Sanatoria edilizia “parziale”, il reato sussiste
Territorio
Con riferimento all’immobile oggetto di sanatoria che non è stato demolito, il nulla osta rilasciato successivamente ai lavori abusivi non estingue i reati di mancata autorizzazione a costruire e violazione paesaggistica.
Questo perché nel caso di interventi edilizi in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, effettuati in mancanza del permesso di costruire e del nulla osta paesaggistico ma poi “sanati” in parte, previa demolizione di quanto non sanato, non sussiste il requisito della “doppia conformità” alla disciplina urbanistica/edilizia – sia al momento della realizzazione dell’intervento, sia al momento della presentazione della domanda (articolo 36 del Dpr 380/2001) — che “deve riguardare l’attività edilizia abusiva nel suo complesso”.
Essendo stata la demolizione dell’intervento solo “parziale”, argomenta il CdS (sentenza 17535/2010), non può neanche verificarsi l’effetto estintivo del reato che il Dlgs 42/2004 lega alla rimessione in pristino delle aree prima dell’intervento d’ufficio della P.a..
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)
Edilizia - Immobile - Sanatoria - Reati di mancata autorizzazione - Vincoli paesaggistici
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