Abbandono rifiuti, tutela salute legittima sempre ordinanze "extra ordinem"
Rifiuti
Per il Tar di Napoli opera legittimamente il Comune che, al fine di tutelare la salute pubblica, ordina la rimozione dei rifiuti abbandonati da terzi al proprietario dell'area, a prescindere dalla verifica delle responsabilità.
Quando l'abbandono dei rifiuti determina una elevata precarietà ambientale dell'area con possibili ripercussioni sulla salute pubblica, precisa il Giudice campano nella sentenza 603/2016, il Sindaco può sempre utilizzare lo strumento delle ordinanze "extra ordinem" previste dall’articolo 54 del Dlgs 267/2000 ("Tu Enti locali").
L'applicazione delle ordinanze ex Dlgs 267/2000 è legittima nonostante la presenza nell’Ordinamento della "specifica" ordinanza contro l'abbandono dei rifiuti (articolo 192, Dlgs 152/2006), secondo il Tar, perché i due provvedimenti hanno funzioni differenti: meramente ripristinatoria – a tutela della salute pubblica – l'ordinanza prevista dal "Tu Enti locali", sanzionatoria quella disciplinata dal "Codice ambientale". E solo in questo secondo caso la norma richiede l'accertamento in contradditorio delle responsabilità a titolo di dolo o colpa.
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
Rifiuti - Abbandono - Degrado stato dei luoghi - Ordinanza sindacale di rimozione a tutela salute pubblica - Articolo 54, Dlgs 267/2000 - Natura ripristinatoria - Accertamento responsabilità - Non necessario
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