Infrastrutture energetiche, annullato il regolamento 617/2010/Ue
Energia
Una base giuridica errata sta a fondamento dell’annullamento del regolamento 617/2010/Ue del Consiglio sulle informazioni da comunicare alla Commissione relative ai progetti di investimento in infrastrutture energetiche.
La Corte di Giustizia Ue (sentenza 6 settembre 2012, causa C-490/10) ha annullato il regolamento 617/2010/Ue varato dal Consiglio che lo aveva adottato sulla base dell’articolo 337, Tfue (Trattato sul funzionamento dell’Unione europea) in base al quale il Parlamento ha potuto partecipare all’adozione dell’atto nei limiti di una semplice consultazione. In realtà, come tutti i provvedimenti attuativi della politica dell’Ue in materia di energia il regolamento avrebbe dovuto passare per la procedura legislativa ordinaria (articolo 194, Tfue) con pieno coinvolgimento del Parlamento, che quindi ha impugnato il regolamento davanti alla Corte.
Il regolamento 617/2010 stabiliva un quadro di regole per comunicare dati e informazioni sui progetti di investimento avviati (nonché sulla loro attuazione) nelle infrastrutture nei settori di petrolio, gas naturale, energia elettrica (anche da rinnovabili), biocarburanti, nonché su investimenti su cattura e stoccaggio della CO2 prodotta da questi settori.
Comunicazione alla Commissione di progetti di investimento nelle infrastrutture per l'energia nell'Unione europea
Regolamento 617/2010 - Comunicazione progetti di investimento su infrastrutture energetiche - Procedura di emanazione - Coinvolgimento pieno del Parlamento - Necessità - Annullamento del regolamento
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