Tutela dell’aria, stop al traffico merci solo come extrema ratio
Aria

Gli Stati membri possono vietare la circolazione degli autocarri a fini di contrasto dell’inquinamento atmosferico solo dopo aver dimostrato l’inadeguatezza delle alternative meno restrittive della libera circolazione delle merci.
Con queste motivazioni la Corte di Giustizia Ue (sentenza 21 dicembre 2011, causa C-28/09) ha bocciato il divieto “settoriale” di circolazione imposto dall’Austria per contrastare le emissioni di biossido di carbonio, pur ritenendo giustificata sia la limitazione della misura ad alcune tipologie di merci, sia l’esclusione del traffico locale dalla stessa.
Prima dell’azione di una misura così radicale, sottolinea però la Cge, le autorità austriache avrebbero dovuto “esaminare attentamente la possibilità di fare ricorso a misure meno restrittive della libertà di circolazione”, mentre nel caso specifico non è stata invece dimostrata l’inadeguatezza sia dell’eventuale allargamento del preesistente divieto di circolazione, sia dell’introduzione di un limite di velocità permanente inferiore a quello vigente.
Direttive 96/62/Ce e 1999/30/Ce - Inquinamento atmosferico - Divieto settoriale di circolazione per gli autocarri che trasportano determinate merci - Libera circolazione delle merci - Principio di proporzionalità
Valori limite qualità dell'aria ambiente per biossido di zolfo, biossido di azoto, ossidi di azoto, piombo
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