News - Aggiornamento normativo

Territorio

Milano, 25 maggio 2010

Sanatoria edilizia “parziale”, il reato sussiste

Territorio

(Alessandro Geremei)

Con riferimento all’immobile oggetto di sanatoria che non è stato demolito, il nulla osta rilasciato successivamente ai lavori abusivi non estingue i reati di mancata autorizzazione a costruire e violazione paesaggistica.

 

Questo perché nel caso di interventi edilizi in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, effettuati in mancanza del permesso di costruire e del nulla osta paesaggistico ma poi “sanati” in parte, previa demolizione di quanto non sanato, non sussiste il requisito della “doppia conformità” alla disciplina urbanistica/edilizia – sia al momento della realizzazione dell’intervento, sia al momento della presentazione della domanda (articolo 36 del Dpr 380/2001) — che “deve riguardare l’attività edilizia abusiva nel suo complesso”.

 

Essendo stata la demolizione dell’intervento solo “parziale”, argomenta il CdS (sentenza 17535/2010), non può neanche verificarsi l’effetto estintivo del reato che il Dlgs 42/2004 lega alla rimessione in pristino delle aree prima dell’intervento d’ufficio della P.a..

 

documenti di riferimento
Dpr 6 giugno 2001, n. 380

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)

Sentenza Corte di Cassazione 7 maggio 2010, n. 17535

Edilizia - Immobile - Sanatoria - Reati di mancata autorizzazione - Vincoli paesaggistici

Dlgs 22 gennaio 2004, n. 42

Codice dei beni culturali e del paesaggio

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