Imballaggi, possibile gestione autonoma alternativa a Consorzio obbligatorio
Imballaggi
È possibile attivare la procedura per il riconoscimento di un "sistema autonomo" per la gestione dei rifiuti di imballaggio (articolo 221 Dlgs 152/2006) senza attendere l'apposito decreto ministeriale, mai emanato, di definizione delle modalità di adesione a forme alternative ai Consorzi obbligatori (articolo 265).
Il Tar del Lazio (sentenza 2 febbraio 2012, n. 1135) pur accogliendo in parte il ricorso di Corepla contro l'Osservatorio nazionale rifiuti che aveva autorizzato, ma senza adeguati controlli, l'avvio di un sistema autonomo di gestione degli imballaggi in plastica da parte di una società, riconosce il principio importante della possibilità di avviare un sistema alternativo. L'articolo 265, comma 5, Dlgs 152/2006 è infatti norma di immediata applicazione sia perché chiara e non lacunosa sia perché coerente con valorizzazione della concorrenza nel settore spinta dalla direttiva 94/62/Ce (direttiva imballaggi).
Tale posizione sembra confermata dal Legislatore che con il recente Dl 1/2012 ha risolto il problema abrogando il comma 5 dell'articolo 265 in parola, aprendo alla concorrenza tra consorzi per la gestione dei rifiuti di imballaggio.
Imballaggi - Gestione sistema di recupero e riciclo - Adesione a Consorzio obbligatorio - Organizzazione di un sistema autonomo - Possibilità - Necessità di apposito decreto attuativo - Non sussiste
Cosiddetto "Dl Liberalizzazioni" - Stralcio - Misure in materia di appalti, rifiuti, energia, imballaggi, servizi locali
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