Trasporto interno di merci pericolose, l’Ue autorizza nuove deroghe
Trasporti
Con decisione 2010/187/Ue la Commissione Ue ha aggiornato l’elenco delle deroghe nazionali possibili per il trasporto su brevi distanze e di piccole quantità di merci pericolose.
Le deroghe all’applicazione della direttiva 2008/68/Ce sul trasporto interno delle merci pericolose, consentite al fine di tenere conto delle circostanze nazionali specifiche, sono elencate nel 3° capo degli allegati I, II e III – integralmente sostituiti dalla decisione 2010/187/Ue — della direttiva stessa, rispettivamente dedicati al trasporto stradale, ferroviario e su via navigabile interna.
Le deroghe sono possibili per il trasporto di piccole quantità di merci pericolose nonché per il trasporto locale su brevi distanze e il trasporto locale per ferrovia su tragitti debitamente designati e controllati.
Ricordiamo che l’Italia, non presente nell’elenco dei Paesi autorizzati alle deroghe, ha recentemente recepito la direttiva 2008/68/Ce tramite il Dlgs 35/2010.
Trasporto interno di merci pericolose - Attuazione direttiva 2008/68/Ce - Accordi Adr/Adn/Rid applicabili dal 1° gennaio 2019 - Disciplina sanzionatoria - Consulente alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose
Trasporto interno di merci pericolose - Deroghe ex direttiva 2008/68/Ce
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