Authority su appalti pubblici, esclusione da gare solo per violazioni fiscali gravi
Appalti e acquisti verdi
L'esclusione da appalti pubblici ex articolo 38, comma 1, lettera g) Dlgs 163/2006 c'è solo per violazioni fiscali gravi (sopra 10mila euro) definitivamente accertate. Questa una delle precisazioni dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici sui requisiti di partecipazione alle gare dopo le recenti modifiche del Codice.
Con la determinazione 16 maggio 2012, n. 1 l'Authority ha aggiornato le istruzioni del 2010 (determinazione 1/2010) alla luce delle rilevanti modifiche intervenute in materia di requisiti generali di partecipazione alle gare (articolo 38, Dlgs 163/2006, "Codice appalti") da parte della manovra estiva 2011 (Dl 70/2011) e del Dl "Semplificazioni" (5/2012).
L'Autorità si sofferma sui vari requisiti richiesti dall'articolo 38 del Dlgs 163/2006 che i partecipanti alle gare devono possedere precisando, tra l'altro, come la dichiarazione sui requisiti di "moralità" va resa dagli amministratori della società partecipante all'appalto muniti di potere di rappresentanza a prescindere dal fatto che nella sostanza svolgano o meno tale attività. Inoltre che non sono cause di esclusione dalle gare i reati per i quali sia intervenuta riabilitazione, estinzione, depenalizzazione o revoca della condanna.
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/Ce e 2004/18/Ce
Indicazioni applicative sui requisiti di ordine generale per partecipare agli appalti pubblici
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