News - Aggiornamento normativo

Rifiuti

Milano, 1 ottobre 2019 - 12:42

Degrado igienico-sanitario di immobile, Dirigenti comunali chiamati a bonifica

Rifiuti (Giurisprudenza)

(Francesco Petrucci)

Degrado igienico-sanitario di immobile, Dirigenti comunali chiamati a bonifica

Sono responsabili penalmente i Dirigenti comunali che non si attivano per la rimozione di materiali e bonifica di un immobile comunale in condizioni di degrado igienico-sanitario.

 

Così la Corte di Cassazione nella sentenza 12 settembre 2019, n. 37902 che ha confermato la responsabilità penale ex articolo 328, Codice penale di due Dirigenti di un Comune siciliano che non si erano attivati per il risanamento di un immobile riconsegnato al Comune che dopo l'utilizzo come deposito di granaglie era in condizioni di degrado igienico-sanitario per decomposizione delle merci e accatastamento di materiali e rifiuti.

 

A differenza di quanto lamentato dai ricorrenti, nel caso di specie la Corte di merito non ha applicato il comma 2 dell'articolo 328, Codice penale che punisce il pubblico ufficiale non si attiva dietro richiesta, ma il comma 1 dello stesso articolo che punisce il mancato intervento del pubblico ufficiale a fronte di una situazione di degrado igienico-sanitario; la omissione indebita in questo caso è equiparata dalla Giurisprudenza al rifiuto di un atto d'ufficio che per ragioni igienico-sanitarie va compiuto senza ritardo secondo quanto previsto dal citato comma 1 dell'articolo 328. Infine, l'eventuale intervento del Sindaco ex articolo 54, Dlgs 267/2000 con ordinanza ha carattere suppletivo e atipico e non esclude la responsabilità dei Dirigenti comunali preposti.

documenti di riferimento
Sentenza Corte di Cassazione 12 settembre 2019, n. 37902

Rifiuti - Immobile comunale in condizioni di degrado igienico sanitario per decomposizione merci e accatastamento di materiali e rifiuti - Mancata attivazione dei dirigenti amministrativi comunali preposti per la rimozione il risanamento dell'area - Articolo 328, comma 1, Codice penale - Responsabilità penale - Sussistenza - Intervento del Sindaco con ordinanza contingibile e urgente - Articolo 54, Dlgs 267/2000 - Carattere suppletivo e atipico - Sussistenza - Effetti - Esonero da responsabilità dei dirigenti - Esclusione

Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398

Codice penale - Stralcio - Norme attinenti agli illeciti ambientali e alla sicurezza sul lavoro

Dlgs 18 agosto 2000, n. 267

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