Lesione all'ambiente, solo lo Stato è parte civile
Danno ambientale e bonifiche
Spetta solo allo Stato costituirsi parte civile nel processo penale per chiedere il risarcimento del danno alla tutela ambiente intesa come interesse pubblico, collettivo e generale, di rilevanza costituzionale.
La Corte di Cassazione penale (sentenza 12 gennaio 2012, n. 633) accoglie il ricorso del legale rappresentante di una società obbligato - in seguito alla sua condanna penale per il reato di deposito incontrollato di rifiuti — a risarcire i danni da lesione del diritto collettivo all'ambiente in favore di una associazione ambientalista, parte civile nel processo penale.
Per i Giudici, che hanno revocato la condanna al risarcimento disposta dalla sentenza di appello, ai sensi dell'attuale normativa ex articolo 311, Dlgs 152/2006, spetta solo allo Stato (Ministero dell'ambiente) costituirsi parte civile nel procedimento per reati ambientali, per il risarcimento del danno ambientale, come lesione dell'interesse pubblico e generale all'ambiente. Tutti gli altri possono, ex articolo 2043, Codice civile, agire per ulteriori e provate lesioni di interessi diversi da quello pubblico alla tutela dell'ambiente.
Danno ambientale - Articolo 311, Dlgs 152/2006 - Lesione dell'interesse collettivo alla tutela all'ambiente - Legittimazione alla richiesta di risarcimento - Associazioni ambientaliste - Esclusione
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte VI - Risarcimento del danno ambientale
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