Recupero rifiuti in via semplificata, non prescinde dall’urbanistica
Rifiuti
Benché non espressamente contemplata dall’articolo 216 del Dlgs 152/2006 e dal Dm 5 febbraio 1998, la compatibilità urbanistica dell’impianto non può non costituire presupposto per il legittimo esercizio dell’attività di recupero dei rifiuti.
Secondo il Consiglio di Stato (sentenza 4689/2013), questa è l’unica interpretazione possibile per rendere coerente la procedura “semplificata”, prevista dagli articoli 214-216 del Dlgs 152/2006, con quella “ordinaria” disciplinata dall’articolo 208, che invece fa espresso riferimento all’esigenza di documentare la conformità del progetto dell’impianto alla normativa urbanistica, e di valutarne la compatibilità “con le esigenze ambientali e territoriali”.
Un impianto che rispetta le specifiche tecniche del caso ma si pone in dissonanza con la destinazione urbanistica dell’area, sottolinea il Giudice, va sicuramente qualificato come pericoloso per l’ambiente.
Il CdS ha così respinto l’appello, in via definitiva, contro la cancellazione di una società dedita al recupero di rifiuti inerti non pericolosi dal registro delle comunicazioni “semplificate” di inizio di attività, dovuta alla mancata definizione della pratica di condono edilizio dell’impianto.
Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
Impianti di recupero rifiuti - Procedura semplificata - Articolo 216, Dlgs 152/2006 - Dm 5 febbraio 1998 - Compatibilità esigenze ambientali e territoriali - Conformità urbanistica - Richiesta
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