Opere portuali, obbligatorio parere del Consiglio lavori pubblici
Territorio
È illegittima la legge regionale che non prevede il parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici per progetti definitivi di opere portuali di competenza regionale cofinaziate dallo Stato per almeno il 50%.
Lo ha deciso la Corte Costituzionale nella sentenza 11 novembre 2010, n. 314, dichiarando illegittime le norme della Lr 66/2009 della Toscana che escludevano "in ogni caso" tale obbligo. Secondo la Corte, sebbene la competenza in materia di progetti di porti regionali sia della Regione (articoli 104 e 105, Dlgs 112/1998), tuttavia per i progetti regionali di opere portuali finanziati per almeno il 50% dallo Stato o di importo superiore a 25 milioni di euro (articolo 127, Dlgs 163/2006) rimane obbligatorio acquisire il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Tale obbligo è principio fondamentale nella pateria "porti e aereoporti civili", con la conseguenza della illegittimità delle norme toscane impugnate per violazione dell'articolo 117, comma 3, Cost.
Territorio - Opere portuali - Parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici - Necessità - Condizioni - Legge Regione Toscana 66/2009 - Illegittimità costituzionale
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/Ce e 2004/18/Ce
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59
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