Divieto di copertura dei corsi d'acqua, resta la tutela penale
Acque
Il Codice ambientale ribadisce il divieto di copertura di qualunque corso d'acqua se non per ragioni di pubblica utilità e non abroga la tutela, anche penale, sulle aste fontanili.
La Cassazione 8 settembre 2010, n. 32941 conferma la condanna dei ricorrenti disposta dalla Corte d'Appello. Gli imputati sostenevano la scomparsa dal 2006 (vigente il Dlgs 152/2006) di una tutela particolare, anche penale, per le aste fontanili.Il Codice ambientale, invece, conferma l'appartenenza al demanio pubblico di tutte le acque e non abroga il Rd 523/1904 che prevede il divieto di copertura di qualsiasi corso d'acqua se non per motivi di pubblica utilità e si applica anche alle aste fontanili.
Affermare che l'avvenuta depenalizzazione del reato per le acque potabili (articolo 134, Dlgs 152/2006) renderebbe incompantibile la persistenza del reato per quelle non potabili, non tiene conto del rilievo, anche economico, delle aste fontanili che porta a escluderle dalla categoria a tutela minore.
Acque - Dlgs 152/2006 - Divieto di copertura dei corsi d'acqua - Aste fontanili - Sanzioni penali - Sussitenza della tutela penale anche dopo l'entrata in vigore del Codice ambientale
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte III - Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche
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