News - Aggiornamento normativo

Danno ambientale e bonifiche

Milano, 5 ottobre 2011

Risarcimento Associazioni ambientali anche non patrimoniale

Danno ambientale e bonifiche

(Francesco Petrucci)

Il risarcimento all'Associazione ambientalista non si limita al danno patrimoniale, poiché l'articolo 185, comma 2, Codice penale, obbliga il colpevole al risarcimento dei danni anche non patrimoniali a chiunque possa ritenersi "danneggiato", non solo al soggetto passivo del reato.

 

Così la Corte di Cassazione con sentenza 26 settembre 2011, n. 34761. Le Associazioni ambientaliste sono legittimate a costituirsi parte civile quando perseguano un interesse "concretizzatosi in una realtà storica di cui il sodalizio ha fatto il proprio scopo", così che l'interesse all'ambiente da diffuso diviene soggettivizzato e personificato.

 

I Giudici ritengono che il danno risarcibile possa anche configurarsi come pregiudizio arrecato all'attività concretamente svolta dall'Associazione a tutela del territorio su cui incidono i beni oggetto del fatto lesivo. Il risarcimento del danno però è anche quello non patrimoniale ex articolo 185, comma 2, C.p. che obbliga il colpevole al risarcimento di chiunque abbia subito pregiudizio riferibile all'azione o omissione.

documenti di riferimento
Sentenza Corte di Cassazione 26 settembre 2011, n. 34761

Danno ambientale - Articol 311, Dlgs 152/2006 - Danno risarcibile ad associazione ambientalista - Natura non patrimoniale - Sussiste

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