Disciplina "Seveso", Avvocatura Ue sulle "opportune distanze"
Rischio incidenti rilevanti (Seveso)
La necessità di mantenere opportune distanze tra gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante e gli edifici e le zone frequentati dal pubblico va considerata in tutte le procedure edilizie individuali.
È quanto sostenuto dall’Avvocatura generale dell’Ue nelle conclusioni presentate il 14 aprile 2011, in relazione a una domanda di pronuncia pregiudiziale sulla direttiva 96/82/Ce (impianti a rischio di incidente rilevante, cd. “Seveso II”), laddove impone agli Stati membri di tenere conto della “necessità, a lungo termine, di mantenere opportune distanze tra gli stabilimenti di cui alla presente direttiva da un lato e le zone residenziali, gli edifici e le zone frequentate dal pubblico”.
Di tale necessità bisogna tener conto non solo a livello politico, secondo l’Avvocatura Ue, ma anche “nel corso di ogni procedura che implichi la valutazione di progetti specifici e di decisioni relative al rilascio o al rifiuto di una licenza edilizia individuale”.
Controllo pericoli incidenti rilevanti sostanze pericolose - cd. "Seveso bis"
Seveso - Opportune distanze tra gli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose e gli edifici e le zone frequentati dal pubblico
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