Appalti, ricorso a procedura negoziata solo se necessario
Appalti e acquisti verdi
Ai sensi del Codice appalti (articolo 57, comma 2, lettera c), Dlgs 163/2006) aggiudicare un appalto con ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara è possibile solo per motivate ragioni di urgenza.
Il Tar del Lazio (sentenza 30 gennaio 2012, n. 989) ha annullato l'aggiudicazione di un appalto bandito da un'Azienda sanitaria poiché l'utilizzo della procedura negoziata senza previo bando di gara in luogo di quella ordinaria ex articolo 55, Dlgs 163/2006 non era assistito dai necessari presupposti: evento imprevedibile per la stazione appaltante che non sia compatibile con i termini imposti dalle procedure ordinarie, aperte, ristrette o negoziate, previa pubblicazione del bando di gara.
Con la procedura negoziata (o trattativa privata) l'amministrazione aggiudicatrice invita alla gara un gruppo di operatori economici da lei scelti e negozia con uno o più di essi le condizioni dell'appalto. I Giudici ricordano che l'urgenza che giustifica il ricorso a tale procedura non dev'essere in alcun modo addebitabile all'Amministrazione come per casi mancata programmazione o organizzazione o inerzia.
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/Ce e 2004/18/Ce
Appalti - Aggiudicazione - Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando - Presupposti - Motivata urgenza - Necessità
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