News - Aggiornamento normativo

Rifiuti

Milano, 19 febbraio 2016

Abbandono rifiuti, tutela salute legittima sempre ordinanze "extra ordinem"

Rifiuti

(Alessandro Geremei)

Abbandono rifiuti, tutela salute legittima sempre ordinanze "extra ordinem"

Per il Tar di Napoli opera legittimamente il Comune che, al fine di tutelare la salute pubblica, ordina la rimozione dei rifiuti abbandonati da terzi al proprietario dell'area, a prescindere dalla verifica delle responsabilità.

 

Quando l'abbandono dei rifiuti determina una elevata precarietà ambientale dell'area con possibili ripercussioni sulla salute pubblica, precisa il Giudice campano nella sentenza 603/2016, il Sindaco può sempre utilizzare lo strumento delle ordinanze "extra ordinem" previste dall’articolo 54 del Dlgs 267/2000 ("Tu Enti locali").

 

L'applicazione delle ordinanze ex Dlgs 267/2000 è legittima nonostante la presenza nell’Ordinamento della "specifica" ordinanza contro l'abbandono dei rifiuti (articolo 192, Dlgs 152/2006), secondo il Tar, perché i due provvedimenti hanno funzioni differenti: meramente ripristinatoria – a tutela della salute pubblica – l'ordinanza prevista dal "Tu Enti locali", sanzionatoria quella disciplinata dal "Codice ambientale". E solo in questo secondo caso la norma richiede l'accertamento in contradditorio delle responsabilità a titolo di dolo o colpa.

documenti di riferimento
Dlgs 18 agosto 2000, n. 267

Testo Unico Enti locali - Stralcio

Dlgs 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati

Sentenza Tar Campania 20 gennaio 2016, n. 603

Rifiuti - Abbandono - Degrado stato dei luoghi - Ordinanza sindacale di rimozione a tutela salute pubblica - Articolo 54, Dlgs 267/2000 - Natura ripristinatoria - Accertamento responsabilità - Non necessario

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