratto in merito alla raccolta differenziata e per aver costantemente sottovalutato il problema.
Il comportamento negligente degli Amministratori è ravvisabile, infine, a parere della Corte, anche nel non aver adeguatamente informato i cittadini sui vantaggi della raccolta differenziata per l'ambiente e la salute, sui comportamenti da tenere per un efficace gestione del servizio e per non aver previsto controlli e sanzioni.
Rifiuti - Raccolta differenziata - Limiti minimi - Articolo 205, Dlgs 152/2006 - Mancato raggiungimento - Danno economico - Responsabilità
Il riutilizzo, nuova frontiera per la gestione dei rifiuti
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