Agli impianti di recupero va concessa una possibilità
Rifiuti
Prima di vietare la prosecuzione dell’attività ad un impianto di recupero in forma semplificata che non rispetta le norme tecniche, la Provincia deve concedere un termine per l’adeguamento.
Lo ha ricordato il Tar Lombardia (sentenza 640/2011), annullando un’ordinanza provinciale che disponeva l’immediata cessazione dell’attività a un impianto di recupero rifiuti, non dotato di pavimentazione impermeabile.
L’articolo 216, comma 4 del Dlgs 152/2006 che affida alla Provincia il compito di accertare le violazioni alle norme tecniche e delle caratteristiche dei rifiuti per l’ammissione alle procedure semplificate, “presuppone difatti che debba essere concesso al controllato un termine per adeguarsi, prima di giungere al divieto di prosecuzione dell’attività”.
Quando tale possibilità non viene invece concessa all’impianto contestato, come nel caso in questione, la valutazione della Provincia circa il mancato adeguamento non può che essere prematura.
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
Impianti di recupero in forma semplificata - Articolo 216 del Dlgs 152/2006 - Mancato rispetto delle norme tecniche - Concessione di un termine per l'adeguamento - Presupposto
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