News - Aggiornamento normativo

Sostanze pericolose

Milano, 27 settembre 2011

Industrie insalubri nell'abitato, non esiste il divieto assoluto

Sostanze pericolose

(Francesco Petrucci)

L'installazione nell'abitato di una industria insalubre non è di per sé vietata in assoluto, se la stessa è accompagnata dall'introduzione di particolari metodi produttivi o cautele che escludano rischi di compromissione della salute del vicinato.

 

Lo ha deciso il Consiglio di Stato nella sentenza 2 settembre 2011, n. 4952 che, riformando il giudizio del Tar, ha ritenuto legittima la concessione edilizia rilasciata ad un'azienda di rifinitura di lastre di marmo. L'articolo 216 Tu leggi sanitarie (Rdl 1265/1934) consente di installare industrie insalubri se sono adottate cautele in grado di escludere un rischio per la salute del vicino abitato.

 

La pericolosità per la salute di talune attività produttive non va considerata in astratto ma in concreto, con riguardo alle misure e cautele suggerite dal progresso tecnico e puntualmente adottate dall'imprenditore, tali da rendere innocua, grazie ad opportuni accorgimenti, anche un'attività potenzialmente nociva, come avvenuto nel caso in esame.

documenti di riferimento
Sentenza Consiglio di Stato 2 settembre 2011, n. 4952

Ambiente - Industrie insalubri - Insediamento vicino all'abitato - Esclusione assoluta - Non sussiste - Prova di avere attuato misure che elimino rischi per il vicinato - Possibilità

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