News - Aggiornamento normativo

Territorio

Milano, 15 giugno 2011

Corte Costituzionale: aree agricole espropriate a valore di mercato

Territorio

(Francesco Petrucci)

L'indennizzo per l'esproprio di aree agricole non deve avvenire in base al valore agricolo medio (articolo 40, commi 2 e 3, Dpr 327/2001) ma al valore di mercato.

 

Lo ha deciso la Corte Costituzionale nella sentenza 10 giugno 2011, n. 181 con la quale ha dichiarato costituzionalmente illegittimi i commi 2 e 3 dell'articolo 40 del Dpr 327/2001 (Testo unico espropri). Secondo i Giudici costituzionali anche per i suoli agricoli o non edificabili sussiste l'esigenza che l'indennità di esproprio si ponga in rapporto ragionevole con il valore del bene. Di qui l'applicazione del valore di mercato.

 

La Corte non ha, invece, dichiarato illegittimo anche il comma 1 dell'articolo 40 Dpr 327/2001 che riguarda l'esproprio di un'area non edificabile ma coltivata perché stabilisce che l'indennità è determinata in base al criterio del valore agricolo (non del valore agricolo medio), tenendo conto delle colture effettivamente praticate sul fondo. Questi riferimenti consentono una lettura costituzionalmente orientata della norma, che spetta al giudice ordinario.

documenti di riferimento
Sentenza Corte Costituzionale 10 giugno 2011, n. 181

Territorio - Epropriazione aree agricole - Indennizzo - Determinazione - Valore agricolo medio - Illegittimità costituzionale

Dpr 8 giugno 2001, n. 327

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