Pile e accumulatori portatili, 1 su 4 va raccolto separatamente
Rifiuti
I produttori hanno tempo fino al 26 settembre 2012 per conseguire, anche su base regionale, un tasso di raccolta minimo di pile ed accumulatori portatili pari al 25% del quantitativo immesso sul mercato.
È questa la scadenza prevista dal combinato disposto dell’articolo 6, comma 1 e dell’articolo 8, comma 2, del Dlgs 20 novembre 2008, n. 188, recante “attuazione della direttiva 2006/66/Ce concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti”.
La percentuale di raccolta minima che i sistemi individuali e collettivi di gestione dei rifiuti di pile e batterie, costituiti ex Dlgs 188/2008 dai produttori (o dai terzi che agiscono in loro nome) al fine di ridurre al minimo lo smaltimento delle pile e degli accumulatori portatili insieme al rifiuto urbano misto, dovrà poi salire al 45% entro quattro anni (26 settembre 2016).
Attuazione della direttiva 2006/66/Ce relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori
Direttiva relativa alle pile e accumulatori e rifiuti di pile e accumulatori - Abrogazione direttiva 91/157/Ce
Le principali scadenze ambientali segnalate dal calendario di settembre 2012
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