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Normativa Vigente

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Regolamento Consiglio Ue 617/2010/Ue

Comunicazione alla Commissione di progetti di investimento nelle infrastrutture per l'energia nell'Unione europea

Il presente regolamento è stato annullato dalla Corte di Giustizia Ue con sentenza 6 settembre 2012, causa C-490/10 per una errata base giuridica per la sua emanazione.

 

Tale annullamento ha effetto a partire dal 9 aprile 2014, data di entrata in vigore del nuovo regolamento 256/2014/Ue "sostitutivo" del regolamento 617/2010/Ue.

Ultima versione disponibile al 14/12/2024

Consiglio dell'Unione europea

Regolamento 24 giugno 2010, n. 617/2010/Ue

(Guue 15 luglio 2010 n. L 180)

Regolamento sulla comunicazione alla Commissione di progetti di investimento nelle infrastrutture per l'energia nell'Unione europea e che abroga il regolamento (Ce) n. 736/96

Il Consiglio dell'Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 337,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 187,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1) Ottenere un quadro complessivo dello sviluppo degli investimenti nelle infrastrutture per l'energia nell'Unione è essenziale per consentire alla Commissione di svolgere i suoi compiti nel settore dell'energia. La disponibilità di dati e informazioni sistematiche e aggiornate dovrebbe consentire alla Commissione di fare i necessari raffronti e valutazioni o di proporre le misure pertinenti sulla base di cifre e analisi adeguate, in particolare per quanto riguarda il futuro equilibrio fra domanda e offerta di energia.

(2) Il contesto energetico all'interno e all'esterno dell'Unione è notevolmente mutato negli ultimi anni e fa degli investimenti nelle infrastrutture dell'energia una questione cruciale per garantire le forniture di energia all'Unione, per il funzionamento del mercato interno e per la transizione ad un sistema energetico a basse emissioni che l'Unione ha iniziato.

(3) Il nuovo contesto energetico richiede importanti investimenti in tutti i tipi di infrastrutture e in tutti i settori dell'energia, nonché lo sviluppo di nuovi tipi di infrastrutture e di nuove tecnologie che devono essere assorbite dal mercato. La liberalizzazione del settore energetico e l'ulteriore integrazione del mercato interno attribuiscono maggiormente un ruolo di primo piano agli operatori per gli investimenti. Al tempo stesso, nuovi requisiti di politica energetica, come gli obiettivi che influenzano il mix di carburanti, modificheranno le politiche degli Stati membri indirizzandole verso nuove e/o più moderne infrastrutture per l'energia.

(4) In tale contesto, è necessario riservare una maggiore attenzione agli investimenti nelle infrastrutture per l'energia nell'Unione, in particolare allo scopo di anticipare i problemi, promuovere le migliori pratiche e introdurre una maggiore trasparenza sui futuri sviluppi del sistema energetico dell'Unione.

(5) La Commissione e in particolare il suo Osservatorio del mercato dell'energia dovrebbero quindi avere a disposizione informazioni e dati accurati sui progetti di investimento, inclusa la disattivazione, nei componenti più importanti del sistema energetico dell'Unione.

(6) I dati e le informazioni relativi ai prevedibili sviluppi nella produzione, nel trasporto e nella capacità di stoccaggio e i progetti nei vari settori dell'energia interessano l'Unione e sono importanti per i progetti di investimento futuri. È quindi necessario garantire che siano comunicati alla Commissione i progetti d'investimento per i quali i lavori di costruzione o disattivazione sono stati avviati o sui quali è stata presa una decisione finale relativa all'investimento.

(7) Ai sensi degli articoli 41 e 42 del trattato Euratom, le imprese hanno l'obbligo di comunicare i loro progetti di investimento. È necessario completare tali informazioni, in particolare, con una comunicazione periodica sull'attuazione dei progetti di investimento. Tale ulteriore comunicazione fa salvi gli articoli da 41 a 44 del trattato Euratom.

(8) Affinché la Commissione disponga di una visione coerente dei futuri sviluppi del sistema energetico dell'Unione nel suo complesso, è necessario disporre di un quadro armonizzato di comunicazione per i progetti di investimento basato su categorie aggiornate per dati e informazioni ufficiali che gli Stati membri devono trasmettere.

(9) A tale scopo, gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione dati e informazioni sui progetti d'investimento nelle infrastrutture per l'energia concernenti la produzione, lo stoccaggio e il trasporto di petrolio, gas naturale, energia elettrica, compresa l'energia elettrica da fonti rinnovabili, biocarburanti e la cattura e lo stoccaggio dell'anidride carbonica programmati o in costruzione sul loro territorio, comprese le interconnessioni con Paesi terzi. Le imprese interessate dovrebbero essere tenute a comunicare ai rispettivi Stati membri i dati e le informazioni in questione.

(10) Dato l'orizzonte temporale dei progetti di investimento nel settore dell'energia, dovrebbero essere sufficienti comunicazioni effettuate a intervalli biennali.

(11) Allo scopo di evitare oneri amministrativi sproporzionati e ridurre al minimo i costi per gli Stati membri e le imprese, in particolare le piccole e medie imprese, il presente regolamento dovrebbe offrire la possibilità di esentare gli Stati membri e le imprese dagli obblighi di comunicazione, a condizione che informazioni equivalenti siano fornite alla Commissione ai sensi degli atti giuridici specifici del settore energetico adottati dalle istituzioni dell'Unione, finalizzati a realizzare gli obiettivi di mercati dell'energia dell'Unione competitivi, della sostenibilità del sistema dell'energia dell'Unione e della sicurezza delle forniture di energia all'Unione. Dovrebbe pertanto evitarsi qualsiasi duplicazione degli obblighi di comunicazione specificati nel terzo pacchetto sul mercato interno dell'elettricità e del gas naturale.

(12) Al fine di elaborare i dati e semplificare e rendere sicura la comunicazione dei dati, la Commissione e in particolare il suo Osservatore del mercato dell'energia dovrebbero poter adottare tutte le misure appropriate a questo fine, in particolare attraverso l'utilizzo di strumenti e procedure informatici integrati.

(13) La tutela delle persone in relazione al trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri è disciplinata dalla direttiva 95/46/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio1 , mentre la tutela delle persone in relazione al trattamento dei dati personali da parte della Commissione è disciplinata dal regolamento (Ce) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio2 . Il presente regolamento lascia impregiudicate tali disposizioni.

(14) Gli Stati membri, o gli organismi da essi delegati, e la Commissione dovrebbero tutelare la riservatezza di dati e informazioni sensibili sotto il profilo commerciale. Gli Stati membri o gli organismi da essi delegati dovrebbero pertanto aggregare tali dati e informazioni a livello nazionale, ad eccezione dei dati e delle informazioni riguardanti progetti di trasporto transfrontalieri, prima di trasmetterli alla Commissione. Se necessario, la Commissione dovrebbe aggregare ulteriormente tali dati in modo tale che non sia rivelato o possa essere dedotto alcun particolare riguardo alle singole imprese e ai singoli impianti.

(15) La Commissione e in particolare il suo Osservatorio del mercato dell'energia dovrebbero effettuare delle analisi periodiche e transettoriali dell'andamento strutturale e delle prospettive del sistema energetico dell'Unione e, se opportuno, delle analisi maggiormente focalizzate su taluni aspetti di questo sistema dell'energia. Tali analisi dovrebbero in particolare contribuire a individuare eventuali carenze nelle infrastrutture e negli investimenti ai fini dell'equilibrio della domanda e dell'offerta di energia.

Le analisi dovrebbero inoltre apportare un contributo alla discussione a livello dell'Unione sulle infrastrutture per l'energia e dovrebbero pertanto essere trasmesse al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo, nonché essere rese disponibili ai soggetti interessati.

(16) La Commissione può essere assistita da esperti degli Stati membri o da eventuali altri esperti competenti, allo scopo di sviluppare una visione comune delle potenziali carenze infrastrutturali e rischi connessi e di promuovere la trasparenza per quanto riguarda i futuri sviluppi.

(17) Fondandosi il più possibile sul sistema di comunicazione utilizzato nel regolamento (Ce) n. 2386/96 della Commissione3 , che applica il regolamento (Ce) n. 736/96 del Consiglio, del 22 aprile 1996, sulla comunicazione alla Commissione dei progetti di investimento di interesse comunitario nei settori del petrolio, del gas naturale e dell'elettricità4 , e previa consultazione degli esperti nazionali, le misure tecniche necessarie ai fini dell'attuazione del presente regolamento dovrebbero essere adottate dalla Commissione.

(18) In considerazione della portata delle modifiche necessarie per adeguarlo alle sfide odierne nel settore dell'energia e a

fini di maggiore chiarezza, è opportuno abrogare il regolamento (Ce) n. 736/96 e sostituirlo con un nuovo regolamento,

Ha adottato il presente regolamento:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento istituisce un quadro comune per la comunicazione alla Commissione di dati e informazioni sui progetti di investimento in infrastrutture nei settori del petrolio, del gas naturale, dell'energia elettrica, compresa l'energia elettrica da fonti rinnovabili, e dei biocarburanti, nonché sui progetti di investimento connessi alla cattura e allo stoccaggio dell'anidride carbonica prodotta da tali settori.

2. Il presente regolamento si applica ai progetti di investimento dei tipi elencati nell'allegato per i quali i lavori di costruzione o disattivazione sono stati avviati o sui quali è stata presa una decisione finale relativa all'investimento.

Gli Stati membri possono inoltre presentare dati stimati o informazioni preliminari sui progetti di investimento dei tipi elencati nell'allegato per i quali l'avvio dei lavori di costruzione è previsto entro cinque anni o la disattivazione è prevista entro tre anni, ma per i quali non è stata ancora adottata una decisione definitiva di investimento.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

1) "infrastruttura", qualsiasi tipo di impianto o parte di impianto connesso alla produzione, al trasporto e allo stoccaggio;

2) "progetti di investimento", progetti finalizzati:

i) alla costruzione di nuove infrastrutture;

ii) alla trasformazione, all'ammodernamento, all'aumento o alla riduzione di capacità di infrastrutture esistenti;

iii) alla disattivazione parziale o totale di infrastrutture esistenti;

3) "decisione finale relativa all'investimento", la decisione adottata a livello di impresa riguardo allo stanziamento definitivo di fondi destinati alla fase di investimento di un progetto, ossia la fase durante la quale avviene la costruzione o la disattivazione e si sostengono i costi di capitale. La fase di investimento esclude la fase di pianificazione, nel corso della quale è preparata la realizzazione del progetto, ivi compresi, se del caso, una valutazione della fattibilità, gli studi preparatori e tecnici, l'ottenimento di licenze e autorizzazioni e si sostengono i costi di capitale;

4) "progetti di investimento in costruzione", i progetti di investimento di cui è iniziata la costruzione e si sostengono i costi di capitale;

5) "disattivazione", la fase in cui un'infrastruttura è smantellata in via definitiva;

6) "produzione", la generazione di energia elettrica e il trattamento di carburanti, inclusi i biocarburanti;

7) "trasporto", la trasmissione di fonti di energia o di prodotti o di anidride carbonica, attraverso una rete, in particolare:

i) attraverso condotte, diverse dalla rete di condotte upstream e diverse dalla parte di condotte utilizzata principalmente nel contesto della distribuzione locale; o

ii) attraverso sistemi interconnessi ad alta e ad altissima tensione e diversi dai sistemi utilizzati principalmente nel contesto della distribuzione locale;

8) "stoccaggio", lo stoccaggio su base permanente o temporanea di energia o fonti di energia in infrastrutture in superficie o sotterranee o in siti geologici o il confinamento dell'anidride carbonica in formazioni geologiche sotterranee;

9) "impresa", qualsiasi persona fisica o giuridica, privata o pubblica, che decide o realizza progetti di investimento;

10) "fonti di energia":

i) fonti primarie di energia, come il petrolio, il gas naturale o il carbone;

ii) fonti trasformate di energia, come l'energia elettrica;

iii) fonti rinnovabili di energia comprese l'energia idroelettrica, da biomasse, da biogas, eolica, solare, delle maree, delle onde e geotermica; e

iv) prodotti dell'energia, come i prodotti petroliferi raffinati e i biocarburanti;

11) "organismo specifico", un organismo cui un atto giuridico dell'Unione specifico del settore energetico affida l'incarico di predisporre ed approvare piani pluriennali di sviluppo della rete e di investimenti in infrastrutture per l'energia a livello dell'Ue, come la rete europea di gestori di sistemi di trasmissione dell'energia elettrica ("Regst dell'energia elettrica") di cui all'articolo 4 del regolamento (Ce) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica5 , e la rete europea di gestori del sistema di trasporto del gas ("Regst del gas") di cui all'articolo 4 del regolamento (Ce) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale6 .

Articolo 3

Comunicazione dei dati

1. Pur mantenendo proporzionato l'onere amministrativo relativo alla raccolta e alla comunicazione, gli Stati membri o gli organismi a cui essi delegano questo compito, compilano tutti i dati e le informazioni specificati nel presente regolamento a partire dal 1° gennaio 2011 e successivamente ogni due anni.

Essi comunicano i dati e le informazioni pertinenti relative al progetto specificati nel presente regolamento alla Commissione nel 2011, che diviene il primo anno di riferimento, e successivamente ogni due anni. Tale comunicazione è effettuata in forma aggregata, salvo per i dati e le informazioni pertinenti relative ai progetti di trasmissione transfrontaliera.

Gli Stati membri o i loro organismi delegati comunicano i dati aggregati e le informazioni rilevanti entro il 31 luglio dell'anno di riferimento in questione.

2. Gli Stati membri o i loro organismi delegati sono esenti dagli obblighi enunciati al paragrafo 1 purché e nella misura in cui, ai sensi della normativa settoriale dell'Unione in campo energetico o del trattato Euratom:

a) lo Stato membro in questione o il suo organismo delegato abbiano già comunicato alla Commissione dati o informazioni equivalenti a quelli richiesti dal presente regolamento e abbiano indicato la data della comunicazione e il pertinente atto normativo specifico; o

b) un organismo specifico sia incaricato della preparazione di un piano di investimenti pluriennale nelle infrastrutture per l'energia a livello dell'Unione e compili a questo fine dati e informazioni equivalenti a quelli richiesti dal presente regolamento.

In questo caso e ai fini del presente regolamento, tale organismo specifico comunica tutti i dati e le informazioni pertinenti alla Commissione.

Articolo 4

Fonti dei dati

Le imprese interessate comunicano i dati o le informazioni di cui all'articolo 3 agli Stati membri, o agli organismi da essi delegati, sul cui territorio intendono realizzare dei progetti di investimento, entro il 1° giugno di ogni anno di riferimento. I dati o le informazioni comunicati riflettono la situazione dei progetti di investimento a partire dal 31 marzo del pertinente anno di riferimento.

Il primo comma, tuttavia, non si applica alle imprese quando lo Stato membro interessato decide di ricorrere ad altri mezzi per trasmettere alla Commissione i dati e le informazioni di cui all'articolo 3.

Articolo 5

Contenuto della comunicazione

1. In merito ai progetti di investimento dei tipi elencati all'allegato, la comunicazione di cui all'articolo 3 indica, ove opportuno:

a) il volume di capacità programmata o in costruzione;

b) il tipo e le caratteristiche principali dell'infrastruttura o le capacità programmate o in costruzione, compresa l'ubicazione dei progetti di trasmissione transfrontaliera, ove pertinente;

c) l'anno probabile di attivazione;

d) il tipo di fonti di energia utilizzate;

e) gli impianti capaci di rispondere alle crisi in materia di sicurezza delle forniture, come impianti che consentano i flussi inversi o il cambio di combustibile; e

f) l'installazione di sistemi di cattura del carbonio o di meccanismi di messa in conformità per la cattura e lo stoccaggio del carbonio.

2. In merito a eventuali disattivazioni di impianti, la comunicazione di cui all'articolo 3 precisa:

a) la natura e la capacità dell'infrastruttura interessata; e

b) l'anno probabile di disattivazione.

3. Le comunicazioni di cui all'articolo 3 includono, se del caso, il volume totale delle capacità installate di produzione, trasporto e stoccaggio all'inizio dell'anno di riferimento in questione o il cui funzionamento è interrotto per un periodo superiore a tre anni.

Gli Stati membri, i loro organismi delegati o l'organismo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), possono aggiungere alle loro comunicazioni osservazioni pertinenti, ad esempio sui ritardi o sugli ostacoli incontrati alla realizzazione dei progetti di investimento.

Articolo 6

Qualità e pubblicità dei dati

1. Gli Stati membri, gli organismi da essi delegati o, ove opportuno, gli organismi specifici mirano ad assicurare la qualità, la pertinenza, l'accuratezza, la chiarezza, la tempestività e la coerenza dei dati e delle informazioni che essi comunicano alla Commissione.

Nel caso di organismi specifici, i dati e le informazioni comunicati possono essere accompagnati da opportune osservazioni degli Stati membri.

2. La Commissione può pubblicare dati e informazioni ad essa trasmessi ai sensi del presente regolamento, in particolare nelle analisi di cui all'articolo 10, paragrafo 3, a condizione che dati e informazioni siano pubblicati in forma aggregata e senza che siano diffusi o possano essere dedotti particolari concernenti singole imprese e singoli impianti.

3. Gli Stati membri, la Commissione o gli organismi da essi delegati tutelano ciascuno la riservatezza di dati e informazioni sensibili sotto il profilo commerciale in loro possesso.

Articolo 7

Disposizioni di attuazione

Entro i limiti stabiliti dal presente regolamento, la Commissione adotta, entro il 31 ottobre 2010, le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente regolamento, concernenti la forma e altri particolari tecnici della comunicazione di dati e informazioni di cui agli articoli 3 e 5.

Articolo 8

Trattamento dei dati

La Commissione è responsabile dello sviluppo, della custodia, della gestione e del mantenimento delle risorse informatiche necessarie per ricevere, immagazzinare ed eseguire il trattamento dei dati o delle informazioni sulle infrastrutture per l'energia notificati alla Commissione ai sensi del presente regolamento.

Articolo 9

Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali

Il presente regolamento fa salvo il diritto dell'Unione europea e, in particolare, non modifica gli obblighi degli Stati membri in merito al trattamento dei dati personali stabiliti dalla direttiva 95/46/Ce o gli obblighi incombenti alle istituzioni e organismidell'Unione a norma del regolamento (Ce) n. 45/2001 in relazione al trattamento dei dati personali nell'esercizio delle loro funzioni.

Articolo 10

Monitoraggio e relazioni

1. Sulla base dei dati e delle informazioni ricevute e, se opportuno, di eventuali altre fonti di dati, inclusi quelli acquistati dalla Commissione, e tenendo conto delle analisi pertinenti tra cui i piani pluriennali di sviluppo della rete per gas naturale ed energia elettrica, la Commissione trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo e pubblica ogni due anni un'analisi transettoriale dell'andamento strutturale e delle prospettive del sistema dell'energia dell'Unione. Tale analisi mira in particolare a:

a) individuare potenziali futuri divari tra la domanda e l'offerta di energia, rilevanti in una prospettiva di politica energetica dell'Unione;

b) individuare gli ostacoli agli investimenti e promuovere le migliori pratiche per superarli; e

c) aumentare la trasparenza per gli attori di mercato e per i potenziali nuovi operatori sul mercato.

Sulla base di questi dati e informazioni, la Commissione può inoltre fornire le analisi specifiche che essa reputi necessarie o opportune.

2. Nel preparare le analisi di cui al paragrafo 1, la Commissione può farsi assistere da esperti di Stati membri e/o eventuali altri esperti, nonché associazioni professionali con competenze specifiche nel settore interessato.

La Commissione offre a tutti gli Stati membri la possibilità di formulare osservazioni sui progetti di analisi.

3. La Commissione discute delle analisi con i soggetti interessati, quali le Regst dell'energia elettrica e le Regst del gas, il gruppo di coordinamento del gas e il gruppo approvvigionamento petrolio.

Articolo 11

Riesame

Entro il 23 luglio 2015, la Commissione procede ad un riesame dell'applicazione del presente regolamento e ne presenta i risultati in una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Nel riesame la Commissione prende in considerazione tra l'altro l'eventualità di estendere l'ambito di applicazione all'estrazione di gas, petrolio e carbone.

Articolo 12

Abrogazione

Il regolamento (Ce) n. 736/96 è abrogato.

Articolo 13

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

Fatto a Lussemburgo, addì 24 giugno 2010.

Allegato

Progetti d'investimento

 

1. Petrolio

 

1.1. Raffinazione

— Impianti di distillazione con una capacità di almeno 1 milione di tonnellate all'anno,

— aumento delle capacità di distillazione oltre 1 milione di tonnellate all'anno,

— impianti di reforming/cracking con una capacità minima di 500 tonnellate al giorno,

— impianti di desolforazione per oli combustibili residui/gasolio/feedstock/altri prodotti petroliferi.

Sono esclusi gli impianti chimici che non producono olio combustibile e/o carburante o che li producono soltanto come prodotti sussidiari.

 

1.2. Trasporto

— Oleodotti per petrolio grezzo con una capacità di almeno 3 milioni di tonnellate metriche all'anno e ampliamento o estensione di questi oleodotti di lunghezza non inferiore a 30 chilometri,

— oleodotti per prodotti petroliferi con una capacità di almeno 1,5 milioni di tonnellate all'anno e ampliamento o estensione di questi oleodotti di lunghezza non inferiore a 30 chilometri,

— condotte che costituiscono collegamenti essenziali nelle reti di interconnessione nazionali o internazionali, nonché condotte e progetti di interesse comune identificati negli orientamenti stabiliti a norma dell'articolo 171 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Tfue)7 .

Sono escluse le condotte destinate a fini militari e quelle che riforniscono impianti al di fuori dell'ambito di applicazione del punto 1.1.

 

1.3. Stoccaggio

— Impianti di stoccaggio per petrolio grezzo e prodotti petroliferi (impianti con una capacità di 150 000 m3 o più o, nel caso di serbatoi, con una capacità non inferiore a 100 000 m3).

Sono esclusi i serbatoi destinati a fini militari e quelli che riforniscono impianti al di fuori dell'ambito di applicazione del punto 1.1.

 

2. Gas

 

2.1. Trasmissione

— Gas, compreso gas naturale e biogas, gasdotti che fanno parte di una rete contenente principalmente gasdotti ad alta pressione, esclusi quelli che fanno parte di una rete di gasdotti di coltivazione ("gasdotti upstream") ed esclusa la parte di gasdotti ad alta pressione usata principalmente nel contesto della distribuzione locale di gas naturale;

— gasdotti e progetti d'interesse comune identificati negli orientamenti stabiliti a norma dell'articolo 171 Tfue8 .

 

2.2. Stazioni di testa per Gnl

— Stazioni di testa per l'importazione di gas naturale liquefatto con una capacità di rigassificazione pari a 1 miliardo o più di m3 all'anno.

 

2.3. Stoccaggio

— Impianti di stoccaggio collegati alle condotte di trasporto di cui al punto 2.1.

Sono esclusi i gasdotti, le stazioni di testa e gli impianti destinati a fini militari, nonché quelli che riforniscono gli impianti chimici che non producono prodotti energetici o che li producono soltanto come prodotti sussidiari.

 

3. Energia elettrica

 

3.1. Produzione

— Centrali termoelettriche e nucleari (gruppi di potenza di 100 MWe o più),

— impianti di produzione di energia da biomassa/bioliquidi/rifiuti (con una potenza di 20 MW o più),

— centrali a cogenerazione di energia elettrica e calore utile (impianti di potenza elettrica di 20 MW o più),

— centrali idroelettriche (impianti con una potenza di 30 MW o più),

— centrali eoliche con una potenza di 20 MW o più,

— impianti solari termici e geotermici concentrati (potenza di 20 MW o più),

— impianti fotovoltaici (potenza di 10 MW o più).

 

3.2. Trasmissione

— Linee di trasmissione aeree, se progettate per la tensione comunemente utilizzata a livello nazionale per le linee di interconnessione e purché siano progettate per una tensione di 220 kV o più,

— linee di trasmissione sotterranee o sottomarine, se progettate per una tensione di 150 kV o più,

— progetti d'interesse comune identificati negli orientamenti stabiliti a norma dell'articolo 171 Tfue9 .

 

4. Biocarburanti

 

4.1. Produzione

— Impianti in grado di produrre o raffinare biocarburanti (impianti con una potenza di 50 000 tonnellate all'anno o più).

 

5. Anidride carbonica

 

5.1. Trasporto

— Condotte per CO2 connesse agli impianti di produzione di cui ai punti 1.1 e 3.1.

 

5.2. Stoccaggio

— Impianti di stoccaggio (sito di stoccaggio o complesso con una potenza di 100 kt o più).

Sono esclusi gli impianti di stoccaggio destinati a ricerca e sviluppo tecnologico.

Note ufficiali

1.

Gu L 281 del 23 novembre 1995, pag. 31.

2.

Gu L 8 del 12 gennaio 2001, pag. 1.

3.

Gu L 326 del 17 dicembre 1996, pag. 13.

4.

Gu L 102 del 25 aprile 1996, pag. 1.

5.

Gu L 211 del 14 agosto 2009, pag. 15.

6.

Gu L 211 del 14 agosto 2009, pag. 36.

7.

La decisione n. 1364/2006/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, che stabilisce orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'energia (Gu L 262 del 22 settembre 2006, pag. 1) è stata adottata a norma dell'articolo 155 del trattato che istituisce la Comunità europea.

8.

La decisione n. 1364/2006/Ce è stata adottata a norma dell'articolo 155 del trattato Ce.

9.

La decisione n. 1364/2006/Ce è stata adottata a norma dell'articolo 155 del trattato Ce.

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