Tutela ambientale ex provvedimento "irregolare", vale la sostanza
Acque
Per evitare un vuoto normativo su un particolare aspetto ambientale tutelato da un provvedimento irregolare (nella specie, l'atto di recepimento della direttiva nitrati, 91/976/Ce) è possibile che lo stesso atto, benchè in contrasto con il diritto Ue, si continui ad applicare fino all'adozione dell'atto regolare.
In circostanze eccezionali, afferma infatti la corte Ue (sentenza 28 febbraio 2012, causa C-41/11) può continuare temporaneamente ad essere applicato (anzichè immediatamente annullato), l'atto nazionale di recepimento di una direttiva adottato con un procedimento che aveva omesso la preventiva valutazione ambientale prevista dalla direttiva 2001/42/Ce sugli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, e pertanto avrebbe dovuto essere annullato con effetto retroattivo.
Un simile annullamento avrebbe comportato infatti la mancanza di una normativa specifica, e quindi il pericolo di danni all'ambiente ben peggiori di quelli derivanti dalla normativa "irregolare"; per tale motivo la Corte ha quindi statuito che, in presenza di determinate condizioni, tra le quali la pronta adozione di un nuovo provvedimento cha sani l'irregolarità, l'atto irregolare può continuare ad applicarsi per il tempo strettamente necessario.
Direttiva 2001/42/Ce - Inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole
Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole
Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente