Abbandono di rifiuti sanitari, ne rispondono i vertici
Rifiuti
Nel caso di mancata organizzazione di una struttura adeguata allo smaltimento regolare dei rifiuti prodotti da una struttura sanitaria, ne risponde l’Amministratore o il Direttore generale o il Presidente.
Lo ha ricordato la Corte di Cassazione (sentenza 22755/2010) in una causa vertente sull’applicazione dell’articolo 45 del Dlgs 22/97 (ora sostituito dall’articolo 17 del Dpr 254/2003, “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari”).
La Suprema Corte ha così rigettato l’istanza presentata dal Presidente di una casa di cura lombarda, fondata sul richiamo alla esclusiva responsabilità del Direttore sanitario.
La eventuale responsabilità – si legge nel dispositivo della sentenza – di terze persone “non esclude la pari responsabilità dei titolari o rappresentanti delle strutture, enti o persone giuridiche, cui il detto materiale abbandonato fa capo, in quanto non risulta approntata, anzi, adeguatamente organizzata, una struttura idonea”.
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