Impianti insalubri, la distanza di sicurezza è derogabile
Territorio
La realizzazione di un impianto produttivo insalubre deve di norma avvenire in zone isolate nelle campagne e lontane dalle abitazioni, salvo che esso adotti particolari cautele e quindi non sia nocivo per la salute delle persone (articolo 216, Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265).
La verifica dell'esistenza di tali "particolare cautele" spetta alla Asl che con adeguato esame della situazione di fatto esprime un parere dal quale il Comune non può discostarsi, a meno che esso sia irragionevole, approssimativo o carente o quando vi siano prove che sia del tutto inattendibile.
Fuori di tali circostanze eccezionali, il Comune è tenuto ad allinearsi a un diniego di autorizzazione espresso dalla Asl, pena la illegittimità del suo agire.
Così si è espresso il Consiglio di Stato (sentenza 15 dicembre 2011, n. 6612) in un caso in cui l'Asl ha ritenuto che l'impianto di depurazione delle acque reflue non fosse idoneo a ridurre le emissioni inquinanti dell'impianto produttivo ad esso collegato, bensì esso stesso fonte di emissioni maleodoranti.
Inquinamento - Impianti insalubri - Distanze - Salute degli abitanti - Rd 1265/1934 - Derogabilità - Sussiste
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