Disciplina transitoria paesaggistica, proroghe regionali vietate
Territorio
Il termine massimo per l’applicazione della nuova procedura di autorizzazione paesaggistica, scaduto il 31 dicembre 2009, garantisce l’effettiva attuazione della nuova normativa. Lo dice la Corte Costituzionale.
Con la sentenza 101/2010 la Consulta ha dichiarato parzialmente incostituzionale la Lr friulana 5/2007, laddove proroga l’applicabilità della procedura paesaggistica comunale transitoria “sino all’adeguamento dei loro strumenti di pianificazione al piano paesaggistico regionale”.
Visto che il Dlgs 42/2004 (Codice paesaggio) prevede invece l’applicabilità delle nuova procedura a partire dal 1° gennaio 2010 (termine più volte prorogato), tale Lr determina una “illegittima riduzione della tutela del paesaggio imposta dal Legislatore statale”.
La nuova procedura per l’autorizzazione paesaggistica, ricordiamo, impone agli Enti locali la previa acquisizione del parere della Soprintendenza prima di pronunciarsi sulle istanze presentate; la procedura transitoria prevede invece la successiva acquisizione del parere in questione.
Autorizzazione paesaggistica - Proroga disciplina transitoria adottata dalla Regione - Illegittimità costituzionale
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