News - Aggiornamento normativo

Danno ambientale e bonifiche

Milano, 1 febbraio 2011

Bonifiche, nessun obbligo per il curatore fallimentare incolpevole

Danno ambientale e bonifiche

(Alessandro Geremei)

Senza una autonoma responsabilità del curatore fallimentare nell’abbandono dei rifiuti, la P.a. può solo procedere d’ufficio e recuperare le somme anticipate con insinuazione del relativo credito al passivo fallimentare.

 

In linea di principio, sottolinea il Tar Toscana (sentenza 137/2011), i rifiuti prodotti dall’imprenditore fallito non sono beni da acquisire alla procedura fallimentare e quindi non formano oggetto di apprensione da parte del curatore fallimentare.

 

Il potere di disporre dei beni fallimentari, inoltre, non comporta necessariamente il dovere di attivarsi per la tutela sanitaria degli immobili destinati alla bonifica, a meno che non venga individuata una “univoca, chiara ed autonoma” responsabilità del curatore.

 

Il Tar toscano ha perciò annullato una ordinanza comunale di ripristino ambientale posta a carico di un curatore fallimentare, senza che alcun addebito di carattere soggettivo fosse stato mosso nei confronti dello stesso.

 

documenti di riferimento
Dlgs 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati

Sentenza Tar Toscana 21 gennaio 2011, n. 137

Bonifiche - Articolo 192, Dlgs 152/2006 - Ordinanza comunale - Curatore fallimentare - Necessità della autonoma responsabilità - Sussiste

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