Varianti "minori" autorizzate in corso d'opera, non scatta la sanzione penale
Territorio
Lo ricorda la Cassazione, secondo cui il Dpr 380/2001 consente la possibilità di dare corso alle opere in difformità del permesso di costruire per poi regolizzarle entro la fine dei lavori.
Il principio discende dall'articolo 22 del Dpr 380/2001, "Tu Edilizia", il quale prevede la Dia (denuncia inizio attività) per le varianti ai permessi di costruire che — oltre a non violare il permesso rilasciato — non incidono su parametri urbanistici e volumetrie, non modificano destinazione d'uso e categoria e non alterano la sagoma dell'edificio (sentenza 24236/2010).
Non è quindi legittima la condanna di un privato (articolo 44 del Dpr 380/2001) che aveva utilizzato tavelle di pietra diverse da quelle previste nel progetto, poi autorizzate in corso d’opera.
Al contrario, secondo la Cassazione, quando le “varianti” sono "in senso proprio" o "essenziali" vanno considerate nuovi permessi di costruire (e sono soggette quindi alle disposizioni vigenti al momento della modifica).
Tu edilizia - Variante in corso d'opera - Distinzione tra varianti "minori", "in senso proprio" e "essenziali" - Fattispecie
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)
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