News - Editoriali

Milano, 3 marzo 2011

Dlgs Rinnovabili: ancor peggio di prima

Energia

(Anna Bruno - Redazione Nextville)

 

Aspettiamo la conferma che il testo entrato oggi in Consiglio dei Ministri sia davvero quello approvato. Le attese novità rispetto al fotovoltaico, dopo la mobilitazione dell'intero settore, sono sconfortanti.

 

Le novità dell'ultima ora (aggiornamento giovedì 3 marzo)

Si può sempre sperare che non sia quello definitivamente approvato, ma l'ultimo testo disponibile del Dlgs Rinnovabili  è — in prima lettura — peggiorativo rispetto al precedente. Ci riferiamo qui esclusivamente al tema del fotovoltaico, che tanto ha fatto trepidare gli operatori e per il quale si sperava davvero una soluzione migliore.

Sono due i punti che toccano il settore:

  • quali impianti saranno in futuro ammessi nei terreni agricoli,
  • che fine fa il  Conto Energia.

 

Impianti in aree agricole

Il primo punto è stato risolto con una complessa formulazione, che costringe ad operazioni di logica non indifferenti.

 

Recita l'articolo 8 (Requisiti e specifiche tecniche) all'attuale punto 4:

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, l’accesso agli incentivi statali è consentito a condizione che, in aggiunta ai requisiti previsti dall’allegato 2:

a) la potenza nominale di ciascun impianto non sia superiore a 1 MW e, nel caso di terreni appartenenti al medesimo proprietario, gli impianti siano collocati ad una distanza non inferiore a 2 chilometri;

b) non sia destinato all’installazione degli impianti più del 10 per cento della superficie del terreno agricolo nella disponibilità del proponente.

 

Il primo punto, cioè il limite di 1 MW all'incentivazione, è piuttosto chiaro: era scomparso nella precedente formulazione e siamo lieti di rivederlo. L'aggiunta dei terreni "appartenenti allo stesso proprietario" con la distanza di due chilometri tra un impianto e l'altro è una novità, e non del tutto indifferente. Perché si parla di proprietà dei terreni, non della disponibilità degli stessi: dunque è un vincolo in capo ai proprietari dei suoli, che non possono – ad esempio – affittare due diversi lotti a proponenti diversi se non garantendosi che costruiranno i rispettivi impianti alle dovute distanze.

Forse una buona idea, ma degna comunque di essere meglio descritta e chiarita.

L'ultimo punto suonava notevolmente diverso nella precedente versione, e cioè: "a condizione che il rapporto tra la potenza nominale dell’impianto e la superficie del terreno agricolo nella disponibilità del proponente non sia superiore a 100 kW per ogni ettaro di terreno". Un limite che è stato considerato eccessivo, e che è quindi stato trasformato nella percentuale del 10%: però riferita all'intero terreno agricolo nella disponibilità del proponente. Dunque la soglia non è più sulla proprietà, ma sulla disponibilità.

 

Le tre diverse limitazioni vanno dunque a sommarsi in un complesso rompicapo: nessun impianto superiore a 1MW + proprietari dei terreni che garantiscono la distanza tra impianti + documentazione della disponibilità totale di area agricola del singolo proponente (teoricamente anche in diverse zone o regioni) e calcolo del 10% come massima superficie utilizzabile.

NB: I limiti di cui al comma 4 non si applicano ai terreni abbandonati da almeno cinque anni. Resta da capire come lo stato di abbandono dovrà essere provato e da chi.

 

Il Conto Energia

L'ondata di critiche scatenatasi con la precedente bozza del decreto (vedi Riferimenti) ha portato ad una importante variazione, che si potrebbe succintamente riassumere così: invece di aspettare che scatti il massimo incentivabile degli 8.000 MW – che si teme troppo vicino – si rimandi il problema ad un nuovo decreto da disporre in un paio di mesi. Intanto però si blocchi tutto.

 

Infatti, le disposizioni del Terzo Conto energia, entrato in vigore il 1° gennaio di quest'anno, si applicheranno solo agli impianti che risulteranno allacciati al 31 maggio 2011. (Seguiranno invece la loro strada gli impianti che sono rientrati nel Secondo Conto energia e che dovranno entrare in funzione entro giugno di quest'anno).

 

Recita l'articolo 23 (Disposizione transitorie e abrogazioni) ai nuovi punti 9-bis e 9-ter:

Le disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2010, pu bblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2010, si applicano alla produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici per i quali l’allacciamento alla rete elettrica abbia luogo entro il 31 maggio 2011.

Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2-sexies del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, .... , l’incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici per i quali l’allacciamento alla rete elettrica abbia luogo successivamente al termine di cui al comma 9-bis è disciplinata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del mare, sentita la Conferenza unificata ... entro il 30 aprile 2011, sulla base dei seguenti principi:

a) determinazione di un limite annuale di potenza elettrica cumulativa degli impianti fotovoltaici che possono ottenere le tariffe incentivanti;

b) determinazione delle tariffe incentivanti tenuto conto della riduzione dei costi delle tecnologie e dei costi di impianto e degli incentivi applicati negli Stati membri dell’Unione europea;

c) previsione di tariffe incentivanti e di quote differenziate sulla base della natura dell’area di sedime;...

 

In pratica, anche senza sapere come andrà a finire, è già implicito che tutte le disposizioni dell'appena nato Terzo Conto energia andranno a peggiorare, sia rispetto al limite incentivabile che rispetto alle tariffe. E l'incertezza degli operatori continuerà a regnare sovrana.

 

Nel precedente editoriale, la tribolata storia del Dlgs.

 

 

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