Dm Ambiente 3 agosto 2007
Programma di finanziamenti per il miglioramento della qualità dell'aria nelle aree urbane e per il potenziamento del trasporto pubblico
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Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Decreto 3 agosto 2007
(Gu 2 novembre 2007 n.255)
Programma di finanziamenti per il miglioramento della qualità dell'aria nelle aree urbane e per il potenziamento del trasporto pubblico
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
di concerto con
Il Ministro dei trasporti
Vista la legge del 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) e pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006;
Visto in particolare il comma 1121 dell'articolo 1 della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296 che ha istituito il Fondo per la mobilità sostenibile (di seguito anche più brevemente Fondo) di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 allo scopo di finanziare interventi finalizzati al miglioramento della qualità dell'aria nelle aree urbano nonché al potenziamento del trasporto pubblico;
Considerato che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1122 della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, le risorse del Fondo sono destinate con decreto del Ministro dell'ambiente e tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dei trasporti;
Vista la legge del 27 dicembre 2006, n. 298 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009" pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2006;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 dicembre 2006 "Ripartizione in capitoli delle unità revisionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007", pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2006;
Visto il decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, recante"testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
Visto in particolare l'articolo 22 del sopra citato decreto legislativo n. 267 che istituisce le aree metropolitane;
Vista la legge regionale della Regione Siciliana del 6 marzo 1986, n. 9 che istituisce le aree metropolitane di Catania, Messina e Palermo;
Vista la legge regionale della Regione Friuli-Venezia Giulia del 9 marzo 1988, n. 10 che istituisce l'area metropolitana di Trieste;
Vista la legge regionale della Regione Sardegna del 2 gennaio 1997, n. 4 che istituisce l'area metropolitana di Cagliari;
Visto il decreto legislativo del 4 agosto 1999, n. 351, con cui è stata recepita la direttiva quadro n. 96/62/Ce in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 1° ottobre 2002, n. 261, recante le direttive tecniche per la valutazione preliminare della qualità dell'aria ambiente, i criteri per l'elaborazione del piano e dei programmi di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 2 aprile 2002, n. 60, con cui sono state recepite le direttive 99/30/Ce e 00/69/Ce concernenti i valori limite di qualità dell'aria ambiente per gli inquinanti biossido di zolfo, biossido di azoto, ossidi di azoto, PM10, piombo, benzene e monossido di carbonio;
Vista la legge del 1° giugno 2002, n. 120 che ratifica ed esegue il Protocollo di Kyoto e la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 27 marzo 1998, recante "Norme sulla mobilità sostenibile nella aree urbane";
Vista la legge del 19 ottobre 1998, n. 366, recante "Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica";
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 27 novembre 2006, n. 254, recante l'istituzione del tavolo nazionale per la mobilità sostenibile con il compito di supportare il Ministero nella individuazione delle migliori modalità per la diffusione delle politiche di mobilità sostenibile nelle aree urbane a livello nazionale e comunitario, predisporre un elenco di proposte operative per la diffusione delle politiche di mobilità sostenibile e creare un funzionale canale di Comuni cazione con gli altri Ministeri competenti in materia;
Considerato che ai fini della formulazione e dell'attuazione di una politica efficace in materia di tutela e risanamento della qualità dell'aria ambiente, è indispensabile realizzare approcci strategici innovati, attraverso il consolidamento della base delle conoscenze, lo sviluppo delle capacità di attuazione, la promozione di una governance efficiente, la promozione del collegamento in rete, dell'apprendimento reciproco e dello scambio delle migliori pratiche, nonché una migliore diffusione delle informazioni ed una maggiore sensibilizzazione e comunicazione;
Considerato che la preoccupante situazione di inquinamento atmosferico che interessa ampie aree del territorio nazionale richiede l'attuazione di interventi incisivi che consentano di ridurre l'inquinamento e la congestione in ambito urbano, migliorando altresì le condizioni di vivibilità delle città;
Considerato che a tal fine è necessario prevedere uno strumento finanziario per fornire adeguato sostegno alle amministrazioni regionali e locali al fine di garantire la realizzazione di interventi di sostegno della mobilità sostenibile tesi al miglioramento della qualità dell'aria;
Preso atto delle conclusioni emerse nell'ambito dei lavori della Commissione nazionale per l'emergenza inquinamento atmosferico (Cneia), istituita con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18 febbraio 2005, n. 160, nelle quali sono state indicate, tra le priorità di intervento per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, a necessità di un'ulteriore sviluppo del mobility management, del car sharing e delle politiche finalizzate alla razionalizzazione della mobilità di passeggeri e merci, specie se integrate tra loro.
Decreta:
Articolo 1
Finalità
1. Ai fini dell'utilizzo delle risorse del Fondo per la mobilità sostenibile di cui all'articolo 1, comma 1121 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il presente decreto istituisce un programma di finanziamenti (di seguito denominato Programma) per il miglioramento della qualità dell'aria nelle aree urbane e per il potenziamento del trasporto pubblico. Per tali finalità il programma promuove interventi e progetti finalizzati all'attuazione delle politiche di gestione della mobilità sostenibile.
2. Al programma è destinata una somma complessiva pari a Euro 270.000.000,00, a valere sulle risorse del Fondo relative alle annualità 2007, 2008 e 2009.
Articolo 2
Tipologie delle misure oggetto di finanziamento
1. Possono essere finanziate, ai sensi dell'articolo 1, comma 1122 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel rispetto dei criteri e delle procedure di seguito definiti, le seguenti misure, come prioritariamente indicate:
1. realizzazione di servizi e infrastrutture che favoriscano l'uso del mezzo pubblico e riducano uso dei veicoli privati;
2. potenziamento e sostituzione con veicoli a basso impatto ambientale della flotta dei veicoli del trasporto pubblico locale e potenziamento dei servizi di infomobilità;
3. realizzazione e potenziamento di interventi di razionalizzazione e miglioramento del processo di distribuzione delle merci in ambito urbano, anche tramite progetti multimodali di interesse di più comuni e attraverso l'utilizzo di tecnologie telematiche e di veicoli a basso impatto ambientale;
4. realizzazione di parcheggi di interscambio da localizzare nei principali punti di ingresso alle aree metropolitane per ridurre la circolazione dei mezzi privati nelle zone centrali e favorire l'intermodalità ed un maggiore utilizzo del servizio di trasporto pubblico;
5. diffusione ed utilizzo dei carburanti a basso impatto ambientle e potenziamento delle relative reti di distribuzione con specifico riferimento alle utilizzazioni per le flotte pubbliche;
6. diffusione della figura del mobility manager nelle aree geografiche in cui risulta poco diffusa o assente e potenziamento di tale figura ove esistente attraverso il sostegno alle nuove iniziative e a quelle già avviate particolarmente significative;
7. potenziamento dei servizi integrativi al trasporto pubblico locale e di quelli complementari, con particolare previsione allo sviluppo della gestione dei sistemi di car pooling e alla implementazione e diffusione del car sharing, anche attraverso la previsione da parte dei Comuni di forme di facilitazione per la gestione di tale servizio, l'espansione territoriale sia nelle aree urbane che in quelle più periferiche, l'integrazione con altre modalità di trasporto, l'incentivazione all'utilizzo da parte delle amministrazioni pubbliche e delle aziende private, il consolidamento della struttura dell'offerta;
8. promozione della mobilità ciclistica attraverso la creazione di reti urbane dedicate, dell'intermodalità tra bici ed il treno e i mezzi di trasporto pubblico anche attraverso la realizzazione di intese con le ferrovie dello Stato Spa e le aziende di trasporto pubblico, e predisposizione di strutture mobili e di infrastrutture atte a favorire tale intermodalità.
9. realizzazione di interventi specifici per aumentare la sicurezza degli utenti deboli della strada, tra cui i bambini, gli scolari e i pedoni;
2. Non possono essere finanziati gli interventi già previsti dal decreto ministeriale DEC/DSA/2006/1023 del 16 ottobre 2006 "Programma di finanziamenti per le esigenze di tutela ambientale connesse al miglioramento della qualità dell'aria e alla riduzione delle emissioni di materiale particolare in atmosfera nei centri urbani";
3. Sarà data una valutazione premiante alle istanze che presentano caratteristiche di complementarietà e integrazione con gli interventi finalizzati alla mobilità sostenibile, definiti all'interno dei Programmi operativi regionali (Por), nell'ambito della politica di coesione 2007/2013. A tal fine dovrà essere presentata la necessaria documentazione comprovante tale complementarietà.
Articolo 3
Individuazione dei soggetti beneficiari e procedure di assegnazione dei finanziamenti
1. Per il finanziamento delle misure di cui all'articolo 2, i Comuni capoluogo delle aree metropolitane di cui all'articolo 22 del decreto legislativo n. 267/2000 presentano alla Direzione generale per la salvaguardia ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (di seguito denominata Direzione) un'istanza in cui siano individuati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento atmosferico e mobilità urbana già attuati, in corso di attuazione o da avviare con relativi tempi necessari e comunque dovranno essere indicati:
a) la relazione sullo stato della mobilità dell'area metropolina di riferimento;
b) le misure di interesse che si intendono realizzare;
c) gli elementi di cui al comma 2.
2. Entro sessanta giorni dal ricevimento delle istanze di cui al comma 1, e a seguito della loro valutazione, la Direzione, tramite le risultanze della Commissione di valutazione appositamente nominata, con decreto comunica gli esiti indicando gli interventi ammessi a finanziamento.
Per la valutazione dell'istanza si applicano i seguenti criteri:
1. coerenza e integrazione degli interventi con gli strumenti urbanistici e pianificatori adottati o approvati dall'ente istante e con gli obiettivi di qualità ambientale;
2. inserimento degli interventi nell'ambito di un piano strategico di sistema dei trasporti nel territorio interessato;
3. benefici attesi dalla realizzazione degli interventi in merito alla riduzione di: inquinamento atmosferico con particolare attenzione alla CO2 nella direzione del raggiungimento dei parametri del protocollo di Kyoto; del traffico veicolare privato;
4. dimensione territoriale e numero degli abitanti dell'area interessata dagli interventi, come da ripartizioni di censimento Istat;
5. dimostrazione della fattibilità tecnico-economica degli interventi;
6. qualità del piano di monitoraggio predisposto per la verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati;
7. previsione nell'istanza della integrazione di più misure di cui all'articolo 2.
8. qualità delle attività di informazione e comunicazione all'utenza previste nell'istanza;
9. coinvolgimento nella realizzazione degli interventi di altri soggetti pubblici o privati;
10. numero e tipologia dei veicoli circolanti nella città capoluogo e negli altri Comuni dell'area metropolitana.
3. Ai criteri stabiliti al precedente comma, e riportati nell'istanza da presentare, la direzione attribuisce i punteggi, come individuati all'allegato 1, assegnando le risorse economiche per l'importo massimo di 14 milioni di euro all'area metropolitana che ha ottenuto il punteggio più alto. L'assegnazione decresca in percentuale per le aree metropolitane che seguono in graduatoria, sulla base della ripartizione all'interno delle fasce di punteggio di cui all'allegato 2.
4. La Direzione, per l'esecuzione degli interventi ammessi, provvede a stipulare con i Comuni capoluogo delle aree metropolitana appositi accordi di programma, sulla base delle risorse assegnate con i criteri sopra indicati.
5. Per il finanziamento delle misure di cui all'articolo 2 nell'interesse dei Comuni non compresi nelle aree metropolitane, individuati dalle regioni e dalle Province autonome nelle liste di zona e di aggiornamenti nelle quali i livelli di uno o più inquinanti eccedano il valore limite aumentato del margine di tolleranza, secondo le previsioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, a Direzione provvede all'emanazione di bandi di finanziamento. Nei bandi sono definiti i criteri e le procedure per la concessione dei finanziamenti, per la rendicontazione e per la revoca.
6. Le risorse di cui al Fondo possono essere anche utilizzate, per il finanziamento di Accordi di programma finalizzati anche alla sperimentazione dei sistemi innovativi già in essere per il trasporto merci con sistemi a basso impatto ambientale e per nuovi accordi concernenti le misure di cui all'articolo 2 e la realizzazione di singoli progetti di interesse di più aree urbane.
Articolo 4
Suddivisione delle risorse e limiti di finanziamento
1. Per la realizzazione degli interventi da realizzare tramite gli accordi di programma di cui all'articolo 3, comma 4, il finanziamento concesso non può superare il 75% della somma complessiva delle risorse come individuate all'articolo 1, comma 2.
2. Per il finanziamento delle misure da realizzare tramite i bandi di cui all'articolo 3, comma 5, il finanziamento non può superare il 14% della somma complessiva di cui al comma precedente.
3. Una percentuale non superiore al 10% della somma complessiva è destinata agli accordi di programma di cui all'articolo 3, comma 6.
4. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1123 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nell'ambito dei finanziamenti da utilizzare secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, una quota pari al 5% è riservata per le realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, punto 8.
5. Per gli affidamenti finalizzati alle attività di monitoraggio per la verifica dei risultati dei programmi finanziati è destinata una percentuale non superiore al 1% della somma complessiva.
6. Le quote che risultano non attribuite a seguito delle procedura di assegnazione dei finanziamenti sono destinate ad incrementare la realizzazione dei progetti di interesse di più aree urbane.
7. Il finanziamento degli interventi di cui ai commi 1 e 2 non può superare il 70% rispetto al costo complessivo di ciascun intervento.
Articolo 5
Copertura finanziaria
1. Con successivo decreto del direttore generale della Direzione per la salvaguardia ambientale si provvede all'impegno delle risorse necessarie all'attuazione del programma.
2. L'onere relativo all'annualità 2007, pari a Euro 90.000.000,00, sarà impegnato a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare — Esercizio finanziario 2007 — sul Capitolo 8438 — "Fondo per la mobilità sostenibile nelle aree urbane" dell'U.P.B. 5.2.3.6.
3. L'impegno delle risorse relative alle annualità 2008 e 2009 è subordinato all'effettiva disponibilità di bilancio.
Il presente atto sarà recapitato agli Organi di controllo per gli adempimenti di competenza ed successivamente inviato per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 agosto 2007
Allegato 1
Per la valutazione dell'istanza, in relazione a ciascun criterio indicato all'articolo 3 comma 2, è espresso un giudizio in termini di"insufficiente", "sufficiente", "medio", "buono", "ottimo".
A ciascun giudizio corrisponde un punteggio stabilito sulla Tabella, per cui il valore punteggio massimo attribuibile a ciascuna istanza è pari a 150.
Giudizi e punteggi | |||||
Criterio di valutazione | Insufficiente | Sufficiente | Medio | Buono | Ottimo |
Criteri 1, 2 e 3 | 0 | 4 | 8 | 12 | 20 |
Criteri 1, 2 e 3 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 |
Criteri 1, 2 e 3 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 |
Allegato 2
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, le risorse di cui all'articolo 4, comma 1 vengono assegnate, sulla base delle risultanze delle valutazioni effettuate secondo le modalità definite nell'allegato 1, secondo la seguente tabella.
Punteggio | Finanziamento massimo |
135-150 | Euro 14.000.000,00 |
120-134 | Euro 12.000.000,00 |
105-119 | Euro 10.000.000,00 |
90-104 | Euro 8.000.000,00 |
75-89 | Euro 5.000.000,00 |
60-74 | Euro 3.000.000,00 |
0-59 |