News - Aggiornamento normativo

Rischio incidenti rilevanti (Seveso)

Milano, 20 aprile 2011

Disciplina "Seveso", Avvocatura Ue sulle "opportune distanze"

Rischio incidenti rilevanti (Seveso)

(Alessandro Geremei)

La necessità di mantenere opportune distanze tra gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante e gli edifici e le zone frequentati dal pubblico va considerata in tutte le procedure edilizie individuali.

 

È quanto sostenuto dall’Avvocatura generale dell’Ue nelle conclusioni presentate il 14 aprile 2011, in relazione a una domanda di pronuncia pregiudiziale sulla direttiva 96/82/Ce (impianti a rischio di incidente rilevante, cd. “Seveso II”), laddove impone agli Stati membri di tenere conto della “necessità, a lungo termine, di mantenere opportune distanze tra gli stabilimenti di cui alla presente direttiva da un lato e le zone residenziali, gli edifici e le zone frequentate dal pubblico”.

 

Di tale necessità bisogna tener conto non solo a livello politico, secondo l’Avvocatura Ue, ma anche “nel corso di ogni procedura che implichi la valutazione di progetti specifici e di decisioni relative al rilascio o al rifiuto di una licenza edilizia individuale”.

 

documenti di riferimento
Direttiva Consiglio Ue 1996/82/Ce

Controllo pericoli incidenti rilevanti sostanze pericolose - cd. "Seveso bis"

Conclusioni Avvocato generale Ue 14 aprile 2011, causa C-53/10

Seveso - Opportune distanze tra gli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose e gli edifici e le zone frequentati dal pubblico

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