Rifiuti

Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Sentenza Tar Lombardia 9 marzo 2011, n. 640

Impianti di recupero in forma semplificata - Articolo 216 del Dlgs 152/2006 - Mancato rispetto delle norme tecniche - Concessione di un termine per l'adeguamento - Presupposto

Prima di vietare la prosecuzione dell’attività ad un impianto di recupero in forma semplificata che non rispetta le norme tecniche, la Provincia deve concedere un termine per l’adeguamento.
Lo ha ricordato il Tar Lombardia (sentenza 640/2011), annullando un’ordinanza provinciale che disponeva l’immediata cessazione dell’attività a un impianto di recupero rifiuti, non dotato di pavimentazione impermeabile.
L’articolo 216, comma 4 del Dlgs 152/2006 che affida alla Provincia il compito di accertare le violazioni alle norme tecniche e delle caratteristiche dei rifiuti per l’ammissione alle procedure semplificate, “presuppone difatti che debba essere concesso al controllato un termine per adeguarsi, prima di giungere al divieto di prosecuzione dell’attività”.
Quando tale possibilità non viene invece concessa all’impianto contestato, come nel caso in questione, la valutazione della Provincia circa il mancato adeguamento non può che essere prematura.

Tar Lombardia

Sentenza 9 marzo 2011, n. 640

 

Repubblica italiana

in nome del popolo italiano

 

Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

 

Sentenza

sul ricorso numero di registro generale 1895 del 2010, proposto da:

(omissis) Srl, rappresentato e difeso dagli avv. (omissis), (omissis), (omissis), con domicilio eletto presso l'avv. (omissis) in Milano, via (omissis);

contro

Provincia di Milano, rappresentato e difeso dall'avv. (omissis), con domicilio eletto presso l'avvocatura provinciale in Milano, via (omissis);

per l'annullamento

della disposizione dirigenziale della Provincia di Milano — Area Qualità dell'ambiente ed Energie Rifiuti e Bonifiche n. 199/2010 del 23 luglio 2010, comunicata il 30 luglio 2010, che dispone l'immediata cessazione dell'attività di recupero e messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi da parte del ricorrente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Milano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2011 il dott. (omissis) e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

Fatto e Diritto

La società ricorrente impugnava il provvedimento indicato in epigrafe con cui era stata ordinata la cessazione dell'attività di recupero e messa in riserva di rifiuti non pericolosi fino al momento in cui non fossero stati eseguiti alcuni lavori di regolarizzazione dell'impianto.

L'ordinanza era frutto di un sopralluogo della polizia provinciale che aveva rilevato l'assenza di un sistema di canalizzazione e raccolta acque e di un sistema di pavimentazione impermeabile della superficie destinata allo stoccaggio dei materiali, la presenza di cumuli di inerti in zone non previste e la non conformità delle materie prime secondarie (d'ora in poi Mps) alle prescrizione del Dm 5 febbraio 1998.

Il ricorso presenta due motivi.

Il primo denuncia l'errata applicazione dell'articolo 216, comma 4, Dlgs 152\2006 poiché non sarebbe stato concesso al privato, dopo una formale contestazione degli addebiti, un termine per adeguarsi alle prescrizioni non osservate prima di procedere alla sospensione dell'attività nonché l'eccesso di potere per non esservi mai stato un sopralluogo dell'Arpa cui sarebbe seguita una diffida.

Ritiene inoltre la società ricorrente che vi sia la violazione del principio di proporzionalità poiché l'attività è in essere dal 1999 con autorizzazione anche alle emissioni in atmosfera e senza ricadute ambientali.

Non si è tenuto conto che l'assenza di pavimentazione era consentita fino al 2006 e che i materiali con cui lavora l'impresa ricorrente non rilasciano alcun inquinante nel suolo.

Poteva pertanto essere richiesta l'esecuzione dei lavori necessari e la produzione della documentazione mancante senza attivare subito la misura più lesiva degli interessi della società ricorrente, in virtù del principio di contemperare il perseguimento dell'interesse pubblico con il minimo sacrificio di quello privato.

Il secondo motivo ha lo scopo di contestare la validità dei rilievi diversi dall'omessa pavimentazione e dalla mancata canalizzazione delle acque.

La società già provvede a tenere separato il materiale certificato da quello in attesa di certificazione e comunque sarebbe in grado rapidamente di spostare i cumuli nelle aree non previste cosicché una simile infrazione non giustificherebbe la chiusura dell'impianto.

Quanto alla mancata caratterizzazione delle Mps la Provincia ha travisato la situazione di fatto poiché essa è prevista per i rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati con cemento armato e non, ma non per le terre e rocce da scavo che costituiscono il materiale trattato dalla (omissis) Srl.

Quanto agli altri rilievi sarebbe stato sufficiente richiedere la documentazione mancante.

La Provincia di Milano si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 7 settembre 2010 veniva accolta l'istanza di sospensione dell'ordinanza.

Il primo motivo di ricorso è fondato in quanto la Provincia di Milano non ha concesso alla società ricorrente un termine per adeguarsi alle prescrizioni oggetto della diffida.

Né può sostenersi che il provvedimento impugnato contenesse in sé la natura di diffida poiché consentiva la ripresa dell'attività, una volta adeguato l'impianto; la diffida è un atto di carattere monitorio che deve ingiungere di tenere un certo comportamento entro un termine stabilito, pena l'andar incontro a conseguente pregiudizievoli per il diffidato.

Nel caso di specie dette conseguenze negative si realizzavano subito poiché l'attività veniva intanto sospesa.

Parimenti non condivisibile è la affermazione della Provincia che la società avrebbe dovuto da tempo adeguarsi agli obblighi di legge fatti oggetto del provvedimento impugnato cosicché non vi sarebbe stato bisogno di alcuna diffida poiché l'obbligo era in vigore da tempo.

L'articolo 216, quarto comma, Dlgs 152\2006 prevede proprio che la Provincia effettui i controlli per verificare se qualche operatore non rispetta le prescrizioni ed in tal caso “dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione “.

La norma che fonda il potere esercitato dalla Provincia con il provvedimento impugnato presuppone che l'attività potrebbe già essere stata avviata e durante il controllo emerga che non si è adeguata a qualcuna delle prescrizioni prevista dalle disposizioni in materia di ambiente.

In tal caso è prevista la sospensione a meno che l'interessato non si conformi alle prescrizioni imposte dall'amministrazione entro il termine concessogli; ciò evidentemente presuppone che debba essere concesso al controllato un termine per adeguarsi prima di giungere ad un provvedimento gravemente lesivo quale il divieto di prosecuzione dell'attività che potrebbe comportare il dissesto dell'attività economica che si regge su un flusso ordinario di commesse.

Non rileva neanche quanto affermato dalla Provincia di Milano nelle memorie presentate per l'udienza, circa il fatto che non si è ancora completato l'adeguamento della società ricorrente rispetto alle prescrizioni imposte.

Resta il fatto che non le era stato concesso un termine entro cui adeguarsi e quindi la valutazione circa il mancato adeguamento è prematura; peraltro risulta che la stessa abbia posto le premesse richiedendo anche gli opportuni permessi al Comune per realizzare le opere necessarie.

Il provvedimento impugnato va, quindi, annullato e la Provincia dovrà, pertanto emanare nuovamente una determinazione dando un termine ragionevole per l'adeguamento, previo nuovo sopralluogo per verificare lo stato dei lavori.

Quanto alla prescrizione relativa alla caratterizzazione delle Mps, la Provincia dovrà verificare altresì la natura dei materiali presenti presso la (omissis) poiché tale procedimento è previsto solamente per i rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati con cemento armato che a dire della ricorrente non sono da lei trattati, poiché il materiale lavorato sarebbe costituito da terre e rocce da scavo e conglomerato bituminoso.

In tal caso, infatti, sarebbe fondato anche il secondo motivo di ricorso poiché la caratterizzazione è prevista solo per i materiali di cui al punto 7.1 dell'allegato I al Dm 5 febbraio 1998.

Le spese di giudizio possono essere compensate poiché in ogni caso la ditta non si era adeguata per tempo alle prescrizioni di legge.

 

PQM

 

Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2011 con l'intervento dei magistrati:

(omissis)

Depositata in segreteria il 9 marzo 2011

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